§ 27.7.107 – L. 18 marzo 1969, n. 91.
Aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalle legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:18/03/1969
Numero:91


Sommario
Art. 1.      Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quarto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la [...]
Art. 2.      Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la [...]
Art. 3.      Per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, numero 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della [...]
Art. 4.      L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, per i comuni di Longarone e [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6417 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede: quanto a lire 4200 milioni, mediante [...]


§ 27.7.107 – L. 18 marzo 1969, n. 91. [1]

Aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalle legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

(G.U. 9 aprile 1969, n. 90).

 

     Art. 1.

     Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quarto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la corresponsione dei contributi ai consorzi di cui all'art. 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione delle opere di loro pertinenza è aumentato di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969-70.

     Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 1000 milioni all'anno per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1970.

     Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 4000 milioni per l'anno finanziario 1967.

 

          Art. 2.

     Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 e del secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 117 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1982.

 

          Art. 3.

     Per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, numero 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno.

anno 1967 lire 200 milioni

anno 1968 lire 300 milioni

anno 1969 lire 215 milioni

     Gli stanziamenti per il pagamento dei contributi previsti al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato come appresso:

anno 1967

lire 200 milioni

anno 1968

lire 500 milioni

anno 1969

lire 715 milioni

dal 1970 al 1981

lire 715 milioni

anno 1982

lire 515 milioni

anno 1983

lire 215 milioni

 

          Art. 4.

     L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1965, termine prorogato al 31 dicembre 1968 per effetto del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni.

     Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, è prorogata sino al 31 dicembre 1971.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6417 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede: quanto a lire 4200 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n 64; e, quanto a lire 2217 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1968.

     All'onere di lire 2532 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969, si provvede con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.