§ 95.26.06D - Legge 2 aprile 1969, n. 165.
Modifiche all'art. 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:02/04/1969
Numero:165


Sommario
Art. 1.      L'art. 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi" è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'esenzione di cui all'articolo precedente, per le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con [...]
Art. 3.      La minore entrata derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 13 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, viene compensata con riduzione di pari importo degli [...]


§ 95.26.06D - Legge 2 aprile 1969, n. 165. [1]

Modifiche all'art. 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

(G.U. 6 maggio 1969, n. 115)

 

     Art. 1.

     L'art. 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi" è sostituito dal seguente:

     "Nel porto di Civitavecchia, oltre alle merci indicate nell'articolo precedente, sono esenti dalla tassa di cui all'art. 31 le ceneri di piriti, gli animali vivi ed il pesce fresco in arrivo dalla Sardegna.

     Sono esenti altresì dalla tassa anzidetta tutte le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna".

 

          Art. 2.

     L'esenzione di cui all'articolo precedente, per le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

     Per il periodo dal 2 ottobre 1961 alla data di entrata in vigore della citata legge 9 febbraio 1963, n. 82, le merci indicate nel comma precedente sono esentate anche dalla tassa prevista dagli articoli 2 e 4 della legge 27 marzo 1952, n. 198.

 

          Art. 3.

     La minore entrata derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 13 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, viene compensata con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.