§ 97.4.10 - D.M. 20 luglio 1989, n. 298.
Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:20/07/1989
Numero:298


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 97.4.10 - D.M. 20 luglio 1989, n. 298.

Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

(G.U. 25 agosto 1989, n. 198).

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

 

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833:

Visto l'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218;

Sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della citata legge 2 giugno 1988, n. 218, l'indennità da concedere deve essere calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Sentito il Consiglio di Stato;

EMANA

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. L'indennità prevista dall'art. 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, a favore dei proprietari degli animali infetti o sospetti di infezione, o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri di cui al presente decreto.

     2. Le indennità, pari al 100% del valore di mercato, per il periodo che decorre dal 4 giugno 1986 al 6 luglio 1988 sono corrisposte agli aventi diritto soltanto nei casi di abbattimento già registrati ai sensi del D.L. 29 settembre 1986, n. 594; del D.L. 14 marzo 1987, n. 86; del D.L. 23 maggio 1987, n. 205 e del D.L. 27 luglio 1987, n. 303.

     3. Per quanto concerne gli equidi, l'indennità anzidetta viene calcolata sulla base del valore medio degli animali delle specie cavallina ed asinina, nonché degli ibridi mulo e bardotto, utilizzati per attività agricole, forestali, per il trasporto o per la produzione della carne.

 

     Art. 2.

     1. Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278 [1].

     2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 viene individuato il valore di mercato per gli avicoli abbattuti e per l'abbattimento di famiglie di api o di pesci da acquacoltura.

     2-bis. Per il calcolo del valore di mercato degli animali della specie avicola del genere "Gallus" destinati alla produzione di uova da consumo si applicano i criteri, le metodologie e le tabelle riportati all'allegato 5, lettera A-bis) [2].

 

     Art. 3.

     1. L'individuazione, per specie e categoria, degli animali di cui all'art. 2 deve essere preventivamente effettuata dal veterinario pubblico ufficiale, eventualmente assistito, senza oneri per l'amministrazione:

     a) per le specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine, caprine, cunicole, da un rappresentante dell'Associazione provinciale allevatori competente per territorio;

     b) per gli avicoli e per i suini riproduttori ibridi, un rappresentante incaricato rispettivamente dall'Unione nazionale avicola e dall'Associazione nazionale allevatori suini [3];

     c) Per le famiglie di api e pesci da acquacoltura da un rappresentante delle organizzazioni, rispettivamente degli apicoltori o dei pescicoltori o, in mancanza, da un funzionario tecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

 

     Art. 4.

     1. Il rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria di cui all'art. 3 dovrà essere preventivamente invitato sia a presenziare che a controfirmare il relativo verbale; dell'eventuale rifiuto alla controfirma sarà fatta menzione nel verbale stesso.

 

     Art. 5.

     1. In assenza dei rilevamenti I.S.M.E.A. di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il valore di mercato degli animali abbattuti viene ricavato dal valore medio dei prezzi indicati per la stessa specie e categoria nei bollettini settimanali dei prezzi pubblicati anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e riferiti ai mercati indicati negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

     2. Per le categorie di animali che non risultino nei suddetti bollettini o in mancanza di bollettini camerali dei mercati di cui ai citati allegati, il valore di mercato è stabilito da un'apposita commissione nominata dalla regione competente per territorio e costituita: dall'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un funzionario della carriera direttiva del servizio zootecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura, da un funzionario veterinario designato dall'assessore regionale alla sanità, da due rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori.

     3. Espleta le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'assessorato regionale alla sanità.

     4. La commissione si riunisce validamente a maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

     5. L'assessore regionale alla sanità notifica i deliberati della commissione ai sindaci dei comuni interessati, per il calcolo dell'ammontare complessivo dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto.

 

     Art. 6.

     1. Il provvedimento del sindaco di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennità ad essi riconosciute.

     2. Dette indennità saranno corrisposte sulla base della seguente documentazione:

     a) decreto del sindaco relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali;

     b) attestato del sindaco comprovante la piena esecuzione del decreto di abbattimento e dell'eventuale distruzione degli animali;

     c) attestato del sindaco dal quale risulti che gli allevatori o detentori degli animali abbattuti hanno rispettato le norme stabilite dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dalla citata legge 2 giugno 1988, n. 218.

     3. Con riferimento ai soli animali riproduttori iscritti ai libri genealogici al fine dell'applicazione delle corrispondenti maggiorazioni dell'indennità base, stabilite per detti animali negli allegati numeri 1, 2, 3, 4 e 6 di cui al presente decreto, è richiesto inoltre:

     a) attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 [4].

     3-bis. Ai fini della corresponsione dell'indennità riservata agli allevamenti biologici, la regione competente verifica che il beneficiario sia inserito nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sulla base delle informazioni contenute nel Sistema informativo per il biologico (SIB) [5].

     4. Con riferimento alle sole ipotesi in cui la vigente normativa sanitaria impone l'obbligo di vaccinazione, è richiesto, altresì:

     a) attestato dell'unità sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che gli animali abbattuti erano stati vaccinati in conformità alle ordinanze delle competenti autorità sanitarie.

