§ 97.5.13 - D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360.
Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonché dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.5 mangimi
Data:17/08/1999
Numero:360


Sommario
Art. 1.      1. Il termine "materie prime per mangimi" sostituisce il termine "mangimi semplici" di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, [...]
Art. 2.      1. L'articolo 2 della legge n. 281 del 1963, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'articolo 11 della legge n. 281 de1 1963, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Gli allegati alla legge n. 281 del 1963, e successive modificazioni, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
Art. 5.      1. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti secondo la normativa vigente immessi in circolazione anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non conformi alle [...]
Art. 6.      1. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano fatte salve le norme previste dalla legislazione veterinaria concernente l'alimentazione degli animali.
Art. 7.      1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. E' abrogato il decreto ministeriale del 30 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 1995.


§ 97.5.13 - D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360.

Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonché dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi.

(G.U. 19 ottobre 1999, n. 246).

 

     Art. 1.

     1. Il termine "materie prime per mangimi" sostituisce il termine "mangimi semplici" di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, al decreto legislativo 27 marzo 1997, n. 45, e successive modificazioni, e di cui alle disposizioni adottate in base ai citati atti normativi.

     2. Ai fini della commercializzazione può essere utilizzata la denominazione "materie prime per mangimi" o quella di "mangimi semplici".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 2 della legge n. 281 del 1963, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - 1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti ''A'' e ''B'' dell'allegato II.

     2. Le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nell'allegato II parte ''A'' capo II, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate.

     3. Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero della sanità, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 9 può essere integrato l'elenco dell'allegato II parte ''A'' capo II a condizione che le denominazioni o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli riportati nel predetto elenco e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identità del prodotto che gli viene offerto. La commissione è integrata da tre componenti scelti dalle regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto il profilo delle produzioni zootecniche. Le spese relative al trattamento economico e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

     4. I prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima per mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.".

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 11 della legge n. 281 de1 1963, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11. - 1. Le materie prime per mangimi, i mangimi composti e le materie prime per mangimi o i mangimi composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi, possono essere immesse in circolazione nella Comunità soltanto se sono riportate, entro un apposito riquadro, le rispettive indicazioni di cui all'allegato III, lettere A, B, C, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili, indelebili ed espresse in una o più lingue ufficiali della Comunità, fermo che per la circolazione all'interno del territorio nazionale dette indicazioni devono essere redatte anche in lingua italiana.

     2. Qualora una partita di materia prima per mangimi sia frazionata durante la circolazione, le indicazioni di cui al comma 1, accompagnate da un riferimento alla partita iniziale, devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita.

     3. In caso di intervenuta modifica della composizione di una materia prima per mangimi immessa in circolazione, le indicazioni di cui al comma 1 devono essere modificate di conseguenza sotto la responsabilità del detentore di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/25/CE.

     4. Fatto salvo quanto disciplinato dal capo II del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, qualora per una materia prima proveniente da un Paese terzo immessa per la prima volta in circolazione nella Comunità non sia stato possibile fornire le garanzie sulla composizione indicata all'allegato III, lettera A), punti 3) e 4) e nell'allegato II, parte A, capo I, punto IV, lettere b) e c), per la mancanza di mezzi atti ad assicurare le analisi necessarie nel Paese interessato, l'Ispettorato centrale repressione frodi operante presso il Ministero per le politiche agricole, consente che siano forniti dal responsabile di cui all'allegato III, lettera A), punto 7), dati provvisori sulla composizione a condizione che:

     a) lo stesso Ispettorato centrale sia informato dall'importatore 24 ore prima dell'arrivo della materia prima al punto di entrata;

     b) le indicazioni definitive sulla composizione siano fornite all'acquirente e all'Ispettorato entro dieci giorni lavorativi dalla data di arrivo della merce nel territorio nazionale;

     c) le indicazioni sulla composizione riportate sui documenti siano accompagnate dalle seguenti diciture in grassetto: ''dati provvisori concernenti (numero di riferimento del campione da analizzare) che devono essere soggetti al controllo da parte di (denominazione e indirizzo del laboratorio incaricato alle analisi) anteriormente al (data)'';

     d) il Ministero per le politiche agricole informa la Commissione europea sulle circostanze in base alle quali è stata applicata la deroga di cui al presente comma 4.

     5. Le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodotti indesiderabili superiore a quella autorizzata in base alla vigente normativa possono essere immesse in circolazione unicamente per essere lavorate presso stabilimenti che producono mangimi composti e che sono riconosciuti ed iscritti in un elenco nazionale a norma delle disposizioni vigenti.

     6. Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione nonché, se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche.

     7. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie di cui al presente articolo ed all'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV della presente legge.

     8. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni, purché separate da quelle obbligatorie e da quelle di cui al comma 7, con le modalità riportate in allegato IV.".

 

          Art. 4.

     1. Gli allegati alla legge n. 281 del 1963, e successive modificazioni, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

 

          Art. 5.

     1. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti secondo la normativa vigente immessi in circolazione anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non conformi alle norme del presente decreto possono rimanere in circolazione non oltre il 31 dicembre 1999.

 

          Art. 6.

     1. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano fatte salve le norme previste dalla legislazione veterinaria concernente l'alimentazione degli animali.

 

          Art. 7.

     1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, è sostituito dal seguente:

     "8. Esclusivamente per gli alimenti dietetici la dichiarazione delle materie prime per mangimi può essere fornita sotto forma di categorie che raggruppino più materie prime per mangimi, anche se la dichiarazione di talune materie prime per mangimi con il loro nome specifico è richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento.".

 

          Art. 8.

     1. E' abrogato il decreto ministeriale del 30 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 1995.

 

 

Allegato I

 

DEFINIZIONI

 

     a) Mangimi:

     I prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale.

     b) Razione giornaliera:

     La quantità totale di alimenti, sulla base di un tasso di umidità del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria di età e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.

     c) Materie prime per mangimi:

     I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.

     d) Mangimi composti:

     Le miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.

     e) Mangimi completi:

     Le miscele di materie prime per mangimi, che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.

     f) Mangimi complementari:

     Le miscele di materie prime per mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi.

     g) Mangimi minerali:

     I mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40% di ceneri gregge.

     h) Mangimi melassati:

     I mangimi complementari preparati a base di melasso e contenenti almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio.

     i) Mangimi d'allattamento:

     I mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione.

     l) Mangimi medicati:

     Mangimi contenenti premiscele per alimenti medicamentosi.

     m) Animali:

     Animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute o consumate dall'uomo.

     n) Animali familiari:

     Gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.

     o) Data di conservazione minima:

     La data entro la quale un mangime composto, in condizioni di conservazione appropriate, mantiene tutte le sue proprietà specifiche.

     p) Immissione in circolazione ovvero circolazione:

     La detenzione di materie prime per mangimi a fini di vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.

 

 

Allegato II

 

PARTE A

 

Capo I

OSSERVAZIONI GENERALI

 

     I. NOTE ESPLICATIVE

     1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate nel presente Allegato in base ai seguenti criteri:

     a) origine del prodotto/sottoprodotto, ad esempio vegetale, animale, minerale;

     b) parte del prodotto/sottoprodotto usata, ad esempio la parte intera, semi, tuberi o ossa;

     c) lavorazione alla quale il prodotto/sottoprodotto è stato sottoposto, ad esempio decorticatura, estrazione, riscaldamento e/o il prodotto/sottoprodotto che ne risulta, ad esempio fiocchi, crusca, polpa, grassi;

     d) grado di maturazione del prodotto/sottoprodotto e/o qualità del prodotto/sottoprodotto, ad esempio “a basso tenore di glucosinolato”, “ricco di sostanze grasse”, “a basso tenore di zuccheri”.

     2. L'elenco di cui al capo II è diviso in 12 capitoli:

     a) Cereali, loro prodotti e sottoprodotti;

     b) Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti;

     c) Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti;

     d) Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti;

     e) Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti;

     f) Foraggi, compresi i foraggi grossolani;

     g) Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti;

     h) Prodotti lattiero-caseari;

     i) Prodotti di animali terrestri;

     l) Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti;

     m) Minerali;

     n) Vari.

     II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI

     a) Quando il nome di una materia prima per mangimi riportata nell'elenco del presente allegato comprende una o più parole fra parentesi, detta parola o dette parole possono essere lasciate o eliminate; ad esempio, l'olio (di semi) di soia può essere definito “olio di semi di soia” oppure “olio di soia”.

     III. DISPOSIZIONI RELATIVE AL GLOSSARIO

     a) Il glossario seguente illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione nelle materie prime per mangimi citate negli elenchi del presente allegato, parti 'A' e 'B'. Quando le denominazioni di tali materie prime contengono un termine di uso corrente oppure una denominazione riportata nel presente glossario, il procedimento da utilizzare deve essere conforme alla definizione data.

 

Procedimento

Definizione

Termine di uso corrente/denominazione

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Concentrazione

Aumento del tenore di alcune sostanze mediante eliminazione di acqua o altri componenti

Concentrato

2

Decorticatura (1)

Eliminazione parziale o totale dell'involucro esterno (tegumento) da grani, semi, frutti, noci ecc.

Decorticato, parzialmente decorticato

3

Essiccazione

Disidratazione mediante procedimenti artificiali o naturali

Essiccato (naturalmente o artificialmente)

4

Estrazione

Eliminazione, mediante solvente organico, di grasso o olio da alcuni materiali oppure, mediante solvente acquoso, di zucchero o altri componenti idrosolubili. Se si usa un solvente organico il prodotto risultante deve essere tecnicamente esente da tale solvente.

Estratto, farina di estrazione (nel caso di materiali contenenti oli). Melasse, polpa, (nel caso di materiali contenenti zucchero o altri componenti idrosolubili)

5

Estrusione

Pressione, spinta o protrusione di materiale attraverso degli orifizi.

