§ 4.4.16 - D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 45 .
Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.4 alimenti per animali
Data:24/02/1997
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali).
Art. 4.  (Natura e composizione).
Art. 5.  (Etichettatura).
Art. 6.  (Vigilanza e controllo).
Art. 7.  (Sanzioni).


§ 4.4.16 - D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 45 [1].

Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali.

(G.U. 6 marzo 1997, n. 54, S.O.).

 

     Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. Il presente decreto disciplina gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali di seguito denominati "alimenti dietetici", stabilisce un elenco dei relativi usi ed il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolati fini nutrizionali per cani e gatti.

     2. Il presente decreto, fatte salve le disposizioni specifiche in esso contenute, non modifica le disposizioni normative concernenti:

     a) gli alimenti composti per animali;

     b) gli additivi impiegati nell'alimentazione degli animali;

     c) le sostanze e i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali;

     d) taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.

 

          Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni stabilite nell'allegato I alla legge del 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, ed inoltre si intendono per:

     a) "alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali": gli alimenti composti per animali che, per la loro particolare composizione o per lo speciale procedimento di fabbricazione con cui sono ottenuti, si distinguono nettamente sia dagli alimenti comuni che dai prodotti contemplati dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, il quale stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità e sono presentati come prodotti destinati a sopperire ad esigenze nutrizionali specifiche;

     b) "fine nutrizionale particolare": il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di talune categorie di animali familiari o da reddito il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di essere alterati momentaneamente o sono alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che di conseguenza possono trarre giovamento dall'assunzione di alimenti adatti al loro stato.

 

          Art. 3. (Alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali).

     1. Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati soltanto se:

     a) soddisfano le condizioni sulla natura e composizione di cui all'articolo 4;

     b) recano un'etichettatura conforme alle disposizioni di cui all'articolo 5;

     c) soddisfano le condizioni stabilite sotto la rubrica "disposizioni generali" della parte A dell'allegato I

     d) gli usi previsti sono elencati nella parte B dell'allegato I e soddisfano le altre disposizioni fissate in tale parte dell'allegato.

     2. Il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti è quello di cui all'allegato II.

     3. Per le modifiche ed integrazioni agli allegati al presente decreto, conseguenti a direttive Europee dovute a conoscenze scientifiche e tecniche si applica l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

          Art. 4. (Natura e composizione).

     1. La natura e la composizione degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali devono essere idonee a soddisfare il particolare fine nutrizionale cui sono destinati in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I, parte A e B.

 

          Art. 5. (Etichettatura).

     1. Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta degli alimenti dietetici, oltre a quelle stabilite per gli alimenti composti, devono figurare secondo le modalità di cui all'allegato III, capoverso I, alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, le seguenti diciture aggiuntive:

     a) la qualifica "dietetico" insieme alla descrizione dell'alimento;

     b) la destinazione esatta, ovvero il fine nutrizionale particolare;

     c) l'indicazione delle caratteristiche nutrizionali essenziali dell'alimento;

     d) le dichiarazioni riguardanti il fine nutrizionale particolare previste nella colonna 4 dell'allegato I al presente decreto;

     e) la durata raccomandata di utilizzazione dell'alimento;

     f) indicazioni ulteriori, se previste come cogenti nell'allegato I al presente decreto.

     2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere conformi all'elenco delle destinazioni ed alle disposizioni generali di cui all'allegato I.

     3. L'etichettatura degli alimenti dietetici può far riferimento ad uno stato patologico specifico, sempre che tale stato corrisponda al fine nutrizionale definito dall'allegato I, parte B, escludendo in ogni caso che gli alimenti composti possano vantare proprietà terapeutiche, prevenire, curare o guarire malattie.

     4. L'etichetta o le istruzioni per l'uso degli alimenti dietetici devono recare la dicitura: "Si raccomanda di chiedere il parere di uno specialista prima dell'uso", salvo quanto previsto nell'elenco delle destinazioni di cui all'allegato I, parte B, in cui tale dicitura è sostituita, per alimenti dietetici specifici, dalla raccomandazione di chiedere il parere preliminare di un veterinario.

     5. L'etichettatura degli alimenti per particolari fini nutrizionali, in applicazione dell'allegato IV, punto 14), alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, come modificata dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, può mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o più ingredienti essenziali per caratterizzare gli alimenti in questione, anche se destinati ad animali diversi da quelli familiari. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale di peso, degli ingredienti impiegati, deve essere chiaramente riportato a fianco della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti indicati, oppure nell'elenco degli ingredienti, oppure menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e la percentuale o le percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di ingredienti.

