§ 28.5.1 - R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290.
Ordinamento dei magazzini generali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.5 deposito
Data:01/07/1926
Numero:2290


Sommario
Art. 1.      I magazzini generali hanno per oggetto
Art. 2.      Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. [...]
Art. 3. 
Art. 4.  [5]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Per qualsiasi mutazione che si voglia introdurre nel regolamento e in generale nell'ordinamento del magazzino, dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli precedenti
Art. 9. 
Art. 10.      I magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione [...]
Art. 11.      Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello scontro presso gli istituti di credito, anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per [...]
Art. 12.      I magazzini generali rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito
Art. 13.      Le fedi di deposito e le note di pegno sono stampate su carta filigranata e dovranno contenere le indicazioni previste dall'art. 461 del codice di commercio. Inoltre tanto sulla fede di [...]
Art. 14.      Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono soggetti alla tassa fissa di bollo di lire 2 da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terrà luogo di [...]
Art. 15.      Sotto la responsabilità degli esercenti i magazzini generali potranno, nel recinto dei magazzini stessi, esservi locali separati destinati a magazzini privati
Art. 16.      I magazzini generali sono posti sotto la vigilanza dei consigli provinciali dell'economia, nella cui giurisdizione i magazzini stessi hanno sede
Art. 17.      Per eseguire il proprio mandato il delegato o i delegati dei consigli provinciali dell'economia avranno facoltà di ispezionare i magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri e [...]
Art. 18.  [16]
Art. 19. 
Art. 20.      Le norme per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite dal regolamento da emanarsi per decreto reale sentito il consiglio di Stato
Art. 21.     
Art. 22.      Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata
Art. 23.      Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge


§ 28.5.1 - R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290. [1]

Ordinamento dei magazzini generali.

(G.U. 17 febbraio 1927, n. 39)

 

     Art. 1.

     I magazzini generali hanno per oggetto:

     1) di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate, sia nazionali che estere, di qualsivoglia provenienza o destinazione, che vi sono depositate;

     2) di rilasciare, ai depositanti che ne facciano espressa richiesta, speciali titoli di commercio col nome di fede di deposito e nota di pegno;

     3) di provvedere alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate a norma del codice di commercio.

 

          Art. 2.

     Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive la segnalazione certificata di inizio dell'attività corredata dalle seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale risulti [2]:

     1) il loro nome e il loro domicilio;

     2) il capitale che sarà approssimativamente destinato all'acquisto dei terreni, alla costruzione dei fabbricati, degli impianti meccanici, dei raccordi ferroviari, ecc., per l'esercizio del magazzino generale, e le garanzie offerte all'erario, ai depositanti ed ai loro aventi ragione;

     3) la specificazione delle categorie di merci al cui deposito il magazzino è destinato, e se per sole merci nazionali o nazionalizzate, oppure anche per merci estere, e le indicazioni precise e particolareggiate di tutti i locali che saranno destinati al magazzino;

     4) il regolamento contenente l'indicazione degli obblighi che la persona, società o corpo morale, il quale intende esercitare il magazzino, assume rispetto alla introduzione ed alla estrazione delle merci, alla conversazione loro, alle avarie e ai cali che vi si possono verificare;

     5) [la indicazione precisa della tariffa dei prezzi da pagarsi pel deposito delle merci e per tutte le altre operazioni che il magazzino è autorizzato a compiere] [3].

     Alla domanda dovranno essere altresì unite le piante generali e particolari dei locali destinati ad uso del magazzino.

 

          Art. 3. [4]

     [Il consiglio provinciale dell'economia, nella cui circoscrizioni si intende di istituire ed esercitare un magazzino generale, dovrà esprimere il proprio parere sulla opportunità o meno che la domanda sia accolta, ed in particolare:

     a) sulla necessità, per il commercio, della istituzione del magazzino stesso nella località prescelta;

     b) sulla garanzie di cui al n. 2 dell'articolo precedente, offerte all'erario, ai depositanti e loro aventi ragione, la cui entità e sufficienza dovrà risultare da speciale accertamento del consiglio;

     c) sulla idoneità e sufficienza dei locali destinati a magazzini generali, nonchè degli impianti relativi ai fini delle esigenze del commercio e della conversazione delle merci che vi dovranno essere depositate.