Estruso

 

 

Vedi anche pregenelatinizzazione

 

6

Fioccatura

Laminazione di materiale trattato con il caldo umido

Fiocchi

7

Molitura a secco

Trattamento meccanico dei semi per ridurre la dimensione delle particelle ed agevolare la separazione in frazione di componenti (soprattutto farina, crusca e tritello)

Farina, crusca, cruschello, farinaccio, farinella, tritello

8

Riscaldamento

Termine generale che copre una serie di trattamenti termici effettuati in condizioni specifiche per influire sul valore nutritivo oppure sulla struttura della sostanza

Tostato, cotto, trattato termicamente

9

Idrogenazione

Trasformazione dei gliceridi insaturi in gliceridi saturi (indurimento degli oli e dei grassi)

Idrogenato, parzialmente idrogenato

10

Idrolisi

Riduzione in componenti chimici semplici mediante adeguato trattamento con acqua e eventualmente con enzimi o acidi/alcali

Idrolizzato

11

Pressatura

Eliminazione, mediante estrazione meccanica (con pressa a vite o di altro tipo) e eventualmente calore, di grasso o olio da materiali ricchi di oli nonché di succo dalla frutta o da altri prodotti vegetali

Pressato, expeller (2), (per i materiali contenenti oli)

 

 

 

Polpa, residuo (per frutta, ecc.) Fettucce di barbabietole pressate (per le barbabietole da zucchero)

12

Pellettatura

Compressione mediante passaggio in filiera

Formellati, pellettato, in pellet.

13

Pregelatinizza- zione

Modifica dell'amido per migliorare notevolmente il suo potere di rigonfiamento in acqua fredda

Pregelatinizzato, gonfiato

14

Raffinazione

Eliminazione totale o parziale di impurità in zuccheri, oli, grassi e altri prodotti naturali mediante trattamento chimico/fisico

Raffinato, parzialmente raffinato

15

Molitura umida

Separazione meccanica dei componenti dell'endosperma/seme mediante macerazione in acqua con o senza aggiunta di anidride solforosa per l'estrazione dell'amido

Germe, glutine, amido

16

Macinazione

Trasformazione meccanica dei semi o di altre materie prime per mangimi al fine di ridurne le dimensioni

Macinato

17

Dezuccheraggio

Estrazione totale o parziale dei mono - o disaccaridi dalla melassa e da altre sostanze contenenti zucchero mediante processi chimici o fisici

Dezuccherato, parzialmente dezuccherato

18

Schiacciatura

Procedimento meccanico di compressione/laminazione di semi o altre materie prime per mangimi al fine di modificarne la struttura iniziale

Schiacciato, laminato

19

Spezzatura

Frantumazione meccanica di semi o di altre materie prime per mangimi al fine di ridurne le dimensioni

Spezzato, frantumato

     IV. DISPOSIZIONI RELATIVE AI TENORI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI 'A' E 'B' DEL PRESENTE ALLEGATO

     a) I tenori indicati o da dichiarare si riferiscono al peso tal quale delle materie prime per mangimi, salvo diversamente specificato.

     b) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, della legge n. 281 del 1963, paragrafo 1, lettera a) e allegato III parte 'A' punto 012), e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore negli elenchi del presente allegato, parte 'A' e parte 'B', deve essere indicato il tenore di umidità della materia prima per mangimi qualora sia superiore al 14% del peso. Questo tenore deve essere indicato, su richiesta dell'acquirente, per le materie prime il cui tenore di umidità non supera detto limite.

     c) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17 della legge 281 del 1963, paragrafo 1, lettera a) e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nel presente allegato, parte 'A' e parte 'B', deve essere indicato il tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico della materie prime per mangimi qualora sia superiore al 2,2% riferito alla sostanza secca.

     V. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AGENTI DENATURANTI E AGLI AGENTI LEGANTI

     a) Se i prodotti indicati nella colonna 2 dell'elenco di materie prime per mangimi della parte 'A' o nella colonna 1 della parte 'B' del presente Allegato sono utilizzati come denaturanti o leganti di materie prime per mangimi devono essere fornite le seguenti informazioni:

     1) agenti denaturanti: natura e quantitativo dei prodotti utilizzati;

     2) agenti leganti: natura dei prodotti utilizzati.

     b) Per gli agenti leganti, il quantitativo utilizzato non può essere superiore al 3% del peso totale.

 

Capo II

ELENCO NON ESCLUSIVO DELLE PRINCIPALI MATERIE

PRIME PER MANGIMI - a) CEREALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

 

 

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

1.01

Avena

Grani di Avena sativa L. e di altre specie coltivate di avena

 

1.02

Fiocchi di avena

Prodotto ottenuto per schiacciamento dell'avena decorticata trattata a vapore. Può contenere una piccola quantità di crusca di avena.

Amido

1.03

Cruschello di avena

Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente pulita e decorticata, in semola e farina. E' prevalentemente costituito da crusca di avena e da parte dell'endosperma.

Fibra grezza

1.04

Crusca d'avena

Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente puliti, in semola. E' principalmente costituito da tegumenti esterni e crusche di avena

Fibra grezza

1.04.1

Farina di avena da foraggio

Sottoprodotto ricco di amido ottenuto dalla trasformazione dell'avena, Avena sativa di L., e di altre specie coltivate di avena, pulita e decorticata, in semola o farina abburattata d'avena.

Fibra grezza

 

 

 

Amido

1.05

Orzo

Grani di Hordeum vulgare L.

 

1.06

Farinetta di orzo

Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'orzo pulito e decorticato in orzo mondato, semola o farina

Fibra grezza

1.07

Proteina di orzo

Sottoprodotto essiccato dell'amideria di orzo. E' costituito principalmente da proteina ottenuta dalla separazione dell'amido.

Proteina grezza

 

 

 

Amido

1.07.1

Crusca di orzo

Sottoprodotto ottenuto dalla macinazione in farina dell'orzo o dalla preparazione di orzo decorticato, Hordeum vulgare L., preventivamente pulito. E' costituito essenzialmente di frammenti del tegumento esterno, da tracce di glume o da altre parti del seme private quasi totalmente della mandorla farinosa.

Fibra grezza

 

 

 

Ceneri

1.07.2

Fiocchi d'orzo

Prodotto ottenuto dallo schiacciamento dell'orzo Hordeum vulgare L., decorticato trattato con il vapore

Amido

1.08

Rotture di riso

Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione di riso pulito o di riso brillantato, Oryza sativa L. E' essenzialmente costituito da grani piccoli e/o da grani spezzati

Amido

1.09

Pula vergine di riso

Sottoprodotto ottenuto dalla prima pulitura del riso greggio. E' costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa e dai germi.

Fibra grezza

1.10

Farinaccio di riso

Sottoprodotto ottenuto dalla seconda pulitura del riso greggio. E' essenzialmente costituito da particelle di endosperma, dallo strato aleuronico e dai germi

Fibra grezza

1.11

Crusca di riso con carbonato di calcio

Sottoprodotto ottenuto dalla pulitura del riso greggio. E' essenzialmente costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa, dai germi e da quantità variabili di carbonato di calcio proveniente dalla lavorazione

Fibra grezza

 

 

 

Carbonato di calcio

1.11.1

Puletta di riso

Sottoprodotto del riso in forma di farina grossolana. E' costituito da pula e da una piccola quantità di lolla (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 6% sulla sostanza secca).

Fibra grezza

 

 

 

Ceneri grezze

1.12

Farina di foraggio a base di riso parboiled

Sottoprodotto della pulitura di riso greggio parboiled. E' essenzialmente costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa, dai germi e da quantità variabili di carbonato di calcio proveniente dalla lavorazione

Fibre grezza

 

 

 

Carbonato di calcio

1.13

Riso da foraggio macinato

Prodotto ottenuto dalla macinazione d riso da foraggio, costituito da grani verdi non maturi o gessosi, ottenuti per vagliatura all'atto della lavorazione del riso semigreggio o da grani di riso di normale costituzione, semigreggio, macchiato o giallo

Amido

1.14

Panello di germe di riso

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di riso, al quale sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento.

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Fibra grezza

1.15

Farina di estrazione di germi di riso

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dei germi di riso, contenenti ancora parti della mandorla farinosa e del tegumento

Proteina grezza

1.16

Amido di riso

Amido di riso tecnicamente puro.

Amido

1.16.1

Riso semigreggio

Riso greggio da cui è stata eliminata solo la lolla.

Amido

 

 

 

Fibra grezza

1.16.2

Riso lavorato

Riso semigreggio da cui è stato asportato tutto o parte del pericarpo e del germe.

Amido

1.16.3

Riso soffiato

Prodotto ottenuto da riso lavorato o da rotture di riso mediante un trattamento ad atmosfera umida calda e sotto pressione.

Amido

1.16.4

Riso estruso

Prodotto ottenuto da farina di riso con un processo che ne consente l'agglomerazione

Amido

1.16.5

Farina di riso

Sottoprodotto del riso derivante dalla macinazione del riso lavorato.

Amido

1.16.6

Germe di riso

Sottoprodotto del riso costituito dall'embrione.

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Fibra grezza

1.16.7

Fiocchi di riso

Prodotto ottenuto dallo schiacciamento di chicchi interi o di rotture di riso, Oryza sativa L., trattati con il vapore

Amido

1.16.8

Amido di riso pregelatinizzato

Amido di riso praticamente puro, i cui granuli risultano in gran parte rotti mediante un appropriato trattamento termico

Amido

1.16.9

Glutine di riso

Sottoprodotto disseccato della amideria di riso costituito essenzialmente da glutine

Proteina grezza

1.17

Miglio

Grani di Panicum miliaceum L.

 

1.18

Segale

Semi della Secale cereale L.

 

1.19

Farinetta di segale (1)

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. E' principalmente costituito da parti della mandorla farinosa, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.

Amido

1.20

Cruschello di segale

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. E' principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da altre parti del seme privati della mandorla farinosa in minor misura della crusca di segale.

Fibra grezza

1.21

Crusca di segale

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. E' principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da altre parti del seme, liberato quasi totalmente dalla mandorla farinosa.

Fibre grezza

1.22

Sorgo

Semi del Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.

 

1.22.1

Farina glutinata di sorgo

Sottoprodotto essiccato della amideria di sorgo, Sorgum bicolor L., Moench. E' costituito da crusche e da una piccola quantità di glutine. I residui essiccati delle acque di macerazione e i germi possono risultare aggiunti.

