§ 95.15.88 - D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 10.
Regolamento recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche da emanare ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:07/01/1999
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla [...]
Art. 2.      1. Negli elenchi mensili sono riepilogati anche gli scambi intracomunitari, non costituenti cessioni o acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni sull'imposta [...]
Art. 3.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è soppresso il secondo [...]


§ 95.15.88 - D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 10. [1]

Regolamento recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

(G.U. 27 gennaio 1999, n. 21)

 

 

     Art. 1.

     1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si riferiscono:

     a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire;

     b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitare superiore a 75 milioni di lire;

     c) a periodi annuali, per i restanti soggetti.

     2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, previsti dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si riferiscono:

     a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 200 milioni di lire;

     b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di acquisti intracomunitari superiore a 50 milioni di lire;

     c) a periodi annuali, per i restanti soggetti.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dagli elenchi relativi all'anno 1999.

     4. I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con periodicità superiore a quella mensile possono presentarli con periodicità trimestrale o mensile, nel caso di periodicità annuale, e con periodicità mensile, nel caso di periodicità trimestrale.

     5. Gli elenchi mensili sono presentati agli uffici doganali entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, ad eccezione di quelli relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio, i quali sono presentati entro il 6 settembre; quelli trimestrali ed annuali entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento [2].

     6. Negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari sono indicati i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

 

          Art. 2.

     1. Negli elenchi mensili sono riepilogati anche gli scambi intracomunitari, non costituenti cessioni o acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni sull'imposta sul valore aggiunto, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991 e dei relativi regolamenti di applicazione.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli elenchi presentati con periodicità mensile ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

 

          Art. 3.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è soppresso il secondo periodo dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

     2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 è, altresì, soppresso il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

 


[1] Abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 luglio 2004, n. 190.