§ 95.15.46 - D.L. 7 marzo 1991, n. 68 .
Riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:07/03/1991
Numero:68


Sommario
Art. 1.      1. L'aliquota dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 1, valutato in lire 391 miliardi per l'anno 1991 e in lire 491 miliardi a decorrere dall'anno [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 95.15.46 - D.L. 7 marzo 1991, n. 68 [1] .

Riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo.

(G.U. 7 marzo 1991, n. 56)

 

 

     Art. 1.

     1. L'aliquota dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, è diminuita da L.77 a L.12 al metro cubo.

     2. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

     "41) gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 a 15 kg.".

     3. Per le prestazioni di servizi relative ai trasporti ferroviario e marittimo di persone l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 9 per cento.

     4. Le disposizioni dei commi 1 e 2, relativamente alle cessioni di gas metano, si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 1, valutato in lire 391 miliardi per l'anno 1991 e in lire 491 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede, in deroga a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con quota parte delle maggiori entrate recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1991, adottato ai sensi del suddetto art. 9.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. 1 della L. 29 aprile 1991, n. 139.