Proteina grezza

1.23

Frumento

Semi del Triticum aestivum (L.), Triticum durum Desf. e altre specie coltivate di frumento.

 

1.24

Farinetta di frumento (1)

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di frumento, partendo dal grano pulito o dal farro decorticato. E' costituito principalmente da parte della mandorla farinosa, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.

Amido

1.25

Cruschello di frumento

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di frumento, partendo dal grano pulito o dal farro decorticato. E' costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti del seme private della mandorla farinosa in minor misura che la crusca di frumento.

Fibra grezza

1.26

Crusca di frumento (2)

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina, partendo dal grano pulito o dal farro decorticato. E' costituito essenzialmente da frammenti del tegumento esterno e da altre parti del seme private quasi totalmente della mandorla farinosa.

Fibra grezza

1.27

Germe di frumento

Sottoprodotto della molitura a secco o costituito essenzialmente di germi di frumento schiacciati o no, ai quali possono aderire ancora parti della mandorla farinosa e dei tegumenti.

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

1.28

Glutine di frumento

Sottoprodotto essiccato dell'amideria di frumento. E' costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido.

Proteina grezza

1.29

Farina glutinata di frumento

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido e di glutine di frumento. E' costituito da crusca, parzialmente privata o no del germe, e da glutine, a cui possono essere aggiunte modeste quantità di rotture di frumento provenienti dalla vagliatura dei chicchi o modeste quantità di residui dell'idrolisi dell'amido.

Proteina grezza

 

 

 

Amido

1.30

Amido di frumento

Amido di frumento tecnicamente puro.

Amido

1.31

Amido di frumento pregelatinizzato

Prodotto composto di amido di frumento, in gran parte pregelatinizzato mediante trattamento termico.

Amido

1.31.1

Panello di germe di frumento

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai germi di frumento delle specie Triticum aestivum L., Triticum durum Desf, e da altre specie coltivate di frumento nudo e dal farro decorticato delle specie Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L., ai quali sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento.

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Fibra grezza

1.31.2

Tritello di frumento

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina partendo dal frumento o dal farro decorticato, preventivamente puliti. E' costituito essenzialmente da piccoli frammenti del tegumento esterno, da parti del germe e dello stato aleuronico e della mandorla farinosa.

Amido

 

 

 

Fibra grezza

1.31.3

Farinaccio di frumento

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina partendo dal frumento o dal farro decorticato, preventivamente puliti. E' costituito essenzialmente da parti della mandorla farinosa e da piccoli frammenti del tegumento esterno in misura maggiore che nella farinetta.

Amido

 

 

 

Fibra grezza

1.32

Spelta

Grani di spelta Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.

 

1.33

Triticale

Grani dell'ibrido Triticum X Secale.

 

1.34

Granturco

Semi di Zea mays L.

 

1.35

Farinetta di granturco (1)

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. E' principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti del chicco, private, in minor misura rispetto alla crusca di granturco, della mandorla farinosa.

Fibra grezza

1.36

Crusca di granturco

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. E' essenzialmente costituito da tegumenti esterni e da germi di granturco e, in una certa misura, da frammenti della mandorla farinosa.

Fibra grezza

1.37

Panello di germe di granturco

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco o ad umido del cereale, ai quali possono ancora aderire parti della mandorla farinosa e del tegumento.

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

1.38

Farina di estrazione di germe di granturco

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco o a umido, ai quali possono ancora aderire parti della mandorla farinosa e del tegumento.

Proteina grezza

1.39

Farina glutinata di granturco (3)

Sottoprodotto dell'amideria di granturco ottenuto per via umida. E' costituito da crusca e glutine, a cui sono aggiunti i residui della vagliatura del granturco, in proporzione non superiore al 15% in peso, e/o i residui provenienti dall'acqua di macerazione del granturco, utilizzata per la produzione di alcole o di altri derivati dell'amido. Il prodotto può inoltre contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco, parimenti ottenuti per via umida.

Proteina grezza

 

 

 

Amido

 

 

 

Sostanze grasse grezze, se superiori al 4,5%

1.40

Glutine di granturco

Sottoprodotto essiccato dell'amideria di granturco. E' costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido.

Proteina grezza

1.41

Amido di granturco

Amido di granturco tecnicamente puro.

Amido

1.42

Amido di granturco pregelatinizzato (4)

Prodotto costituito da amido di granturco in gran parte pregelatinizzato mediante trattamento termico.

Amido

1.42.1

Fiocchi di granturco

Prodotto ottenuto per schiacciamento dei semi di granturco trattati al vapore.

Amido

1.42.2

Germe di granturco (lavorazione a umido)

Prodotto ottenuto dalla lavorazione a umido del granturco (amiderie di granturco)

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

1.43

Radichette di malto

Sottoprodotto della malteria costituito essenzialmente dalle radichette essiccate di cereali germogliati.

Proteina grezza

1.44

Borlande (trebbie) essiccate di birreria

Sottoprodotto della birreria ottenuto per essiccamento dei residui di cereali sottoposti o no a maltaggio o di altri prodotti amilacei.

Proteina grezza

1.45

Borlande (trebbie) essiccate di distilleria (5)

Sottoprodotto della distillazione dell'alcole ottenuto per essiccamento dei residui solidi di grani fermentati.

Proteina grezza

1.46

Borlande scure di distilleria (6)

Sottoprodotto della distilleria ottenuto per essiccamento dei residui solidi di grani fermentati ai quali sono stati aggiunti sciroppo di borlande o residui evaporati dell'acqua di macerazione.

Proteina grezza

     b) SEMI OLEOSI, FRUTTI OLEOSI, LORO PRODOTTO E SOTTOPRODOTTI

 

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

2.01

Panello di arachidi parzialmente decorticate

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di arachide parzialmente decorticati Arachis hypogaea L. e altre specie di Arachis (tenore massimo di fibra grezza: 16% sulla sostanza secca).

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Fibra grezza

2.02

Farina di estrazione di arachidi parzialmente decorticate

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dei semi di arachide parzialmente decorticati (tenore massimo di fibra grezza: 16% sulla sostanza secca).

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

2.03

Panello di arachidi decorticate

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di arachide decorticati.

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Fibra grezza

2.04

Farina di estrazione di arachidi decorticate

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di arachide decorticati.

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

2.05

Semi di colza (1)

Semi di colza della specie Brassica napus L.ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., di colza indiana, Brassica napus L. Var. Glauca (roxb.) O. E. Schulz oltre che di ravizzone, Brassica napus ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (purezza botanica minima: 94%).

 

2.06

Panello di colza (1)

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di colza (purezza botanica minima: 94%).

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze Fibra grezza

2.07

Farina di estrazione di colza (1)

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di colza (purezza botanica minima: 94%).

Proteina grezza

2.08

Corteccia di colza

Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di colza.

Fibra grezza

2.09

Farina di estrazione di cartamo, parzialmente decorticato

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cartamo Carthamus tinctorius L. parzialmente decorticati.

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

2.10

Panello di copra

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione delle mandorle essiccate (endosperma) e dell'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco Cocos nucifera L.

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Fibra grezza

2.11

Farina di estrazione di copra

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione da mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco.

Proteina grezza

2.12

Panello di palmisti

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione da palmisti Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), privati, per quanto possibile, dell'ìnvolucro legnoso.

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Fibra grezza

2.13

Farina di estrazione di palmisti

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione da palmisti privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

2.14

(Semi di) soia, tostata

Semi di soia Glycine max (L.) Merr. che hanno subito un appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g.min).

 

2.15

Farina di estrazione (di semi) di soia, tostata

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia che hanno subito un appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0.4 mgN/g.min).

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza se superiore all'8%

2.16

Farina di estrazione (di semi) di soia, decorticata e tostata

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia che hanno subito un appropriato trattamento termico. (Tenore massimo di fibra grezza sulla sostanza secca: 8%. Attività ureasica max. 0,5 mg N/g.min).

Proteina grezza

2.16.1

Panello di soia

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di soia, Glycine max (L) Merr.

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

2.17

Concentrato proteico (di semi) di soia

Sottoprodotto ottenuto per estrazione dai semi di soia decorticati privati del grasso.

Proteina grezza

2.18

Olio vegetale (2)

Olio ottenuto da vegetali.

Umidità, se superiore all'1%

2.19

Corteccia (di semi) di soia

Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di soia.

Fibra grezza

2.20

Semi di cotone

Semi di cotone Gossypium ssp. privati delle fibre.

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

2.21

Farina di estrazione di semi di cotone parzialmente decorticati

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati (tenore massimo di fibra grezza del 22,5% sulla sostanza secca).

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

2.22

Panello di cotone

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di cotone privati delle fibre.

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

2.23

Panello di neuk

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di neuk Guizotia abyssinica Lg Cass (ceneri insolubili in HCl: max 3,4%)

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Fibra grezza

2.23.1

Panello di babassu

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle noci di palma babassu del Brasile, Orbignya oleifera Burr, e di altre specie di Orbignya, private, per quanto è possibile, del loro involucro legnoso

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

2.24

Semi di girasole

Semi di girasole Helianthus annuus L.

 

2.25

Farina di estrazione di girasole

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole.

Proteina grezza

2.26

Farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole parzialmente decorticati (tenore massimo di fibra grezza sulla sostanza secca: 27,5%).

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

2.27

Semi di lino

Semi di lino Linum usitatissimum L. (purezza botanica minima: 93%).

 

2.28

Panello di lino

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino (purezza botanica minima: 93%).

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze Fibra grezza

2.29

Farina di estrazione di lino

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di lino (purezza botanica minima: 93%).

Proteina grezza

2.30

Sansa di oliva

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti dell'olivo Olea europaea L., privati, per quanto possibile, dei pezzi di noccioli.

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

2.31

Panello di sesamo

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di sesamo Sesamum indicum L. (ceneri insolubili in HCl: max 5%).

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

2.31.1

Farina di estrazione di sesamo

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di sesamo. Sesamura indicum L.

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

2.32

Farina di estrazione di semi di cacao parzialmente decorticati

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi essiccati, tostati e parzialmente decorticati di cacao Theobroma cacao L.