     6. L'etichettatura degli alimenti dietetici può, inoltre, mettere in rilievo la presenza o il basso tenore di una o più componenti analitici che caratterizzano l'alimento. In tal caso il tenore minimo o il tenore massimo del componente o dei componenti analitici, espresso in percentuale di peso dell'alimento, deve essere chiaramente indicato nell'elenco dei componenti analitici dichiarati.

     7. La qualifica "dietetico" è riservata esclusivamente agli alimenti per particolari fini nutrizionali per i quali sono vietate nell'etichettatura e nella presentazione di tali alimenti le qualifiche diverse da "dietetico".

     8. Esclusivamente per gli alimenti dietetici la dichiarazione delle materie prime per mangimi può essere fornita sotto forma di categorie che raggruppino più materie prime per mangimi, anche se la dichiarazione di talune materie prime per mangimi con il loro nome specifico è richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento. [2]

 

          Art. 6. (Vigilanza e controllo).

     1. Il Ministero della Sanità, quando stabilisce che l'impiego di un alimento dietetico o la sua utilizzazione alle condizioni prescritte comporta un pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente, ne informa immediatamente la Commissione Europea, fornendo una motivazione dettagliata, ed applica le misure previste dalla Commissione Europea.

     2. I servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali competenti controllano, almeno a campione, che durante la fabbricazione o la commercializzazione degli alimenti dietetici siano rispettate le condizioni previste dal presente decreto.

     3. [Il responsabile dell'immissione in commercio degli alimenti dietetici è tenuto, su richiesta delle autorità competenti al controllo, a presentare i dati e le informazioni che comprovino la conformità degli stessi alle disposizioni del presente decreto; qualora tali dati compaiono in una pubblicazione di facile accesso è sufficiente un riferimento a quest'ultima] [3].

 

          Art. 7. (Sanzioni). [4]

     [1. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque produce, confeziona, detiene per vendere, vende o prepara la distribuzione e per il consumo alimenti dietetici per animali non conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque viola le disposizioni sull'etichettatura degli alimenti dietetici per animali di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

     3. Il responsabile dell'immissione in commercio degli alimenti dietetici per animali che omette di presentare i dati e le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.]

 

 

ALLEGATO I [5]

 

PARTE A

Disposizioni generali

1. Qualora nella colonna 2 della parte B per lo stesso fine nutrizionale sia indicato più di un gruppo di caratteristiche nutrizionali, preceduto dalle parole «e/o», il produttore può scegliere uno o entrambi i gruppi di caratteristiche essenziali onde ottenere il fine nutrizionale definito nella colonna 1. In entrambi i casi, le dichiarazioni corrispondenti che dovranno figurare sull'etichetta sono riportate nella colonna 4.

 

2. Qualora un gruppo di additivi sia citato nella colonna 2 o nella colonna 4 della parte B, l'additivo/gli additivi utilizzato/i debbono essere autorizzati come additivi corrispondenti alle caratteristiche essenziali definite nel regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

 

3. Qualora nella colonna 4 della parte B sia richiesta(e) la(le) fonte(i) di ingredienti o di costituenti analitici, il produttore deve fare una dichiarazione precisa [ad esempio nome specifico dello(degli) ingrediente(i), specie animale o parte dell'animale] che consenta di valutarne la conformità alle corrispondenti caratteristiche nutrizionali essenziali.

 

4. Qualora nella colonna 4 della parte B sia richiesta la dichiarazione di una sostanza anche ammessa come additivo, accompagnata dall'espressione «totale», il contenuto dichiarato deve riferirsi, a seconda dei casi, alla quantità naturalmente presente, se non è stata effettuata nessuna aggiunta, o, in deroga alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2), alla quantità totale della sostanza ottenuta dopo l'addizione della quantità naturalmente presente e la quantità dell'additivo aggiunto.

 

5. Le dichiarazioni richieste nella colonna 4 della parte B con l'espressione «se aggiunto» sono obbligatorie se l'ingrediente o l'additivo è stato incorporato o aumentato proprio per ottenere un particolare fine nutrizionale.

 

6. Le dichiarazioni da fornire per la colonna 4 della parte B, concernenti i costituenti analitici e gli additivi, sono di ordine quantitativo.

 

7. Il periodo di impiego raccomandato nella colonna 5 della parte B indica un lasso di tempo all'interno del quale deve essere di regola raggiunto il fine nutrizionale. Entro i limiti stabiliti, i produttori possono far riferimento a periodi di impiego più precisi.