     Il consiglio provinciale dell'economia dovrà inoltre approvare preventivamente il regolamento di cui ai num. 4 e 5 dell'articolo precedente.]

 

          Art. 4. [5]

     1. Il Ministero dello sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini previsti dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali accertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane-, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.

 

          Art. 5. [6]

     [Il decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.

     Dopo avvenuta la pubblicazione, una copia autentica dell'atto notarile di cui all'art. 2 sarà depositata, a cura degli interessati, presso la cancelleria del tribunale e presso la segreteria del consiglio provinciale dell'economia nella cui giurisdizione il magazzino generale dev'essere istituito.

     Un sunto dell'atto stesso dovrà essere, sempre a cura degli interessati, inserito nel Foglio destinato agli annunzi giudiziari della provincia ove ha sede il magazzino.]

 

          Art. 6. [7]

     Salva sempre la facoltà di revoca per ragioni di pubblico interesse, in caso di grave e persistente trasgressione alle norme di legge o di regolamento, il ministro per l'economia nazionale, sentito il competente consiglio provinciale dell'economia, potrà, con decreto motivato, revocare in ogni tempo l'autorizzazione.

     [Il decreto di revoca sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dovrà essere notificato all'esercente. Il ricorso contro di esso al consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, potrà essere proposto anche pel merito nel caso che la revoca sarà determinata da grave e persistente trasgressione alle norme di legge e regolamento] [8].

 

          Art. 7. [9]

     [Le operazioni del magazzino generale potranno iniziarsi soltanto due mesi dopo avvenuta la pubblicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 5.]

 

          Art. 8.

     Per qualsiasi mutazione che si voglia introdurre nel regolamento e in generale nell'ordinamento del magazzino, dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli precedenti [10] .

     [Le variazioni delle tariffe concernenti i diversi servizi dei magazzini generali, sono approvate dalla competente Camera di commercio, industrie ed agricoltura, d'intesa con il locale Comitato provinciale dei prezzi, e, per quanto riguarda i magazzini generali posti nei porti marittimi, d'intesa con le competenti autorità portuali] [11] .

     Alla Camera di commercio, industria e agricoltura è attribuita la vigilanza sui magazzini fiduciari privati e doganali esistenti nella propria circoscrizione [12] .

     Per i magazzini doganali la vigilanza di cui sopra è esercitata d'intesa con la competente autorità doganale [13] .

     [Le riduzioni delle tariffe potranno eccezionalmente essere poste in atto subito dopo la pubblicazione sul Foglio degli annunzi] [14].

 

          Art. 9. [15]

     [L'amministrazione del magazzino generale è obbligata a pubblicare e a trasmettere a consiglio provinciale dell'economia e al ministro per l'economia nazionale, nella prima decade di ogni mese, la situazione del mese precedente, secondo un modulo che sarà stabilito con decreto del ministro per l'economia nazionale.]

 

          Art. 10.

     I magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci o derrate e dei casi di forza maggiore.

 

          Art. 11.

     Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello scontro presso gli istituti di credito, anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.

 

          Art. 12.

     I magazzini generali rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

     Essi sono sottoposti alle disposizioni della legge doganale, ai regolamenti già emanati dall'amministrazione finanziaria, nonchè a quegli altri che potessero essere in seguito imposti con decreto reale sentito il consiglio di Stato.

     Per i magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere da istituirsi in località dove non esiste dogana di primo ordine, saranno osservate le norme dell'art. 53 della legge doganale, modificato secondo il Regio Decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960.

 

          Art. 13.

     Le fedi di deposito e le note di pegno sono stampate su carta filigranata e dovranno contenere le indicazioni previste dall'art. 461 del codice di commercio. Inoltre tanto sulla fede di deposito, quanto sulla nota di pegno, dovrà chiaramente risultare se la merce sia stata periziata a cura dei magazzini generali. In caso affermativo dovrà essere indicato il nome del perito stimatore e il valore di stima da questo attribuito alla merce.

