§ 67.4.37 – D.Lgs.C.P.S. 4 maggio 1947, n. 730.
Modificazione delle tasse vigenti nei vari porti dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:04/05/1947
Numero:730


Sommario
Art. 1.      La sopratassa di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, nella misura di centesimi cinque per ogni tonnellata di stazza netta delle navi [...]
Art. 2.      La tassa sulle merci, imposta, per i porti di Genova, Venezia, Livorno e Napoli, rispettivamente, con l'articolo 2, lettera b), del regio decreto-legge 15 settembre [...]
Art. 3.      La tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. [...]
Art. 4.      La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari, stabilita, per il porto di Genova, con l'art. 2, lettera c), del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e, [...]
Art. 5.      La tassa per ogni passeggero imbarcato e sbarcato, stabilita, per i porti di Genova e Napoli, rispettivamente con l'art. 2, lettera d), del regio decreto-legge 15 [...]
Art. 6.      Per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio, per le barche ed i piccoli bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza coperta non addetti al [...]


§ 67.4.37 – D.Lgs.C.P.S. 4 maggio 1947, n. 730. [1]

Modificazione delle tasse vigenti nei vari porti dello Stato.

(G.U. 9 agosto 1947, n. 181).

 

     Art. 1.

     La sopratassa di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, nella misura di centesimi cinque per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Genova ed aumentata a cent. 10 dall'art. 2, lettera a) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, è elevata ad una lira.

     La sopratassa di ancoraggio, istituita dall'art. 12 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, e successivamente confermata con l'art. 3 del regio decreto 25 marzo 1923, n. 1018, nella misura di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Napoli, è elevata a una lira.

     E' abrogato l'art. 4 del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 214, concernente l'aumento della sopratassa di ancoraggio e la istituzione della tassa per provvedere alle spese relative all'istituzione di una speciale centuria della milizia volontaria della sicurezza nazionale per i servizi di polizia nel porto di Napoli.

     Il limite minimo della sopratassa di ancoraggio, stabilito dalla legge 16 giugno 1938, n. 1029, per le navi che compiono crociere turistiche, è elevato a lire 400.

 

          Art. 2.

     La tassa sulle merci, imposta, per i porti di Genova, Venezia, Livorno e Napoli, rispettivamente, con l'articolo 2, lettera b), del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, con l'art. 7 del regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, con l'art. 6 del regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, e con l'art. 4, lettera b), del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, modificati dall'art. 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, e dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1976, è aumentata per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate e sbarcate nella misura seguente:

     a) per quelli fra i porti suddetti, il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a cinque milioni di tonnellate annue, lire 7,50 quando si tratti di fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda; lire 10, quando si tratti di sabbia, ghiaia e pozzolana; argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati; calce viva e spenta; pietra da cemento o da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi; pietre da costruzione; lire 15 per tutte le altre merci;

     b) per quelli fra i porti suddetti il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a cinque milioni, lire 4, quando si tratti di fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda; lire 6 quando si tratti di sabbia, ghiaia e pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati; calce viva e spenta; pietra da cemento o da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi; pietra da costruzione; lire 9 per tutte le altre merci.

     La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Civitavecchia, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, modificato dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1976, è elevata come alla lettera b) del precedente comma.

     La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Ravenna, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, è elevata a lire 9 per ogni tonnellata metrica.

 

          Art. 3.

     La tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891, modificato con l'art. 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240, è aumentata come segue:

     a) lire 10 a tonnellata per i fosfati, i nitrati (escluso il nitrato di soda) e i materiali da costruzioni murarie;

     b) lire 30 a tonnellata per le altre merci.

 

          Art. 4.

     La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari, stabilita, per il porto di Genova, con l'art. 2, lettera c), del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e, per il porto di Napoli, con l'art. 4, lettera c), del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, è elevata a lire 20.

 

          Art. 5.

     La tassa per ogni passeggero imbarcato e sbarcato, stabilita, per i porti di Genova e Napoli, rispettivamente con l'art. 2, lettera d), del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e con l'art. 4, lettera d), del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, modificati con l'art. 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, e con il regio decreto 12 luglio 1925, n. 1407, è aumentata come segue:

     a) lire 100 per i passeggeri di 1a classe e lire 40 per quelli di 2a classe, quando provengano da, o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo;

     b) lire 300 per i passeggeri di 1a classe e lire 100 per quelli di 2a classe, quando provengano da, o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo o porti del Mar Rosso;

     c) lire 600 per i passeggeri di 1<a classe e lire 200 per quelli di 2a classe, quando provengano da, o siano diretti a porti diversi da quelli su enunciati.

     Per i passeggeri di 3a classe, compresi gli emigranti, la tassa è, per le diverse provenienze, rispettivamente elevata a lire 10, 20 e 50.

 

          Art. 6.

     Per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio, per le barche ed i piccoli bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza coperta non addetti al rimorchio, rispettivamente contemplati dagli articoli 24 e 35, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1896, n. 318, i quali, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 21 dicembre 1899, n. 465, paghino la sopratassa di ancoraggio una volta l'anno insieme con la tassa di ancoraggio, la misura della sopratassa, quale è prevista dall'art. 1 del presente decreto, sarà imposta in proporzione del periodo intercedente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la scadenza della sopratassa già corrisposta, sotto deduzione della sopratassa di ancoraggio già pagata proporzionalmente al medesimo periodo.


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.