§ 95.15.268 - D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294.
Attuazione della direttiva 2003/92/CE in materia di luogo di cessione di gas e di energia elettrica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:15/12/2005
Numero:294


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla territorialità dell'imposta sul valore aggiunto e della disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica e dei relativi servizi di trasmissione e di trasporto
Art. 2.  Periodo di applicazione
Art. 3.  Disposizione finale
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 95.15.268 - D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294.

Attuazione della direttiva 2003/92/CE in materia di luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

(G.U. 27 gennaio 2006, n. 22)

 

Art. 1. Modifiche alla territorialità dell'imposta sul valore aggiunto e della disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica e dei relativi servizi di trasmissione e di trasporto

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7:

     1) nel primo comma, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-bis per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;»;

     2) nel primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.»;

     3) nel secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

     a) quando il cessionario è un soggetto passivo rivenditore che ha il domicilio nel territorio dello Stato o è ivi residente senza aver stabilito all'estero il domicilio o una stabile organizzazione destinataria dei beni ceduti, ovvero ha in Italia una stabile organizzazione, per la quale gli acquisti sono effettuati. Per soggetto passivo-rivenditore, si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;

     b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti che hanno il domicilio nel territorio dello Stato o di soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, ovvero nei confronti di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.»;

     4) nel quarto comma, lettera d), dopo le parole «a prestiti di personale,» sono inserite le seguenti: «la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,»;

     5) nel quarto comma, lettera f), dopo le parole: «di elaborazione e fornitura di dati e simili» sono inserite le seguenti: «la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,»;

     b) all'articolo 17, terzo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.»;

     c) all'articolo 68, primo comma, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-bis) le importazioni di gas mediante sistemi di gas naturale e le importazioni di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica.».

     2. Al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 38, comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di gas naturale e di energia elettrica, di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;

     b) all'articolo 40, comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti, fatta eccezione per le prestazioni di trasporto di gas mediante sistemi di gas naturale o trasmissione di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica.»;

     c) all'articolo 41, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro.».

 

     Art. 2. Periodo di applicazione

     1. Restano fermi i comportamenti assunti dai contribuenti in conformità alla direttiva 2003/92/CE anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

     Art. 3. Disposizione finale

     1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.