§ 95.19.75 - Legge 4 agosto 1975, n. 417.
Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:04/08/1975
Numero:417


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto [...]
Art. 2.      L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 200 per quintale di prodotto.
Art. 3.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina per il consumo diretto sono stabilite nella misura di lire 1.000 per quintale di prodotto.
Art. 4.      Le prescrizioni connesse all'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina, alle modalità di accertamento e [...]
Art. 5.      Chiunque non ottempera alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze emanato ai sensi del primo e terzo comma del precedente art. 4 è soggetto alla pena pecuniaria da L. [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1975.


§ 95.19.75 - Legge 4 agosto 1975, n. 417.

Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina.

(G.U. 29 agosto 1975, n. 230).

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva sono soppresse.

     La sovrimposta di confine sull'olio di oliva rettificato, sull'olio di sansa di oliva rettificato e sugli oli acidi di oliva di raffinazione importati dall'estero è soppressa.

 

          Art. 2.

     L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 200 per quintale di prodotto.

     Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero la sovrimposta di confine è stabilita nella misura di lire 250 per quintale di prodotto.

     Gli acidi grassi e gli oli acidi di semi importati dall'estero, qualunque sia la loro acidità, sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.

     Le paste di raffinazione di oli di semi importati dall'estero sono soggette al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale, commisurata sulla quantità di olio di semi non combinato in esse contenuto eccedente il 10 per cento.

     I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente, sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantità di olio ricavabile determinata analiticamente. Nel caso che i panelli ed i relativi sfarinati, ottenuti per pressione, siano estratti, sotto vigilanza finanziaria, dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi e siano spediti, per l'ulteriore disoleazione con solvente, in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa con solvente e quella a pressione.

     Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati importati dall'estero sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.

     Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali è stata già pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma.

     I prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine sulla quantità fissa di olio prevista dalle note voci della tariffa dei dazi doganali oppure, nei casi non contemplati da dette note, sulla quantità di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

     I semi oleosi nonchè i panelli e le farine di semi oleosi contenenti il 7 per cento o più di olio, di produzione nazionale o importati dall'estero, se destinati ad uso diverso dalla disoleazione, non sono soggetti al pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.

     Sono soggetti alla disciplina fiscale prevista per i semi oleosi il lentisco e gli altri frutti oleosi diversi dall'oliva da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°.

     Sono esclusi dalla suddetta disciplina gli oli vegetali liquidi ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti.

 

          Art. 3.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina per il consumo diretto sono stabilite nella misura di lire 1.000 per quintale di prodotto.

     Non è soggetta al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine di cui al comma precedente la margarina destinata alla fabbricazione di prodotti alimentari presso stabilimenti industriali, laboratori artigiani, pasticcerie, ristoranti e alberghi.

 

          Art. 4.

     Le prescrizioni connesse all'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina, alle modalità di accertamento e liquidazione del tributo, all'aggiunta di rivelatori agli oli di semi ed alla margarina nonchè ai vincoli sul deposito e sulla circolazione degli oli di semi e della margarina sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale sono abrogati:

     il quarto comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, convertito nella legge 12 maggio 1930, n. 776, concernente disposizioni per la produzione ed il commercio degli oli commestibili;

     il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, concernente il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi;

     il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, contenente norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, ad eccezione del primo comma dell'art. 5;

     il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

     la legge 11 giugno 1959, n. 450, concernente l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina;

     l'art. 1 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare.

     Ogni successiva modificazione alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze di cui al presente articolo deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro.

 

          Art. 5.

     Chiunque non ottempera alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze emanato ai sensi del primo e terzo comma del precedente art. 4 è soggetto alla pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

     In caso di recidiva la misura della pena pecuniaria è raddoppiata.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 4 miliardi e 500 milioni.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza, escluse quelle fiscali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     I certificati speciali di credito, di cui al precedente comma, sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fa fronte, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1975.