     Per la stima delle merci depositate per le quali sia richiesta la emissione della fede di deposito e della nota di pegno, i magazzini generali sono tenuti a servirsi di periti regolarmente inseriti nel ruolo del competente consiglio provinciale dell'economia e disignati anno per anno dal tribunale del luogo.

 

          Art. 14.

     Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono soggetti alla tassa fissa di bollo di lire 2 da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo.

     Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.

 

          Art. 15.

     Sotto la responsabilità degli esercenti i magazzini generali potranno, nel recinto dei magazzini stessi, esservi locali separati destinati a magazzini privati.

     Però sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.

     Qualora nei magazzini privati vengano depositate anche merci estere, la loro apertura sarà subordinata al consenso della dogana.

 

          Art. 16.

     I magazzini generali sono posti sotto la vigilanza dei consigli provinciali dell'economia, nella cui giurisdizione i magazzini stessi hanno sede.

     I consigli provinciali dell'economia hanno facoltà in qualsiasi momento:

     1) di accertare l'esattezza delle situazioni mensili dei magazzini generali;

     2) di vigilare se le merci depositate e specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano custodite e conservate a dovere.

     Del risultato delle ispezioni, i consigli provinciali ragguaglieranno senza indugio il ministero dell'economia nazionale al quale, in ogni caso, riferiranno annualmente sull'andamento dei magazzini generali esistenti nel proprio distretto.

 

          Art. 17.

     Per eseguire il proprio mandato il delegato o i delegati dei consigli provinciali dell'economia avranno facoltà di ispezionare i magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri e in generale tutti i registri, atti e documenti.

 

          Art. 18. [16]

     [Le controversie che potessero insorgere fra gli esercenti i magazzini generali e i depositanti sull'applicazione delle tariffe saranno risolte dal competente consiglio provinciale dell'economia.

     Contro le decisioni del consiglio provinciale dell'economia è ammesso ricorso al ministro per l'economia nazionale, il quale deciderà inappellabilmente.]

 

          Art. 19. [17]

     I consigli provinciali dell'economia hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria coloro i quali esercitano magazzini generali senza esservi stati previamente autorizzati a norma del presente decreto.

     Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente Decreto si incorrerà nella pena della sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000, salvi i vasi di maggiore pena quando il fatto costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge [18].

 

          Art. 20.

     Le norme per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite dal regolamento da emanarsi per decreto reale sentito il consiglio di Stato.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 21.

     [Le persone, le società e i corpi morali che, avendo adempiuto alle formalità previste dal testo unico 17 dicembre 1882, n. 1154, esercitino nel regno magazzini generali sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto entro sessanta giorni dalla pubblicazione di esso] [19].

     L'esercizio dei magazzini generali e l'uso della denominazione relativa saranno riservati esclusivamente alle persone, società o corpi morali, che abbiano ottenuto il decreto di autorizzazione ai sensi dell'art. 4. del presente decreto [20].

 

          Art. 22.

     Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

 

          Art. 23.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

     Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 


[1] Convertito in legge dalla L. 9 giugno 1927, n. 1158.

[2] Alinea così sostituito dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[3] Numero abrogato dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[4] Articolo abrogato dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[6] Articolo abrogato dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[7] Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dal presente articolo deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attività per effetto dell'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[8] Comma abrogato dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[9] Articolo abrogato dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[10] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

[11] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 e abrogato dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[12] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

[13] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

[14] Comma abrogato dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[15] Articolo abrogato dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[16] Articolo abrogato dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. La Corte costituzionale con sentenza 11 dicembre 1997, n. 381, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui stabilisce che le controversie insorte tra gli esercenti i magazzini generali ed i depositanti, in ordine all'applicazione delle tariffe, saranno risolte dal competente consiglio provinciale dell'economia, senza consentire alle parti di optare per la risoluzione in via giudiziaria delle controversie medesime.

[17] Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dal presente articolo deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attività per effetto dell'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[18] Comma modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli art.. 32 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[19] Comma abrogato dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[20] Comma così modificato dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.