 

8. Un mangime destinato a rispondere a più di un fine nutrizionale particolare deve soddisfare i requisiti relativi indicati nella parte B per ciascun fine nutrizionale.

 

9. Nel caso dei mangimi complementari destinati a particolari fini nutrizionali, nelle istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta devono essere fornite indicazioni sull'equilibrio della razione giornaliera.

 

PARTE B [6]

Elenco degli usi previsti

 

Particolare fine nutrizionale

Caratteristiche nutrizionali essenziali

Specie o categorie di animali

Dichiarazioni sull'etichetta

Periodo di impiego raccomandato

Altre disposizioni

«Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica (*)

Bassa concentrazione di fosforo e tenore ridotto di proteine, ma di elevata qualità

Cani e gatti

- Fonti proteiche

Inizialmente fino a 6 mesi (**)

Sull'imballaggio, sul contenitore o sull'etichetta indicare: “Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego”.

 

 

 

- Calcio

 

Nelle istruzioni per l'uso indicare: “Deve essere sempre disponibile dell'acqua”.

 

 

 

- Fosforo

 

 

 

 

 

- Potassio

 

 

 

 

 

- Sodio

 

 

 

 

 

- Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)

 

 

 

oppure

 

 

 

 

 

Assorbimento ridotto di fosforo grazie all'incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato

Gatti adulti

- Fonti proteiche

Inizialmente fino a 6 mesi (**)

Sull'imballaggio, sul contenitore o sull'etichetta indicare: “Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego”.

 

 

 

- Calcio

 

Nelle istruzioni per l'uso indicare: “Deve essere sempre disponibile dell'acqua”.

 

 

 

- Fosforo

 

 

 

 

 

- Potassio

 

 

 

 

 

- Sodio

 

 

 

 

 

- Carbonato di lantanio ottaidrato

 

 

 

 

 

- Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)

 

 

(*) Se del caso, il produttore può raccomandare l'uso anche in caso di temporanea insufficienza renale.

 

 

 

 

 

(**) Se l'alimento per animali è raccomandato in caso di una temporanea insufficienza renale, il periodo di impiego raccomandato è da 2 a 4 settimane.».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO II

METODO DI CALCOLO DEL VALORE ENERGETICO DEGLI ALIMENTI

DESTINATI A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI PER CANI E GATTI

 

     1. Metodo di calcolo ed espressione del valore energetico.

     Il valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti è calcolato secondo la formula che segue in base alle percentuali di alcuni componenti analitici degli alimenti, il valore è espresso in megajoules (MJ) di energia metabolizzabile (EM), per chilogrammo di alimento composto:

     a) alimenti per cani e gatti ad eccezione degli alimenti umidi per gatti contenenti più del 14% di acqua:

     MJ/kg di EM=0,1464 x % proteina grezza + 0,3556 x % grassi + 0,1464 x % estratto non azotato;

     b) alimenti umidi per gatti contenenti più del 14% di acqua:

     MJ/kg di EM = (0,1632 x % proteina grezza + 0,3222 x % grassi + 0,1255 x % estratto non azotato) - 0,2092

     formula nella quale la percentuale di estratto non azotato è calcolata mediante la differenza tra 100 e le percentuali di umidità, di cenere, di grassi grezzi, di proteina grezza e di cellulosa grezza.

     2. Tolleranze applicabili ai valori dichiarati

     Se a seguito dei controlli ufficiali prescritti all'articolo 25 della legge 13 febbraio 1963 n. 281 relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, si constata una differenza di valore energetico dell'alimento in più o in meno fra il risultato del controllo e il valore energetico dichiarato, viene applicata una tolleranza del 15%.

     3. Espressione del risultato

     Previa applicazione della formula suindicata, il risultato ottenuto è approssimato al primo decimale.

     4. Metodi di prelievo dei campioni e metodi d'analisi da applicare

     Il prelievo del campione dell'alimento composto e il dosaggio dei tenori analitici indicati nel metodo di calcolo sono effettuati rispettivamente secondo i metodi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.


[1] Abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, lettere a) e b), comma 2 e commi 3, 4, 5, 6 e all'allegato II. Il termine “mangimi semplici” è così sostituito dal termine “materie prime per mangimi” per effetto dell' art. 1 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360.

[2] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360.

[3] Comma abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 3 febbraio 2017, n. 26.

[4] Articolo abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 3 febbraio 2017, n. 26.

[5] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 1 agosto 2008.

[6] La tabella di cui alla presente parte è stata così sostituita dall'art. 1 del D.M. 23 aprile 2009.