§ 67.4.61 – L. 27 marzo 1952, n. 198.
Modificazioni alle tasse vigenti nei porti dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:27/03/1952
Numero:198


Sommario
Art. 1.      La sopratassa di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, nella misura di centesimi cinque per ogni tonnellata di stazza netta delle navi [...]
Art. 2.      La tassa sulle merci, imposta, per i porti di Genova, Venezia, Livorno e Napoli, rispettivamente con l'articolo 2, lettera b) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, [...]
Art. 3.      Per il porto di Civitavecchia la tassa sulle merci di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 1390, modificato col decreto-legge 24 novembre 1938, n. [...]
Art. 4.      Le tasse di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. [...]
Art. 5.      La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari stabilita, per il porto di Genova, con l'art. 2, lettera a) dal decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, modificato [...]
Art. 6.      Per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio, per le barche ed i piccoli bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza coperta non addetti al [...]


§ 67.4.61 – L. 27 marzo 1952, n. 198.

Modificazioni alle tasse vigenti nei porti dello Stato.

(G.U. 10 aprile 1952, n. 86).

 

     Art. 1.

     La sopratassa di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, nella misura di centesimi cinque per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Genova ed aumentata a centesimi 10 dall'art. 2, lettera a) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, ed a lire una con l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata in lire due.

     La sopratassa di ancoraggio, istituita dall'art. 12 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, successivamente confermata con l'art. 3 del regio decreto 25 marzo 1923, n. 1018, nella misura di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Napoli ed elevata ad una lira con l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata in lire due.

     Il limite minimo della sopratassa di ancoraggio stabilito dalla legge 16 giugno 1938, n. 1029, per le navi che compiono crociere turistiche è elevato a lire 800.

 

          Art. 2.

     La tassa sulle merci, imposta, per i porti di Genova, Venezia, Livorno e Napoli, rispettivamente con l'articolo 2, lettera b) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, con l'art. 7 del regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, con l'art. 6 del regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, e con l'art. 4, lettera h), del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, modificati dall'art. 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1976, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, è fissata per ogni tonnellata metrica di merci sbarcate ed imbarcate nella misura seguente:

     1. – Merci sbarcate.

     A) Per quelli fra i porti sopraindicati il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a 5.000.000 di tonnellate annue:

     lire 15 quando si tratti di sabbia, ghiaia e pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta; pietra da cemento e da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi, pietre da costruzione;

     lire 25 quando si tratti di carbone e oli minerali alla rinfusa;

     lire 70 quando si tratti di articoli di abbigliamento; cacao; caffè colofonia e resine; droghe e coloniali, glucosio; gomma in genere; macchine e veicoli; oli minerali in fusti, paraffina; prodotti alimentari in conserva; tabacco; tamarindo, the e trementina;

     lire 35 per le altre merci non indicate nelle categorie sopraindicate.

     B) Per quelli fra i porti sopraindicati il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5.000.000 di tonnellate le tasse di cui alla precedente lettera A) sono ridotte rispettivamente a lire 10, 20, 60 e 30.

     2. – Merci imbarcate.

     A) Per quelli fra i sopraindicati porti il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a 5.000.000 di tonnellate annue:

     lire 10 quando si tratti di sabbia, ghiaia, pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati; calce viva e spenta; pietra da cemento e da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi; pietre da costruzione;

     lire 35 quando si tratti di articoli di abbigliamento; cacao; caffè; colofonia e resine; droghe e coloniali; glucosio; gomma in genere; macchine e veicoli; oli minerali in fusti; paraffina; prodotti alimentari in conserva; tabacco; tamarindo; the e trementina;

     lire 15 per tutte le altre merci.

     B) Per quelli fra i porti suddetti il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5.000.000 di tonnellate le tasse di cui alla precedente lettera A) sono rispettivamente ridotte a lire 6, 35 e 9.

     3. – Merci in transito.

     Le merci in transito provenienti o dirette a paesi esteri pagheranno sia all'imbarco che allo sbarco:

     lire 15 quando si tratti di carbone e oli minerali alla rinfusa;

     lire 30 per tutte le altre merci.

     4. – Restano invariate le misure delle tasse stabilite con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, per i fosfati, nitrati e cereali, sbarcati, imbarcati o in transito.

 

          Art. 3.

     Per il porto di Civitavecchia la tassa sulle merci di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 1390, modificato col decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1796, e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata rispettivamente per le merci sbarcate e per le merci imbarcate come per i porti di cui al precedente art. 2 aventi un movimento complessivo annuo inferiore ai 5.000.000 di tonnellate.

     Per il porto di Ravenna la tassa sulle merci di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, viene fissata rispettivamente per le merci sbarcate e per le merci imbarcate come al comma precedente.

 

          Art. 4.

     Le tasse di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891, modificato con l'art. 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240, e dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, sono fissate come segue:

     a) lire 20 a tonnellata per i materiali da costruzione muraria;

     b) lire 60 a tonnellata per altre merci con esclusione dei fosfati, nitrati e cereali, per le quali restano invariate le misure fissate dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730.

 

          Art. 5.

     La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari stabilita, per il porto di Genova, con l'art. 2, lettera a) dal decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, e, per il porto di Napoli, con l'art. 4 lettera c) del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, resta fissata nella misura di lire 20.

 

          Art. 6.

     Per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio, per le barche ed i piccoli bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza coperta non addetti al rimorchio, rispettivamente contemplati dagli articoli 24 e 35, lettere a) e b) della legge 23 luglio 1896, n. 318, i quali a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 21 dicembre 1899, n. 465, paghino la sopratassa di ancoraggio una volta l'anno insieme con la tassa di ancoraggio, la misura delle sopratasse, quale è prevista dall'art. 1 della presente legge, sarà imposta in proporzioni del periodo intercedente tra l'entrata in vigore della presente legge e la scadenza della sopratassa già corrisposta, sotto deduzione della sopratassa di ancoraggio già pagata proporzionalmente al medesimo periodo.