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

2.33

Gusci di cacao

Tegumenti dei semi essiccati e tostati di cacao Theobroma cacao L.

Fibra grezza

2.33.1

Pellicole di caffè

Sottoprodotto ottenuto dalla decorticazione del caffè.

Fibra grezza

     c) SEMI DI LEGUMINOSE, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

3.01

Ceci

Semi di Cicer arietinum L.

 

3.02

Farina di estrazione di guar

Sottoprodotto ottenuto dall'estrazione della mucillagine dai semi di Cyamopsis tetragonoloba L. Taub.

Proteina grezza

3.03

Vecciolo o zirlo

Semi di Ervum ervilia L.

 

3.04

Cicerchia (1)

Semi di Lathyrus sativus L., sottoposti a un adeguato trattamento termico.

 

3.05

Lenticchie

Semi della Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.06

Lupini dolci

Semi della specie Lupinus ssp. a basso tenore di sostanze amare.

 

3.07

Fagioli tostati

Semi di Phaseolus o Vigna ssp. sottoposti a un adeguato trattamento termico per distruggere le lectine tossiche.

 

3.08

Piselli

Semi di Pisum ssp.

 

3.09

Cruschello di piselli

Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di piselli. E' costituito essenzialmente da pezzetti dell'endosperma e, in minor misura, dalla pellicola dei semi

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

3.10

Crusca di piselli

Sottoprodotto, ottenuto dalla preparazione della farina di piselli. E' costituito essenzialmente dalle pellicole rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli.

Fibra grezza

3.11

Fave e favette

Semi della specie Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. e var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.12

Veccia articolata

Semi della Vicia monanthos Desf.

 

3.13

Veccia

Semi della Vicia sativa L. var. sativa e altre varietà.

 

     d) TUBERI, RADICI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

 

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

4.01

Polpa di barbabietola (da zucchero)

Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fettucce esaurite e seccate di barbabietola da zucchero Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 4,5% sulla sostanza secca).

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5% della sostanza secca

 

 

 

Zuccheri totali espressi in saccarosio, se superiori al 10,5%

4.02

Melasso di barbabietola (da zucchero)

Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto durante la fabbricazione o la raffinazione dello zucchero di barbabietola.

Zuccheri totali espressi in saccarosio

 

 

 

Umidità, se superiore al 28%

4.03

Polpa di barbabietola (da zucchero) melassata

Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da polpe essiccate di barbabietola da zucchero, alle quali sono stati aggiunti melassi (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 4,5% sulla sostanza secca).

Zuccheri totali espressi in saccarosio

 

 

 

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5% della sostanza secca

4.04

Borlanda di barbabietola (da zucchero)

Sottoprodotto della fermentazione del melasso di barbabietola per la produzione di alcole, lievito, acido citrico o altre sostanze organiche.

Proteina grezza

 

 

 

Umidità, se superiore al 35%

4.05

Zucchero (di barbabietola) (1)

Zucchero estratto dalla barbabietola da zucchero.

Saccarosio

4.06

Patata dolce

Tuberi di Ipomoea batatas (L.) Poir, sotto qualsiasi presentazione.

Amido

4.07

Manioca (2)

Radici di Manhiot esculenta Crantz, sotto qualsiasi presentazione (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 4,5% sulla sostanza secca).

Amido

 

 

 

Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5% sulla sostanza secca

4.08

Amido di manioca pregelatinizzato (3)

Amido ottenuto da radici di manioca, i cui granuli risultano in gran parte pregelatinizzati mediante un appropriato trattamento termico.

Amido

4.09

Polpa di patate

Residuo solido della fecoleria di patate Solanum tuberosum L.

 

4.09.1

Bucce e polpa di patate

Sottoprodotto ottenuto dalla produzione di patate lessate o surgelate.

Fibra grezza

4.10

Fecola di patate

Fecola di patate tecnicamente pura.

Amido

4.11

Proteina di patate

Sottoprodotto della fecoleria costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti dalla separazione della fecola.

Proteina grezza

4.12

Fiocchi di patate

Prodotto ottenuto per essiccamento rotativo delle patate lavate, pelate o non pelate e cotte a vapore.

Amido

 

 

 

Fibra grezza

4.13

Succo concentrato di patate

Residuo della fecoleria di patate, da cui è stata estratta una parte delle proteine e dell'acqua.

Proteina grezza

 

 

 

Ceneri grezze

4.14

Fecola di patate gonfiata

Prodotto costituito da fecola di patate, in gran parte pregelatinizzata.

Amido

     e) ALTRI SEMI E FRUTTI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

5.01

Carrube

Prodotto ottenuto dallo spezzettamento del frutto secco del carrubo Ceratonia siliqua L., dal quale sono stati tolti i semi.

Fibra grezza

5.02

Pastazzo di agrumi

Sottoprodotto ottenuto per pressione degli agrumi Citrus ssp. durante la produzione del succo di agrumi.

Fibra grezza

5.03

Residuo di frutta (1)

Sottoprodotto ottenuto per pressione durante la fabbricazione di succhi di frutta a granelli o a nocciolo.

Fibra grezza

5.03.1

Polpa e residuo di frutta

Sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di confetture e frutta sciroppata.

Fibra grezza

5.04

Polpa di pomodoro

Sottoprodotto ottenuto per pressione dai pomodori Solanum Lycopersicum Karst, durante la fabbricazione del succo di pomodoro.

Fibra grezza

5.04.1

Polpa, buccia e semi di pomodoro

Sottoprodotto ottenuto dalla lavorazione del pomodoro.

Fibra grezza

5.05

Panelli di vinaccioli

Sottoprodotto ottenuto durante l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

Fibra grezza, se superiore al 45%

5.06

Polpe di uva

Vinacce rapidamente essiccate dopo l'estrazione dell'alcole e private per quanto possibile dei raspi e dei semi.

Fibra grezza, se superiore al 25%

5.07

Semi di uva

Semi estratti dalle vinacce, non disoleati.

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Fibra grezza, se superiore al 45%

5.07.1

Vinaccia disalcolata

Sottoprodotto della lavorazione dell'uva Vitis vinifera L. ottenuto dopo la disalcolazione della vinaccia.

Fibra grezza

     f) FORAGGI E FORAGGI GROSSOLANI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

6.01

Farina di erba medica (1)

Prodotto ottenuto per essiccamento e macinazione di erba medica giovane Medicago sativa L. e Medicago varia Martyn. Esso può contenere tuttavia fino al 20% di trifolgio giovane o di altre piante da foraggio, sottoposte ad essiccamento e macinazione contemporaneamente all'erba medica.

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

 

 

 

Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5% sulla sostanza secca

6.02

Residuo di erba medica

Sottoprodotto ottenuto durante la produzione del succo di erba medica mediante estrazione meccanica.

Proteina grezza

6.03

Concentrato proteico di erba medica

Prodotto ottenuto dall'essicamento artificiale di frazioni del succo di erba medica, che è stato centrifugato e sottoposto a trattamento termico per precipitare le proteine.

Carotene

 

 

 

Proteina grezza

6.04

Farina di trifoglio (1)

Prodotto ottenuto dall'essiccamento e dalla macinazione del trifoglio giovane Trifolium ssp. Esso può tuttavia contenere fino al 20% di erba medica giovane o di altre piante da foraggio sottoposte ad essiccamento e macinazione contemporaneamente al trifoglio.

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

 

 

 

Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5% sulla sostanza secca

6.05

Farina di erba (1) (2)

Prodotto ottenuto dall'essiccamento e dalla macinazione di giovani piante da foraggio.

Proteina grezza

 

 

 

Fibra grezza

 

 

 

Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5% sulla sostanza secca

6.06

Paglia di cereali (3)

Paglia di cereali.

 

6.07

Paglia di cereali trattata (4)

Prodotto ottenuto mediante un trattamento adeguato della paglia di cereali.

Sodio, se trattato con NaOH

     g) ALTRI VEGETALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

7.01

Melasso di canna (da zucchero)

Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto nella fabbricazione o nella raffinazione dello zucchero di canna Saccharum officinarum L.

Zuccheri totali espressi in saccarosio

 

 

 

Umidità, se superiore al 30%

7.02

Borlanda di canna (da zucchero)

Sottoprodotto ottenuto per fermentazione dal melasso di canna da zucchero per la produzione di alcole, lievito, acido citrico o altre sostanze organiche.

Proteina grezza

 

 

 

Umidità, se superiore al 35%

7.03

Zucchero (di canna) (1)

Zucchero estratto dalla canna da zucchero

Saccarosio

7.04

Farina di alghe marine

Prodotto ottenuto con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe marine, in particolare delle alghe brune. Esso può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio.

Ceneri grezze

     h) PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

8.01

Latte scremato in polvere

Prodotto ottenuto per essiccamento del latte dal quale è stata separata la maggior parte del grasso.

Proteina grezza

 

 

 

Umidità, se superiore al 5%

8.02

Latticello in polvere

Prodotto ottenuto per essiccamento del liquido che resta dopo la zangolatura

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Lattosio

 

 

 

Umidità, se superiori al 6%

8.0.1

Latticello

Prodotto liquido ottenuto dalla zangolatura dei grassi del latte o delle creme di latte.

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Lattosio

8.03

Siero di latte in polvere

Prodotto ottenuto per essiccamento del liquido che resta dalla fabbricazione di formaggi, "quark" e caseina o da procedimenti analoghi.

Proteina grezza

 

 

 

Lattosio

 

 

 

Umidità, se superiore all'8%

 

 

 

Ceneri grezze

8.03.1

Siero di latte e scotta

Prodotto liquido ottenuto dalla fabbricazione di formaggi "QUARK", formaggi a base di siero di latte, caseina o da procedimenti analoghi.

Proteina grezza

 

 

 

Lattosio

 

 

 

Ceneri grezze

8.03.2

Siero di latte concentrato

Prodotto ottenuto per concentrazione del siero di latte e della scotta.

Proteina grezza

 

 

 

Lattosio

 

 

 

Ceneri grezze

8.04

Siero di latte in polvere parzialmente delattosato

Prodotto ottenuto per essiccamento del siero di latte, dal quale è stata estratta una parte di lattosio.

