§ 95.15.32 - D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793.
Norme correttive ed integrative dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 6 ottobre 1978, n. 627, concernenti, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:30/12/1981
Numero:793


Sommario
Art. 1.      Al terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera m)
Art. 2.      L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 3.      La lettera g) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente
Art. 4.      La lettera b) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente
Art. 5.      La lettera d) dell'art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente
Art. 6.      Il n. 7) dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 7.      Il n. 14) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma
Art. 9.      L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 10.      Nel secondo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, il n. 1) è sostituito dal seguente
Art. 11.      Il primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 12.      Il quarto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 13.      Il secondo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 14.      L'ultimo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ,e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 15.      Il quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 16.      Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, dopo l'art. 38-bis sono aggiunti i seguenti
Art. 17.      Il primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 18.      Il primo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 19.      Il primo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 20.      La lettera a) del primo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente
Art. 21.      Alla parte terza della tabella allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente n. 9)
Art. 22.      I soggetti che nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1982 emettono fatture per le cessioni di beni e prestazioni di servizi devono comunicare, entro il 31 dicembre [...]
Art. 23.      La integrazione apportata alla disposizione contenuta nella lettera a) dell'art. 8-bis, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, [...]
Art. 24.      I soggetti di cui al terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, esonerati [...]
Art. 25.      Le modificazioni apportate dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, all'art. 1, penultimo comma, del decreto del Presidente [...]
Art. 26.      Il n. 4) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 27.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto disposto dal [...]


§ 95.15.32 - D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793.

Norme correttive ed integrative dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 6 ottobre 1978, n. 627, concernenti, rispettivamente, l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti

(G.U. 31 dicembre 1981, n. 358)

 

 

     Art. 1.

     Al terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera m):

     “m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni”.

 

          Art. 2.

     L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “Art. 6 - Effettuazioni delle operazioni. - Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

     In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

     a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

     b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

     c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

     d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza dei termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

     Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

     Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

     Si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel n. 78 della seconda parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonché quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza”.

 

          Art. 3.

     La lettera g) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

     “g) le prestazioni di servizi di cui alla lettera e), escluse quelle di consulenza tecnica e legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa”.

 

          Art. 4.

     La lettera b) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

     “b) le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;”.

 

          Art. 5.

     La lettera d) dell'art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

     “d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;”.

 

          Art. 6.

     Il n. 7) dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione;”.

 

          Art. 7.

     Il n. 14) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni”.

 

          Art. 8.

     Nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

     “In caso di mutamento di aliquota le fatture emesse ai sensi dell'art. 21 con riferimento ai momenti di effettuazione di cui all'art. 6 commi primo, secondo e quarto, nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dello stesso art. 6, non sono soggette a rettifica in relazione all'aliquota applicabile al momento del pagamento del corrispettivo dell'operazione”.

 

          Art. 9.

     L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “Art. 17 - Soggetti passivi. - L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

     Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera g), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma dello stesso art. 7.

     In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera g), fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma dello stesso articolo.

     Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero”.

 

          Art. 10.

     Nel secondo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, il n. 1) è sostituito dal seguente:

     “1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;”.

     Il sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera I), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater e per le cessioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare della imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma”.

 

          Art. 11.

     Il primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile.”.

 

          Art. 12.

     Il quarto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge”.

 

          Art. 13.

     Il secondo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “Ai fini del precedente comma si tiene conto delle fatture emesse per le operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle indicate ai numeri 2) e 5) dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1) delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8, dell'art. 9 e dell'art. 38-quater; 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 23 e di quelle di importo non superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell'art. 24; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo.”.

 

          Art. 14.

     L'ultimo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ,e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “I contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono chiedere il rimborso, in deroga al comma precedente, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. La limitazione non si applica nell'ipotesi di cui all'art. 17, secondo comma, nonché ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degliarticoli 8, 8-bis e 9 rientranti nell'attività propria dell'impresa esercitata, operazioni esenti di cui ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10, ovvero effettuano operazioni di cui alle lettere g) ed l) dell'art. 2 e alla lettera g) dell'art. 3.”.

 

          Art. 15.

     Il quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato”.

 

          Art. 16.

     Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, dopo l'art. 38-bis sono aggiunti i seguenti:

     “Art. 38-ter - Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti. - I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonché delle prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma, lettera e), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a lire duecentocinquantamila. Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a lire duecentocinquantamila il rimborso spetta annualmente, semprechè di importo non inferiore a lire trentacinquemila.

     Ai rimborsi previsti nel comma precedente provvede l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-bis, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

     I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.

     Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini relativi all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini per la richiesta degli stessi, nonché le prescrizioni relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle disposizioni relative alle modalità ed ai termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti.

     L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma è disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione dell'unità di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento”.

