§ 98.1.2774 - D.M. 22 novembre 2000, n. 359.
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, concernente il riordino della Scuola centrale tributaria


Settore:Normativa nazionale
Data:22/11/2000
Numero:359


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola centrale tributaria sono apportate le seguenti [...]
Art. 2.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, [...]


§ 98.1.2774 - D.M. 22 novembre 2000, n. 359.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, concernente il riordino della Scuola centrale tributaria

(G.U. 6 dicembre 2000, n. 285)

 

 

     IL MINISTRO DELLE FINANZE

     Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

     Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 287 del 1999, il quale prevede il riordino della Scuola centrale tributaria da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il proprio decreto 28 settembre 2000, n. 301, recante regolamento per il riordino della Scuola centrale tributaria;

     Ritenuto necessario apportarvi alcune modifiche;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-18774 del 16 novembre 2000;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola centrale tributaria sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 7, articolo 2, le parole: "dal consigliere per le politiche della formazione," sono soppresse;

     b) al comma 3 dell'articolo 3:

     1) dopo le parole: "se in servizio presso amministrazioni pubbliche", sono aggiunte le seguenti: "ovvero inquadrati a seguito di opzione, nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5";

     2) la parola "appartenenza", è sostituita dalla seguente: "provenienza";

     c) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) nel comma 1, dopo le parole: "ove occorra", sono aggiunte le seguenti: "e se non inquadrato";

     2) al comma 4, le parole: "I professori della Scuola,", sono sostituite dalle seguenti: "I professori della Scuola inquadrati ovvero";

     d) il comma 4 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: "4. I professori stabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le funzioni fino alla cessazione delle attività di insegnamento relative alla riqualificazione del personale di cui all'articolo 3, commi 205 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, indipendentemente dalla durata dell'incarico in atto e comunque non oltre il 15 marzo 2001.";

     e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le dotazioni organiche sono fissate dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

 

          Art. 2.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.