Proteina grezza

 

 

 

Lattosio

 

 

 

Umidità, se superiore all'8%

 

 

 

Ceneri grezze

8.05

Proteina di siero di latte in polvere (1)

Prodotto ottenuto dall'essiccamento dei composti proteici estratti dal siero di latte o dal latte mediante trattamento chimico o fisico.

Proteina grezza

 

 

 

Umidità, se superiore all'8%

8.06

Caseina in polvere

Prodotto ottenuto dal latte scremato o dal latticello per essiccamento della caseina precipitata mediante l'aggiunta di acidi o di presame.

Proteina grezza

 

 

 

Umidità, se superiore al 10%

8.07

Lattosio in polvere

Zucchero separato dal latte o dal siero mediante precipitazione ed essiccamento.

Lattosio

 

 

 

Umidità, se superiore al 5%

     i) PRODOTTI DI ANIMALI TERRESTRI

 

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

9.01

Farina di carne

Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione della totalità o di parte di carcasse di animali terrestri a sangue caldo; il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Deve risultare praticamente esente da zoccoli, corna, setole, pelo e piume, nonché dal contenuto dell'apparato digerente (tenore minimo di proteina grezza: 50% sulla sostanze secca) (tenore massimo di fosforo totale: 8%)

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Ceneri grezze

 

 

 

Umidità, se superiore all'8%

9.02

Farina di carne ed ossa (1)

Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione della totalità o di parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo; il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Il prodotto deve risultare praticamente esente da pelo, setole, piume, corna e zoccoli, nonché dal contenuto dell'apparato digerente.

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Ceneri grezze

 

 

 

Umidità, se superiore all'8%

9.03

Farina di ossa

Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione fine di ossa provenienti da animali terrestri a sangue caldo da cui il grasso è in gran parte estratto o separato per via fisica. Il prodotto deve risultare praticamente esente da zoccoli, corna, setole, pelo, piume, nonché dal contenuto dell'apparato digerente.

Proteina grezza

 

 

 

Ceneri grezze

 

 

 

Umidità, se superiore all'8%

9.04

Ciccioli

Prodotti residui della fabbricazione di sego, strutto o di altri grassi di origine animale estratti o separati per via fisica.

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Umidità, se superiore all'8%

9.05

Farina di pollame (1)

Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione dei sottoprodotti del pollame; deve risultare praticamente esente da piume.

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Ceneri grezze

 

 

 

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,3%

 

 

 

Umidità, se superiore all'8%

9.06

Farina di piume idrolizzate

Prodotto ottenuto dall'idrolisi, essiccamento e macinazione delle piume del pollame.

Proteina grezza

 

 

 

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,4%

 

 

 

Umidità, se superiore all'8%

9.07

Farina di sangue

Prodotto ottenuto dall'essiccamento del sangue di animali da macello a sangue caldo. Tale prodotto deve risultare praticamente esente da sostanze estranee.

Proteina grezza

 

 

 

Umidità, se superiore all'8%

9.08

Grassi animali (2)

Prodotto costituito da grassi di animali terrestri a sangue caldo.

Umidità, se superiore all'1%.

     l) PESCI, ALTRI ANIMALI MARINI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

10.01

Farina di pesce (1)

Prodotto ottenuto dalla lavorazione di pesci interi o loro parti dai quali può essere stato rimosso parte dell'olio, ma al quale possono essere state aggiunte le parti solubili del pesce.

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Ceneri grezze, se superiori al 20%

 

 

 

Umidità, se superiore all'8%

10.02

Solubili di pesce concentrato

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di farina di pesce, separato e stabilizzato mediante acidificazione o essiccamento.

Proteina grezza

 

 

 

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Umidità, se superiore al 5%

10.03

Olio di pesce

Olio ottenuto da pesce o parti di pesce.

Umidità, se superiore all'1%

10.04

Olio di pesce raffinato, idrogenato

Olio ottenuto da pesce o parti di pesce, raffinato e sottoposto ad idrogenazione.

Indice di iodio

 

 

 

Umidità, se superiore all'1%

     m) MINERALI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

11.01

Carbonato di calcio (1)

Prodotto ottenuto mediante macinazione di minerali contenenti carbonato di calcio, quali rocce calcaree, gusci di ostriche e di mitili, oppure mediante precipitazione da una soluzione acida.

Calcio

 

 

 

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 5%

11.02

Carbonato di calcio e di magnesio

Miscuglio naturale di carbonato di calcio e di magnesio

Calcio

 

 

 

Magnesio

11.03

Alghe marine calcaree (maërl)

Prodotto di origine naturale ottenuto dalle alghe marine calcaree macinate o trasformate in granuli

Calcio

 

 

 

Ceneri insolubili HCl, se superiore al 5%

11.04

Ossido di magnesio

Ossido di magnesio tecnicamente puro (MgO)

Magnesio

11.05

Magnesio solfato

Magnesio solfato (MgSO47H2O) tecnicamente puro.

Magnesio

 

 

 

Zolfo

11.06

Fosfato bicalcico (2)

Idrogenortofosfato di calcio precipitato proveniente da ossa o da fonti inorganiche (CaHPO4xH2O)

Calcio

 

 

 

Fosforo totale

11.07

Fosfato monocalcico- bicalcico

Prodotto ottenuto chimicamente e composto da parti uguali di fosfato bicalcico e fosfato monocalcico [CaHPO4 - Ca(H2PO4)2 x H2O]

Fosforo totale

 

 

 

Calcio

11.08

Fosfato naturale defluorato

Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali purificati e debitamente defluorati

Fosforo totale

 

 

 

Calcio

11.09

Farina di ossa degelatinizzate

Ossa sgrassate, degelatinizzate, sterilizzate e macinate.

Fosforo totale

 

 

 

Calcio

11.10

Fosfato monocalcico

Bis (diidrogeno fosfato) di calcio tecnicamente puro [Ca(H2PO4)2xH20]

Fosforo totale

 

 

 

Calcio

11.11

Fosfato di calcio e di magnesio

Fosfato di calcio e di magnesio tecnicamente puro.

Calcio

 

 

 

Magnesio

 

 

 

Fosforo totale

11.12

Fosfato monoammonico

Fosfato monoammonico tecnicamente puro (NH4H2PO4).

Azoto totale

 

 

 

Fosforo totale

11.13

Cloruro di sodio (1)

Cloruro di sodio tecnicamente puro o prodotto ottenuto dalla macinazione di fonti naturali di cloruro di sodio, quali salgemma e sale marino.

Sodio

11.14

Propionato di magnesio

Propionato di magnesio tecnicamente puro.

Magnesio

11.15

Fosfato di magnesio

Prodotto costituito da dimagnesio fosfato (MgHPO4x H2O)

Fosforo totale

 

 

 

Magnesio

11.16

Sodio calcio magnesio fosfato

Prodotto costituito da sodio calcio magnesio fosfato.

Fosforo totale

 

 

 

Magnesio

 

 

 

Calcio

 

 

 

Sodio

11.17

Mono sodio fosfato

Mono sodio fosfato (NaH2PO . H2O) tecnicamente puro.

Fosforo totale

 

 

 

Sodio

11.18

Bicarbonato di sodio

Bicarbonato di sodio (NaHCO3) tecnicamente puro.

Sodio

     n) VARI

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

(1)

(2)

(3)

(4)

12.01

Prodotti e sottoprodotti della panetteria e della fabbricazione di pasta alimentare (1)

Prodotto o sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di pane, prodotti della panetteria fine, biscotti e pasta alimentare

Amido

 

 

 

Zuccheri totali espressi in saccarosio

12.02

Prodotti e sottoprodotti di confetteria (1)

Prodotto o sottoprodotto ottenuto a seguito della fabbricazione di dolciumi e cioccolato.

Zuccheri totali espressi in saccarosio

12.03

Prodotti e sottoprodotti di pasticceria e gelateria (1)

Prodotto e sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di pasticceria, torte o gelati

Amido

 

 

 

Zuccheri totali espressi in saccarosio

 

 

 

Sostanze grasse grezze

12.04

Acidi grassi

Sottoprodotto ottenuto per disacidificazione con alcali o per distillazione di oli e grassi di specie animali o vegetali, non specificate.

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Umidità, se superiore all'1%

12.05

Sali di acidi grassi (2)

Prodotto ottenuto per saponificazione degli acidi grassi con idrossido di calcio, di sodio o di potassio

Sostanze grasse grezze

 

 

 

Ca (o Na o K, a seconda del caso)

12.05.1

Prodotti e sottoprodotti di preparati alimentari

Prodotto o sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di prodotti alimentari con ingredienti vegetali e/o lattiero-caseari

Amido

 

 

 

Sostanze grasse grezze

12.05.2

Prodotti ortofrutticoli

Prodotti ritirati dal mercato e utilizzati in base alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 30 del Regolamento CEE n. 2200/96 del Consiglio, del 28/10/96

Fibra grezza

12.05.3

Destrosio (glucosio)

Prodotto della saccarificazione dell'amido o della fecola, costituito da glucosio purificato e cristallizzato (con o senza acqua di cristallizzazione)

Glucosio

12.05.04

Melasso di destrosio

Sottoprodotto ottenuto dal processo di cristallizzazione del destrosio

Equivalente in destrosio (espresso in glucosio)

12.05.5

Malto destrina

Sottoprodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di amidi e/o fecole

Equivalente in destrosio (espresso in glucosio)

12.05.6

Sciroppo di glucosio disidratato o atomizzato

Prodotto ottenuto dalla disidratazione dello sciroppo di glucosio

Equivalente in destrosio (espresso in glucosio)

12.05.7

Sciroppo di glucosio

Soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari ottenuti da amidi e/o fecole

Destrosio

 

PARTE B

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE E ALLA

DICHIARAZIONE DI TALUNI TENORI ANALITICI DI MATERIE

PRIME PER MANGIMI NON ELENCATE NELLA PARTE A

 

     1. Per le materie prime per mangimi non elencate nella parte A, appartenenti alle categorie previste nella colonna 1, del seguente elenco, è richiesta l'indicazione obbligatoria dei tenori analitici riportati nella colonna 2.

