§ 95.19.147 - D.Lgs. 10 aprile 1989, n. 124.
Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:10/04/1989
Numero:124


Sommario
Art. 1.      1. Fino al 10 giugno 1989 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
Art. 2.      1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 150 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei provvedimenti [...]


§ 95.19.147 - D.Lgs. 10 aprile 1989, n. 124.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 11 aprile 1989, n. 84).

 

     Art. 1.

     1. Fino al 10 giugno 1989 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

     a) da L. 82.600 a L. 80.266 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio, diverso da quello lampante;

     b) da L. 8.260 a L. 8.026,60 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

     c) da L. 36.229 a L. 34.485 e da L. 22.687 a L. 20.943 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F) punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

     d) da L. 11.597 a L. 11.075, da L. 13.716 a L. 13.090 e da L. 41.269 a L. 39.284 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.

 

          Art. 2.

     1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 150 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei provvedimenti precedentemente adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni.