§ 97.1.35 - D.L. 8 agosto 1996, n. 429.
Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:08/08/1996
Numero:429


Sommario
Art. 1.      1. Per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffusive degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e dei [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessive lire 1.500 milioni annue, a decorrere dal 1996, di cui lire 1.000 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui [...]
Art. 3.      1. Al fine di assicurare un più incisivo controllo sulla qualità della produzione per la tutela del consumatore, è istituito il "Certificato di garanzia della carne bovina" attestante il Paese [...]
Art. 4.      1. I Ministri della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze, ai fini dei controlli di specifica competenza nel settore zootecnico, attuano una strategia di [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 97.1.35 - D.L. 8 agosto 1996, n. 429. [1]

Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina.

(G.U. 22 agosto 1996, n. 196).

 

Art. 1.

     1. Per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffusive degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e dei trattamenti fitosanitari o che comporti rischi per il benessere degli animali da allevamento, in adempimento anche ad obblighi comunitari ed internazionali, il Ministero della sanità:

     a) qualora non sia possibile provvedere con dipendenti di ruolo, utilizza veterinari, farmacisti e chimici con incarichi individuali a tempo determinato e revocabili, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, e successive modificazioni, e provvedendo con i compensi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità in data 7 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988, e successive modificazioni;

     b) organizza ed impiega le unità di crisi, previste dalle norme nazionali e comunitarie, nonché i centri nazionali di referenza;

     c) provvede alla specifica formazione del personale [2].

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessive lire 1.500 milioni annue, a decorrere dal 1996, di cui lire 1.000 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e lire 500 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 [2].

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di assicurare un più incisivo controllo sulla qualità della produzione per la tutela del consumatore, è istituito il "Certificato di garanzia della carne bovina" attestante il Paese di nascita, l'ultima provenienza, le tecniche di alimentazione e di stabulazione, le modalità di allevamento, di trasporto e di macellazione del capo bovino. Il certificato deve essere affisso in maniera visibile nelle rivendite, a disposizione dei consumatori. [3].

     2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri per l'attestazione di conformità ai requisiti di cui al comma 1, nonché le relative prove ed ispezioni per il rilascio del certificato da parte del produttore, il quale abbia ottemperato alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 [2].

 

     Art. 4.

     1. I Ministri della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze, ai fini dei controlli di specifica competenza nel settore zootecnico, attuano una strategia di collaborazione e di coordinamento, definendone le modalità operative nell'ambito del Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia istituito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491 [2].

     2. Il Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia, di cui al comma 1, è integrato, limitatamente agli obiettivi del presente articolo, dal Ministro delle finanze o suo delegato e da tre rappresentanti del Ministero delle finanze nominati dal Ministro o loro delegati [2].

 

     Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 ottobre 1996, n. 532.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.