     2. Tali materie prime per mangimi devono essere denominate conformemente ai criteri enunciati nella parte “A” capo I punto I 1. del presente allegato.

 

 

Categorie di materie prime

Dichiarazioni obbligatorie

 

(1)

(2)

1.

Cereali

 

2.

Prodotti e sottoprodotti di cereali

Amido, se superiore al 20%

 

 

Proteina grezza, se superiore al 10%

 

 

Sostanze grasse grezze, se superiori al 5%

 

 

Fibra grezza

3.

Semi oleosi, frutti oleosi

 

4.

Prodotti e sottoprodotti di semi oleosi, frutti oleosi

Proteina grezza, se superiore al 10%

 

 

Sostanze grasse grezze, se superiori al 5%

 

 

Fibra grezza

5.

Semi di leguminose

 

6.

Prodotti e sottoprodotti dei semi di leguminose

Proteina grezza, se superiore al 10%

 

 

Fibra grezza

7.

Tuberi, radici

 

8.

Prodotti e sottoprodotti di tuberi, radici

Amido

 

 

Fibra grezza

 

 

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5%

9.

Altri prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della barbabietola da zucchero

Fibra grezza, se superiore al 15%

 

 

Zuccheri totali espressi in saccarosio

 

 

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5%

 

Categorie di materie prime

Dichiarazioni obbligatorie

 

(1)

(2)

10.

Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti

Proteina grezza

 

 

Fibra grezza

 

 

Sostanze grasse grezze, se superiori al 10%

11.

Foraggi e foraggi grossolani

Proteina grezza, se superiore al 10%

 

 

Fibra grezza

12.

Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti

Proteina grezza, se superiore al 10%

 

 

Fibra grezza

13.

Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della canna da zucchero

Fibra grezza, se superiore al 15% Zuccheri totali espressi in saccarosio

14.

Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari

Proteina grezza

 

 

Umidità, se superiore al 5%

 

 

Lattosio, se superiore al 10%

 

 

 

15.

Prodotti di animali terrestri

Proteina grezza, se superiore al 10%

 

 

Sostanze grasse grezze, se superiori al 5%

 

 

Umidità, se superiore all'8%

16.

Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti

Proteina grezza, se superiore al 10%

 

 

Sostanze grasse grezze, se superiori al 5%

 

 

Umidità, se superiore all'8%

17.

Minerali

Sostanze minerali pertinenti

18.

Vari

Proteina grezza, se superiore al 10%

 

 

Fibra grezza

 

 

Sostanze grasse grezze, se superiori al 10%

 

 

Amido, se superiore al 30%

 

 

Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se superiori al 10%

 

 

Allegato III

DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE

 

     A. MATERIE PRIME PER MANGIMI

     1) L'espressione “materia prima per mangimi” o “mangime semplice”;

     2) la denominazione di tale materia prima;

     3) per le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nella parte 'A' capo II dell'Allegato II°, le indicazioni di cui alla colonna 4 dell'elenco stesso;

     4) per le materie prime per mangimi non previste nell'elenco di cui al precedente punto 3), le indicazioni di cui alla parte 'B', colonna 2, dell'Allegato II°, previste per le categorie di appartenenza;

     5) ove previste, le indicazioni di cui alla parte A capo I dell'allegato II°;

     6) il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi;

     7) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 6);

     8) sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette o sui documenti d'accompagnamento possono essere fornite ulteriori informazioni in applicazione del comma 8 dell'art. 3 del presente decreto e con le modalità previste;

     9) per quantitativi di materie prime per mangimi inferiori o pari a 10 kg e destinati all'utilizzatore finale, le indicazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 8) possono essere fornite all'acquirente mediante adeguato avviso esposto nel punto vendita;

     10) le indicazioni riportate ai precedenti punti 3) e 4) e nell'allegato II parte A capo I punto IV lettere b) e c), non sono richieste se:

     a) prima di ciascuna transazione l'acquirente ha rinunciato per iscritto a tali informazioni;

     b) fatte salve le disposizioni del Decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni, sono immesse in circolazione materie prime per mangimi di origine animale o vegetale, fresche o conservate, sottoposte o no a trattamento fisico semplice, in quantitativi inferiori o pari a 10 kg, destinate ad animali da compagnia e consegnate direttamente all'utilizzatore finale da parte di un venditore con sede nel territorio nazionale.

     11) Le indicazioni riportate ai precedenti punti da 1) a 7), non sono richieste se, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni, si tratta di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a trattamento fisico semplice e non trattati con additivi, ad eccezione dei conservanti, ceduti da un agricoltore-produttore ad un allevatore-utilizzatore, entrambi residenti nel territorio nazionale;

     12) Le indicazioni di cui ai precedenti punti da 3) a 6), e all'allegato II, parte 'A' “capo I”, non sono richieste se sono immessi in circolazione sottoprodotti di origine vegetale o animale ottenuti con un procedimento di trasformazione agroindustriale, con un tenore d'acqua superiore al 50%.

     13) In deroga al precedente punto 1), le materie prime per mangimi di cui al comma 5 dell'art. 3 del presente decreto devono essere etichettate come “materie prime per mangimi destinate a stabilimenti riconosciuti per la produzione di mangimi composti”.

     14) Le materie prime per mangimi costituite da proteine derivate da tessuti di mammiferi debbono essere etichettate con la seguente indicazione: “Questa materia prima per mangimi è costituita da proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione ai ruminanti”.

     Questa disposizione non si applica a:

     a) latte e prodotti lattiero-caseari;

     b) gelatina;

     c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton:

     01. ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e sottoposti ad un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo VI del decreto legislativo 18/4/1994, n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto;

     02. prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale ad un pH>11 per >3 ore ad una temperatura >80° e da un trattamento termico a 140° C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente;

     03. provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP).

     d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;

     e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.

     15) Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all'articolo 4 della Legge 281 del 1963, nonché, se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni.

     B. MANGIMI COMPOSTI

     1. La denominazione del mangime secondo le definizioni dell'allegato I: “mangime completo”, “mangime complementare”, “mangime minerale”, “mangime melassato”, “mangime completo da allattamento”, “mangime complementare da allattamento”.

     2. La specie o la categoria animale alla quale il mangime è destinato.

     3. Le modalità di impiego che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata.

     4. Gli alimenti composti che contengono proteine derivanti da tessuti di mammiferi e destinati ad animali diversi da quelli familiari debbono essere etichettati con la seguente indicazione: “Questo alimento composto contiene proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione ai ruminanti”. Questa disposizione non si applica agli alimenti composti che contengono le seguenti proteine derivate da tessuti di mammiferi:

     a) latte e prodotti lattiero-caseari;

     b) gelatina;

     c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton:

     01) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e sottoposti ad un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo VI del decreto legislativo 18/4/94 n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto;

     02) prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale ad un pH >11 per >3 ore ad una temperatura >80° e da un trattamento termico a 140° C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente;

     03) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP).

     d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;

     e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.

     5. Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato.

     6. Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore per i prodotti preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 18, della legge n. 281 del 1963.

     7. Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari è richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi ivi compresi i prodotti chimico-industriali, designati con il loro nome specifico nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale utilizzando se previste le denominazioni riportate nell'allegato III parte A), capo II per i prodotti non contemplati nella parte A), capo II, le denominazioni dedotte conformemente ai criteri enumerati nella parte B) medesimo allegato II. L'indicazione del nome specifico delle materie prime per mangimi può essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie alle quali le materie prime per mangimi appartengono, riportate nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale.

 

     CATEGORIE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELL'ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AGLI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI FAMILIARI

 

CATEGORIA

DEFINIZIONE

7.1. Cereali in grani

I grani interi di qualunque tipo di cereale (compreso il grano saraceno) indipendentemente dalla forma di presentazione, da cui non sia stato asportato altro che il legumento o la pula

7.2. Prodotti e sottoprodotti dei cereali in grani

I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei grani di cereali diversi dagli oli compresi nella categoria 6.15. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca

7.3. Semi oleosi

I semi e i frutti oleosi interi, indipendentemente dalla forma di presentazione, da cui non sia stato asportato altro che il legumento o la buccia

7.4. Prodotti e sottoprodotti di semi oleosi

I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei semi e dei frutti oleosi, diversi dagli oli e grassi compresi nella categoria 6.15. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% può essere superato se è presente più del 5% di grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca

7.5. Prodotti e sottoprodotti di semi di leguminose

Semi di leguminose interi e loro prodotti e sottoprodotti diversi dai semi oleosi di leguminose compresi nelle categorie 6.3 e 6.4. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca.

7.6. Prodotti e sottoprodotti di tuberi e radici

I prodotti e i sottoprodotti derivati da tuberi e radici diversi dalla barbabietola da zucchero compresa nella categoria 6.7. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca

7.7. Prodotti e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero

I prodotti e i sottoprodotti della barbabietola e della canna da zucchero. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca

7.8. Prodotti e sottoprodotti della lavorazione della frutta.

I prodotti e i sottoprodotti della lavorazione della frutta. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% può essere superato se è presente più del 5% di grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca

7.9. Foraggi essiccati

Parte aerea delle piante foraggere raccolte allo stato verde ed essiccate artificialmente o naturalmente. Tali prodotti non devono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% può essere superato se è presente più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca.

7.10. Prodotti cellulosici

Gli ingredienti dei mangimi contenenti più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca, come paglie, tegumenti e pula, diversi dai prodotti compresi nelle categorie 6.4, 6.8 e 6.9

7.11. Prodotti lattiero-caseari

I prodotti derivati dalla lavorazione del latte diversi dai grassi separati del latte compresi nella categoria 6.15

7.12. Prodotti di pesce

Pesci e altri animali marini a sangue freddo o parti di essi, compresi i prodotti derivati dalla loro lavorazione diversi dall'olio di pesce separato e relativi derivati compresi nella categoria 7.14. Sono esclusi i prodotti contenenti più del 50% di ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 7.13.