     5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'indennità base di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, alla documentazione sopraelencata dovrà essere allegata anche:

     a) dichiarazione rilasciata dall'ufficio IVA competente per territorio, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il proprietario degli animali abbattuti è un produttore agricolo che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     6. Qualora sia stata consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, per uso alimentare umano o per altri utilizzi consentiti, devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) nel caso di vendita, la fattura, o qualora questa non sia prevista dalla normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo venditore, dalla quale risultino: quantità e qualità delle carni vendute, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono e generalità del compratore;

     b) nel caso di utilizzo delle carni per uso alimentare familiare, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo dalla quale risultino: quantità e qualità delle carni non distrutte, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono, nonché specificazione che le stesse sono state o saranno effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto.

     7. Il valore delle carni, nei casi in cui venga presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, viene stabilito, caso per caso, dalla apposita commissione di cui al precedente art. 5.

     8. Qualora sia stata disposta dalla competente autorità sanitaria la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici contaminati al fine della concessione dell'indennità prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 218 del 1988 deve essere allegato anche il relativo verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti, nonché la stima del valore di tali attrezzature e/o prodotti redatta da un tecnico della materia iscritto all'albo dei periti del tribunale competente per territorio.

 

     Art. 7.

     1. Il decreto interministeriale 8 novembre 1968 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1969) e il decreto interministeriale 27 aprile 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 6 maggio 1983) sono abrogati.

 

     Art. 8.

     1. Gli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono parte integrante del presente decreto.

 

     Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato 1

 

SPECIE BOVINA

 

A) Bovini da latte e razze Frisona, Pezzata rossa italiana, Bruna e loro incroci.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Verona e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedente la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Verona, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati.

 

B) Bovini da carne: razza Piemonte.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Cuneo, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati.

 

C) Bovini da carne: razze Chianina, Marchigiana, Romagnola e loro incroci.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Siena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima dalla data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati.

 

D) Bovini da carne: razze Maremmana, Podolica, Sarda, Modicana, relativi incroci, nonché popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione di cui all'omonimo registro anagrafico A.I.A., istituito con decreto ministeriale 19 settembre 1985.

Per le razze per le quali non siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, ove manchi nei listini I.S.M.E.A. lo specifico dato relativo alla razza interessata, il valore medio di mercato viene determinato con riferimento alla media dei prezzi rilevati sulla piazza di Grosseto per i bovini di identica categoria appartenenti alla razza Maremmana.

 

E) Bovini da carne: razze di origine italiana o estera ed incroci diversi da quelli di cui alle lettere B, C, e D.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Modena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Modena, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

 

F) Bovini da carne: vitelli a carne bianca a prescindere dalla razza di appartenenza.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi medi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo, Mantova e Vicenza, e riportati negli ultimi bollettini settimanali dei prezzi, pubblicati, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalle relative camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi medi, per la stessa specie e categoria, riportati negli ultimi bollettini settimanali dei prezzi pubblicati dalle camere di commercio di Cuneo, Mantova e Vicenza, purché non risalenti a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

 

 

Allegato 2

 

SPECIE SUINA

 

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Modena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Modena, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando il valore medio di mercato degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, calcolato secondo i criteri sopra riportati, delle seguenti percentuali:

100% per verri iscritti nel libro genealogico ufficiale provati geneticamente con esito positivo;

80% per riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale e per riproduttori ibridi con qualifica "selezione";

45% per riproduttori ibridi con qualifica "moltiplicazione";

15% per riproduttori ibridi con qualifica "produzione"[6].

 

 

Allegato 3

 

SPECIE OVINA E CAPRINA

 

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo, limitatamente all'Italia settentrionale e sul mercato di Foggia, limitatamente all'Italia centrale, meridionale ed insulare e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato anteriormente all'ordinanza di abbattimento, dalle relative camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato di Cuneo, limitatamente all'Italia settentrionale e di Foggia limitatamente all'Italia centrale, meridionale e insulare, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali delle razze ovine da carne non iscritti ai libri genealogici ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati e dell'80% il valore medio degli animali delle razze ovine da latte e dei caprini non iscritti ai libri genealogici ufficiali sempre calcolato secondo i criteri sopraindicati.

 

 

Allegato 4

 

SPECIE EQUINA

 

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Modena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Modena, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando dell'80% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati.

 

 

Allegato 5

 

SPECIE AVICOLA

 

A) Specie avicola: genere Gallus.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

 

LETTERA A-BIS) [7]

 

B) Specie avicola: Tacchini.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

 

C) Specie avicola: Faraone.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

 

D) Specie avicola: Quaglie.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

 

 

Allegato 6

 

SPECIE CUNICOLA

 

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo, Forlì e Verona e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Cuneo, Forlì e Verona purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando dell'80% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996, n. 587.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 30 agosto 2023, n. 154.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.M. 19 agosto 1996, n. 587.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.M. 19 agosto 1996, n. 587.

[5] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 30 agosto 2023, n. 154.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.M. 19 agosto 1996, n. 587.

[7] Lettera inserita dall'art. 1 del D.M. 30 agosto 2023, n. 154.