§ 95.19.152 - D.L. 13 giugno 1989, n. 228 .
Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:13/06/1989
Numero:228


Sommario
Art. 1.      1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:
Art. 2.      1. Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 1 potranno essere destinate alla copertura delle eventuali ulteriori riduzioni di imposta disposte ai sensi della legge 9 [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.19.152 - D.L. 13 giugno 1989, n. 228 [1].

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi.

(G.U. 15 giugno 1989, n. 138).

 

     Art. 1.

     1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

     a) oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15 5C;

     b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;

     c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500;

     d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;

     e) oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per un importo di L. 5 al kg, limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo è superiore all'uno per cento;

     f) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da L. 28. 500 a L. 37.590 per cento kg.

 

          Art. 2.

     1. Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 1 potranno essere destinate alla copertura delle eventuali ulteriori riduzioni di imposta disposte ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, prorogata con la legge 4 marzo 1989, n. 76.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 28 luglio 1989, n. 277.