7.13. Minerali

Sostanze organiche o inorganiche contenenti più del 50% di ceneri sulla sostanza secca, diverse dalle sostanze contenenti più del 5% sulla sostanza secca di ceneri insolubili nell'acido cloridrico

7.14. Oli e grassi

Oli e grassi di origine animale o vegetale e loro derivati

7.15. Prodotti della panetteria e della produzione di paste alimentari

Scarti ed eccedenze della panetteria e della produzione di paste alimentari.

     8. Per i mangimi composti per cani e gatti è richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, ivi compresi i prodotti chimico-industriali, designati con il loro nome specifico in ordine decrescente di importanza ponderale oppure con l'indicazione del loro tenore. L'indicazione delle materie prime per mangimi può essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie, alle quali le materie prime per mangimi appartengono riportate anch'esse in ordine decrescente di importanza ponderale o con l'indicazione del loro tenore.

 

 

CATEGORIA

DEFINIZIONE

8.1. Carni e derivati

Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo, macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo

8.2. Latte e derivati del latte

Tutti i prodotti lattiero-caseari conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

8.3. Uova e prodotti a base di uova

Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

8.4. Oli e grassi

Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali

8.5. Lieviti

Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate

8.6. Pesci e sottoprodotti dei pesci

I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché sottoprodotti della loro lavorazione

8.7. Cereali

Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione o i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali

8.8. Ortaggi

Tutte le specie di ortaggi e di legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento

8.9. Sottoprodotti di origine vegetale

Sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi

8.10. Estratti di proteine vegetali

Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50% di proteine gregge rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate)

8.11. Sostanze minerali

Tutte le sostanze inorganiche adatte all'alimentazione animale

8.12. Zuccheri

Tutti i tipi di zucchero

8.13. Frutta

Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

8.14. Noci

Tutte le polpe di frutti in guscio

8.15. Semi

Tutti i semi interi o grossolanamente conservati

8.16. Alghe

Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

8.17. Molluschi e crostacei

Tutti i crostacei e i molluschi anche in conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

8.18. Insetti

Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo

8.19. Prodotti del panificio

Tutti i prodotti del panificio: pane, biscotti e paste

Mangimi

Componenti analitici e relativi tenori (dichiarazioni obbligatorie)

Categoria di animali o specie animale

(1)

(2)

(3)

Mangimi completi

- Proteina greggia

 

 

- Grassi greggi

Tutti gli animali, salvo gli animali familiari diversi da cani e dai gatti

 

- Fibra grezza

 

 

- Ceneri gregge

 

 

- Lisina

Suini

 

- Metionina

Pollame

 

- Fosforo (*)

Pesci, salvo i pesci ornamentali (*)

Mangimi complementari - minerali

- Calcio

 

 

- Fosforo

Tutti gli animali

 

- Sodio

 

 

- Magnesio

Ruminanti

Mangimi

Componenti analitici e relativi (dichiarazioni obbligatorie)

Categoria di animali o specie animale

(1)

(2)

(3)

Mangimi complementari - melassati

- Proteina greggia

 

 

- Fibra grezza

 

 

- Zuccheri totali

Tutti gli animali

 

(saccarosio)

 

 

- Ceneri gregge

 

 

- Magnesio ≥ 0,5%

Ruminanti

Mangimi complementari - altri

- Proteina greggia

 

 

- Grassi greggi

Tutti gli animali salvo gli animali familiari diversi dai cani e dai gatti

 

- Fibra grezza

 

 

- Ceneri gregge

 

 

- Calcio ≥ 5%

Animali diversi dagli animali familiari

 

- Fosforo ≥ 2%

 

 

- Magnesio ≥ 0,5%

Ruminanti

 

- Lisina

Suini

 

- Metionina

Pollame

     10. Il tenore di umidità dei mangimi composti deve essere dichiarato nel caso in cui superi:

     a) il 7% nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40%;

     b) il 5% nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;

     c) il 10% nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche;

     d) il 14% negli altri mangimi composti.

     11. La data di conservazione minima che deve essere espressa con le seguenti indicazioni:

     a) “da consumarsi entro”, seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno, per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico;

     b) “da consumarsi preferibilmente entro”, seguita dall'indicazione del mese e dell'anno, per gli altri mangimi.

     Qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivano di indicare una data di conservazione minima, si dovrà indicare una sola data: quella di scadenza più vicina.

     12. La data di produzione o il numero di riferimento della partita. La data di produzione viene espressa con la seguente indicazione:

     13. “Prodotto (x giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata”.

     14. La quantità netta espressa in unità di massa per i prodotti solidi e in unità di volume o di massa per i prodotti liquidi. L'indicazione della quantità netta si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore.

     15. Per i mangimi composti di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione a produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo. Detta indicazione sarà sostituita, nei casi previsti dalla direttiva 95/69/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, dai numeri di riconoscimento o di registrazione.

     16. Per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti le denominazioni “mangime completo” o “mangime complementare” possono essere sostituite dalla denominazione di “mangime composto”; in tale caso le indicazioni obbligatorie e facoltative sono quelle previste per i mangimi completi.

     17. Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre materie perime per mangimi non sono richieste le indicazioni relative ai punti 2) e 3), qualora dette materie prime risultino chiaramente nella denominazione del mangime.

     18. Per le miscele di semi interi non è richiesta la dichiarazione dei tenori analitici che comunque può essere fornita in conformità con quanto specificato nell'allegato IV.

     19. L'impiego di una delle due forme di dichiarazione delle materie prime per mangimi (per categorie o con il nome specifico) esclude l'altra salvo il caso in cui una materia prima per mangimi non appartenga ad alcuna delle categorie previste: in tal caso la materia prima per mangimi designata con il suo nome specifico, viene citata nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie.

     20. La data di conservazione minima, la quantità netta ed il numero di riferimento della partita, possono essere indicati fuori dal riquadro di cui al comma 1, dell'art. 3 del presente decreto; in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate.

     c) PER LE MATERIE PRIME PER MANGIMI O PER I MANGIMI COMPOSTI CONTENENTI PREMISCELE, PREMISCELE MEDICATE O ADDITVI:

     1. Tutte le indicazioni previste alle parti A) e B) del presente allegato secondo che si tratti di materie prime per mangimi o mangimi composti;

     2. Per i mangimi composti contenenti premiscele medicate le denominazioni di cui al punto 1. della parte B) del presente allegato, debbono essere accompagnate dal termine “medicato”, sono richieste inoltre indicazioni previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 90 e dal decreto ministeriale 16 novembre 1993 ed inoltre l'indicazione quantitativa e qualitativa delle sostanze farmacologicamente attive contenute per ogni Kg, le istruzioni per l'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione, la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso che per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo, deve essere riportata con l'espressione “da consumarsi entro” seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno.

     3. Per i mangimi contenenti additivi sono richieste anche le indicazioni riportate nel decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228 e successive modificazioni.

 

 

Allegato IV

INDICAZIONI FACOLTATIVE

 

     1. Oltre alle indicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 3 del presente decreto ed all'allegato III, possono essere apposte nello stesso riquadro ivi previsto, anche le indicazioni facoltative riportate nel seguente allegato:

     a) Il marchio commerciale di identificazione, del responsabile delle indicazioni e la denominazione o marca commerciale del prodotto;

     b) Il nome o la ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del produttore se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;

     c) Per i mangimi composti destinati ad animali familiari, diversi dai cani e dai gatti, l'elencazione delle materie prime per mangimi conformemente a quanto previsto al punto 8 della parte B dell'allegato III.

     d) Il numero di riferimento della partita;

     e) Per le materie prime per mangimi, la data di conservazione minima;

     f) Per i mangimi composti, la data di produzione da indicare conformemente a quanto previsto nell'allegato III;

     g) Il Paese di produzione o di preparazione;

     h) Il prezzo del prodotto;

     i) Le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte;

     l) L'indicazione sullo stato fisico del mangime o sul trattamento specifico subito;

     m) Per le miscele di semi interi, i tenori analitici previsti nella parte B dell'allegato III;

     n) Per i mangimi composti i tenori analitici indicati nel seguente prospetto:

 

 

Mangimi per animali

Componenti analitici e relativi tenori (dichiarazioni facoltative)

Categoria di animali o specie animale

(1)

(2)

(3)

Mangimi completi

- Proteina greggia

 

 

- Grassi greggi

Animali familiari diversi dai cani e dai gatti

 

- Fibra grezza

 

 

- Ceneri gregge

 

 

- Lisina

Animali diversi dai suini

 

- Metionina

Animali diversi dal pollame

 

- Cistina

 

 

- Treonina

Tutti gli animali

 

- Triptofano

 

 

- Valore energetico

Pollame (dichiarazione con metodo CEE)

 

- Amido

 

 

- Zuccheri totali (saccarosio)

 

 

- Zuccheri totali + amido

 

 

- Calcio

 

 

- Sodio

Tutti gli animali

 

- Fosforo (*)

 

 

- Magnesio

 

 

- Potassio

 

 

- Fosforo (**)

Tutti gli animali diversi dai pesci, salvo i pesci ornamentali (**)

Mangimi complementari minerali

- Proteina greggia

 

 

- Fibra grezza

Tutti gli animali

 

- Ceneri gregge

 

 

- Grassi greggi

 

 

- Lisina

 

 

- Metionina

 

 

- Cistina

 

 

- Treonina

 

 

- Triptofano

 

 

- Magnesio

Animali diversi dai ruminanti

 

- Potassio

Tutti gli animali

Mangimi complementari melassati

- Calcio

 

 

- Fosforo

 

 

- Sodio

Tutti gli animali

 

- Potassio

 

 

- Magnesio ≥ 0,5%

Animali diversi dai ruminanti

 

- Magnesio <0,5%

Tutti gli animali

Mangimi complementari altri

- Proteina greggia

 

 

- Grassi greggi

Animali familiari diversi dai cani e dai gatti

 

- Fibra grezza

 

 

- Ceneri gregge

 

 

- Calcio ≥ 0,5%

Animali familari

 

- Calcio ≥ 0,5%

Tutti gli animali

 

- Fosforo ≥ 2%

Animali familiari

 

- Fosforo < 2%

Tutti gli animali

 

- Magnesio ≥ 0,5%

Animali diversi dai ruminanti

 

- Magnesio < 0,5%

 

