§ 28.10.8 - Legge 5 agosto 1981, n. 441.
Vendita a peso netto delle merci.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.10 vendita
Data:05/08/1981
Numero:441


Sommario
Art. 1.      La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara
Art. 2.      Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed [...]
Art. 3.      La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti [...]
Art. 4.      I contratti, i cosiddetti "conti-ricavi", la corrispondenza, la fatturazione e ogni altro atto o documento relativo alle operazioni disciplinate dalla presente legge [...]
Art. 5.      Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato, per l'inosservanza [...]
Art. 6.      Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le [...]


§ 28.10.8 - Legge 5 agosto 1981, n. 441.

Vendita a peso netto delle merci.

(G.U. 10 agosto 1981, n. 218).

 

 

     Art. 1.

     La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.

     Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto.

     Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea.

 

          Art. 2.

     Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per l'acquirente.

     Fatte salve le norme di cui al testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, l'adeguamento degli strumenti per pesare non rispondenti ai requisiti di cui al comma precedente è scaglionato nell'ambito di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 6.

     Gli operatori che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sostituiscano i loro strumenti metrici con altri rispondenti ai nuovi requisiti prescritti e che consentano anche la visualizzazione del prezzo sono ammessi alle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329.

     Agli esercenti la vendita al minuto di merce sfusa, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, è consentito, dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il quinquennio di cui al secondo comma, derogare al disposto dell'art. 1, primo comma, purchè la carta da involgere o gli altri tipi di involucro eventualmente impiegati abbiano un peso non superiore al 2,5 per cento della merce venduta e comunque non superiore a 13 grammi.

 

          Art. 3.

     La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'art. 6, lettera c).

     Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso.

     La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni [1].

     Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'art. 6 può consentire deroghe al disposto del comma precedente ed individuare modalità diverse dall'apposizione dell'etichetta.

     (Omissis) [2]

     Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle “extra” e “prima”, solamente se integri, puliti ed asciutti [3].

 

          Art. 4.

     I contratti, i cosiddetti "conti-ricavi", la corrispondenza, la fatturazione e ogni altro atto o documento relativo alle operazioni disciplinate dalla presente legge devono fare riferimento o al peso netto o al numero dei prodotti.

 

          Art. 5.

     Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300 mila a lire un milione [4].

     Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente è duplicata.

     Le stesse sanzioni amministrative si applicano per l'inosservanza delle norme di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 6.

     Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi sono applicate a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed i relativi proventi sono devoluti all'erario.

     Il rapporto previsto dall'art. 7 della predetta legge 24 dicembre 1975, n. 706, deve essere presentato agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 6.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI):

     a) i termini e i criteri per scaglionare nel quinquennio l'adeguamento degli strumenti metrici;

     b) gli involgenti protettivi non rientranti nella tara;

     c) i prodotti che possono essere venduti a pezzo e quelli che possono essere venduti a collo in imballaggi e confezioni standardizzati, nonchè le caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare nel commercio;

     d) la suddivisione degli strumenti per pesare secondo le classi di precisione, nonchè i settori merceologici di impiego degli strumenti stessi;

     e) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.

     Fino al 31 dicembre 1985, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenterà al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione della presente legge [5].


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 171, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 della L. 10 aprile 1991, n. 128.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 4 maggio 1983, n. 171.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 10 aprile 1991, n. 128.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 10 aprile 1991, n. 128.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 4 maggio 1983, n. 171.