 

- Sodio

Tutti gli animali

 

- Potassio

 

 

- Valore energetico

Pollame (dichiarazione con metodo CEE)

 

- Lisina

Animali diversi dai suini

 

- Metionina

Animali diversi dal pollame

 

- Cistina

 

 

- Treonina

 

 

- Triptofano

Tutti gli animali

 

- Amido

 

 

- Zuccheri totali (saccarosio)

 

 

- Zuccheri totali + amido

 

     o) Per i mangimi composti è consentito dichiarare il tenore di umidità quando questo è pari o inferiore ai limiti riportati nell'allegato III ed il tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico quando questo è inferiore o pari ai limiti riportati nell'allegato V.

     p) Per i mangimi composti per animali familiari è consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di una o più materie prime per mangimi essenziali per caratterizzare tali alimenti. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale in peso delle materie prime per mangimi messe in evidenza deve essere chiaramente indicato o a fianco della dichiarazione relativa alla materia prima o alle materie prime per mangimi evidenziate o nell'elenco delle materie prime per mangimi ovvero, qualora si utilizzi il sistema di dichiarazione per categorie, menzionando la materia prima o le materie prime per mangimi e le rispettive percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di materie prime per mangimi.

     q) Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 8 dell'articolo 3 del presente decreto, purché nettamente separate da tutte le altre indicazioni previste nel presente allegato e nell'allegato III. Tali informazioni:

     1) non possono precisare la presenza o il tenore di componenti analitici diversi da quelli riportati nel presente allegato e nell'allegato III;

     2) non devono indurre l'acquirente in errore attribuendo al mangime effetti e proprietà che non possiede, suggerendo che il mangime possiede caratteristiche particolari quando tutti i mangimi similari posseggono queste stesse caratteristiche, o in qualsiasi altro modo;

     3) non devono vantare proprietà terapeutiche ed in particolare la capacità di prevenire, curare o guarire malattie;

     4) devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possono essere comprovati.

 

 

Allegato V

PRODOTTI DI CUI SONO VIETATI IL COMMERCIO

O LA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO

 

     1. Non è consentito utilizzare per il commercio o per la distribuzione per il consumo:

     a) mangimi composti con un tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 3,3%, rispetto alla sostanza secca, ove si tratti di miscele contenenti principalmente sottoprodotti del riso, e con un tenore superiore al 2,2%, rispetto alla sostanza secca, negli altri casi;

     b) il tenore del 2,2% può essere superato, a condizione che il contenuto di ceneri insolubili in acido cloridrico sia dichiarato e riferito al peso del mangime tal quale, nel caso di:

     01. mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati;

     02. mangimi composti minerali;

     03. mangimi composti costituiti per oltre il 50% da fettucce o polpa di barbabietola da zucchero;

     04. mangimi composti destinati ai pesci di allevamento, con tenore di farina di pesce superiore al 15%;

     c) mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg, con un tenore in ferro inferiore a 30 mg per kg calcolato al tasso di umidità del 12 %.

 

 

Allegato VI

DEROGHE ALLE NORME DI CONFEZIONAMENTO

 

     1. I mangimi composti, completi e complementari, non contenenti premiscele medicate possono essere posti in commercio o distribuiti per il consumo alla rinfusa quando si tratta di:

     a) prodotti scambiati tra ditte produttrici;

     b) prodotti trasferiti direttamente dalle ditte produttrici alle ditte confezionatrici;

     c) miscele di semi o frutti interi;

     d) blocchi o rulli da leccare;

     e) quantitativi di mangimi composti, di peso non superiore a 50 kg, destinati all'utilizzatore finale, sempreché provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente chiuso;

     f) prodotti consegnati direttamente dalle ditte produttrici agli utilizzatori finali;

     g) mangimi melassati costituiti al massimo da tre ingredienti;

     h) mangimi pellettati.

     2. Onde evitare l'uso di contenitori non idonei a garantire la conservazione e la qualità dei prodotti, per la consegna o la distribuzione allo stato sfuso dei mangimi composti di cui alle lettere f), g) ed h), non possono essere utilizzati sacchi o altri imballaggi di materiale alterabile.

     3. I mangimi composti, completi e complementari; consegnati in carri silos non ermeticamente chiusi e sigillati sono considerati alla rinfusa.

     4. I semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie e loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonché i residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi confezionati non sono soggetti agli obblighi di cui al comma terzo e quarto dell'articolo 18; in tal caso la denominazione della merce dovrà risultare sui documenti di accompagnamento.

 

Allegato VII

TOLLERANZE

 

     A) Materie prime per mangimi

     1. Se da un controllo ufficiale emerge che la composizione di una materia prima per mangimi è differente da quella dichiarata, cosicché il valore della materia prima risulta ridotto, sono tollerati i seguenti valori:

     1.1 Proteina grezza:

     a. 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

     b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20%, ma pari o superiori al 10%;

     c. 2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;

     d. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

     1.2 Zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio e glucosio (destrosio):

     a. 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

     b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20%, ma pari o superiori al 5%;

     c. 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

     1.3 Amido e inulina:

     a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;

     b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 30%, ma pari o superiori al 10%;

     c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

     1.4 Sostanze grasse grezze:

     a. 1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

     b. 12% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15%, ma pari o superiori al 5%;

     c. 0,6 per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

     1.5 Fibre grezze:

     a. 2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;

     b. 15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 14%, ma pari o superiori al 6%;

     c. 0,9 unità per il tenore dichiarato inferiore al 6%.

     1.6 Umidità e ceneri grezze:

     a. 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%;

     b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10%, ma pari o superiori al 5%;

     c. 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

     1.7 Valori totali di fosforo, sodio, carbonato di calcio, calcio, magnesio, indice di acidità e sostanze insolubili in etere di petrolio:

     a. 1,5 unità per i tenori (valori) dichiarati pari o superiori al 15% o (15), a seconda dei casi;

     b. 10% del tenore (valore) dichiarato per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 15%, ma pari o superiori al 2% o inferiori a 15 ma pari o superiori a 2, a seconda dei casi;

     c. 0,2 unità per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 2% o a 2, a seconda dei casi.

     1.8 Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in NaC1:

     a. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 3%;

     b. 0.3 unità per i tenori dichiarati inferiori al 3%.

     1.9 Carotene, vitamina A e xantofilla:

     a. 30% del tenore dichiarato.

     1.10 Metionina, lesina e basi azotate volatili:

     a. 20% del tenore dichiarato.

     B) Mangimi composti ad eccezione di quelli per animali familiari

     1. Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato:

     1.1. Proteina greggia

     a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%;

     b. 5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%;

     c. 2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;

     d. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%;

     e. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%

     1.2. Grassi greggi:

     a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

     b. 20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;

     c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%

     1.3. Zuccheri totali

     a. 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

     b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 10%;

     c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%

     1.4. Amido e zuccheri totali più amido

     a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;

     b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%;

     c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%

     1.5. Sodio, potassio e magnesio

     a. 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

     b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 7,5%;

     c. 0,75 unità per i tenori dichiarati inferiori al 7,5% fino al 5%;

     d. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 5% fino allo 0,7%;

     e. 0,1 unità per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7%

     1.6. Fosforo totale e calcio

     a. 1,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%;

     b. 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 16% fino al 12%;

     c. 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12% fino al 6%;

     d. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 6% fino all'1%;

     c. 0,15 unità per i tenori dichiarati inferiori all'1%

     1.7. Metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano:

     a. 30% del tenore dichiarato

     1.8. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati di metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano risultano comunque superiori a quelli dichiarati.

     2. Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato:

     2.1. Umidità:

     a. 3,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%;

     b. 5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%;

     c. 2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;

     d. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%;

     e. 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%

     2.2. Ceneri gregge:

     a. 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

     b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;

     c. 0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%

     2.3. Ceneri insolubili in acido cloridrico:

     a 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%;

     b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 10% fino al 4%;

     c. 0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4%

     2.4. Fibra greggia:

     a. 2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;

     b. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%;

     c. 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6%

     2.5. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati in umidità e ceneri insolubili in acido cloridrico risultano comunque inferiori a quelli dichiarati.

     C) Mangimi composti per animali familiari

     1. Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato:

     1.1. Proteina greggia

     a. 3,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

     b. 16% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 12,5%;

     c. 2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12,5%

     1.2. Grassi greggi

     a. 2,5 unità del tenore dichiarato

     1.3. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze doppie per la proteina greggia e tolleranza uguale per i grassi greggi.

     2. Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato:

     2.1 Umidità:

     a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%;

     b. 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 40% fino al 20%

     c. 1,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 20%

     2.2 Ceneri gregge

     a. 1,5 unità del tenore dichiarato

     2.3 Fibra greggia:

     a. 1 unità del tenore dichiarato

     2.5 Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze triple per le ceneri gregge e la cellulosa greggia. Sono regolari i mangimi per i quali il tenore di umidità risulta comunque inferiore a quello dichiarato.

     D) Disposizioni relative alla purezza botanica e chimica

     1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge, comma 1, lettera a), le materie prime per mangimi devono essere esenti, per quanto lo consentono le buone pratiche di elaborazione, da impurità chimiche derivanti dall'impiego, nel loro processo di fabbricazione, di coadiuvanti tecnologici quali quelli contemplati dalla direttiva 70/524/CEE, a meno che per una determinata materia prima per mangimi sia stato fissato un tenore massimo specifico nella parte 'A'.

     2. Qualora non siano stati fissati altri valori nella parte 'A' o 'B' dell'allegato II°, la purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati in tali parti deve raggiungere il 95%.

     Si considerano impurezze botaniche:

     a) le impurità naturali ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee);

     b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purché la loro percentuale non superi lo 0,5%;

     3. I valori indicati, relativi alla purezza botanica, si riferiscono al peso del prodotto e del sottoprodotto in quanto tali.

     4. Nei mangimi composti è ammessa la presenza delle suddette impurezze botaniche in quantità corrispondente alla percentuale delle materie prime per mangimi di origine vegetale impiegata. Nei mangimi composti è tollerata anche la presenza, nel limite del 2%, di materie prime per mangimi che siano residuate negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.