     “Art. 38-quater - Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri. - Le cessioni a persone domiciliate e residenti negli altri Stati membri della Comunità economica europea di beni di corrispettivo unitario superiore a L. 250.000, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dello Stato, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta se i beni stessi siano soggetti all'imposta, all'atto dell'importazione, nello Stato membro in cui l'acquirente ha il domicilio o la residenza. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura ai sensi dell'art. 21 con l'indicazione anche degli estremi del passaporto o altro documento equipollente. L'esemplare consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale dello Stato d'importazione, entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione a norma dell'art. 26, primo comma, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle cessioni ivi indicate effettuate a persone domiciliate e residenti fuori della Comunità economica europea; in tal caso l'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere vistato dall'ufficio doganale di uscita dallo Stato e restituito al cedente entro tre mesi dall'effettuazione della cessione.

     Per le cessioni di cui ai precedenti commi, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà di cui al primo comma, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale a norma dei precedenti commi entro il termine ivi stabilito. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione dell'imposta nel registro di cui all'art. 25.

     Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono altresì disposti l'adeguamento annuale dell'ammontare di riferimento di cui al primo comma in relazione alle variazioni dei valori di conversione dell'unità di conto europea nonché l'aggiornamento dell'ammontare stesso in relazione ad ogni modifica che verrà apportata in sede comunitaria all'ammontare dello sgravio fiscale calcolato in unità di conto.”.

 

          Art. 17.

     Il primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “Chi non presenta la dichiarazione annuale è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il più breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.”.

 

          Art. 18.

     Il primo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui alla lettera b), dell'art. 8, il cedente è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non avvenga nel termine ivi stabilito. La stessa pena pecuniaria si applica nel caso di cessione senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 38-quater qualora non si proceda alla regolarizzazione nei termini ivi previsti.”.

 

          Art. 19.

     Il primo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “Se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, relativi ad operazioni imponibili, risultano regolarizzati entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in luogo delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti si applica la soprattassa del 20% dell'imposta relativa alle operazioni regolarizzate, ridotta al 5% se la regolarizzazione è eseguita entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 nella quale l'operazione doveva essere computata; l'ammontare dei versamenti eseguiti a titolo di soprattassa, con gli estremi delle relative quietanze, deve essere annotato nel registro di cui all'art. 23 o 24ovvero in quello di cui all'art. 39, secondo comma. La disposizione si applica anche alle regolarizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 26, primo e quarto comma, relativamente alle variazioni dell'imposta in aumento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte rispettivamente ad un quinto e alla metà se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultano regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza ovvero entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'art. 52.”.

 

          Art. 20.

     La lettera a) del primo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

     “a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;”.

 

          Art. 21.

     Alla parte terza della tabella allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente n. 9):

     “9) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui allalegge 23 giugno 1927, n. 1110 e alregio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nellalegge 5 gennaio 1939, n. 8.”.

 

          Art. 22.

     I soggetti che nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1982 emettono fatture per le cessioni di beni e prestazioni di servizi devono comunicare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, il proprio numero di partita IVA ai cessionari o committenti, ai fini della compilazione dell'elenco di cui al terzo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

          Art. 23.

     La integrazione apportata alla disposizione contenuta nella lettera a) dell'art. 8-bis, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, relativa alle navi destinate alla demolizione, ha effetto dal 1° aprile 1979.

     L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, è soppresso con effetto dal 1° ottobre 1981.

 

          Art. 24.

     I soggetti di cui al terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, esonerati dagli obblighi della fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento, che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività successivamente al 31 dicembre 1972 senza presentare nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono presentarla entro il 30 aprile 1982, senza applicazione di sanzioni.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli esercenti la pesca marittima che effettuano esclusivamente le operazioni indicate nell'art. 34, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 25.

     Le modificazioni apportate dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, all'art. 1, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 687, hanno effetto dal 1° luglio 1982.

     Le modificazioni apportate dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, al n. 4, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 1982.

 

          Art. 26.

     Il n. 4) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “4) ai trasporti effettuati, nell'esercizio dell'impresa, dai soggetti di cui al penultimo comma dell'art. 1, o da altri per loro conto, di beni di loro produzione, dai pescatori di prodotti ittici in conto proprio, ovvero, anche da altri per conto di questi ultimi, se trattasi dei passaggi di cui al settimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; ai trasporti effettuati dai soggetti che esercitano esclusivamente il commercio al minuto per i movimenti di beni nell'ambito della stessa impresa fra i luoghi dichiarati ai sensi dell'art. 35, secondo comma, del citato decreto, se questi sono situati nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo; ai trasporti di beni, compresi quelli strumentali, effettuati nell'ambito delle fasi di produzione, lavorazione e conservazione dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o da altri per loro conto, nonché ai trasporti effettuati in conto proprio dagli stessi soggetti di beni di loro produzione fino ai mercati siti nella stessa provincia o in provincia limitrofe”.

 

          Art. 27.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto disposto dal comma successivo.

     Le disposizioni contenute negli artt. 1, 5e 6hanno effetto dal 1° aprile 1979; quelle contenute nell'art. 16, relative ai rimborsi a soggetti non residenti, dal 1° gennaio 1981; quelle contenute negli artt. 10, primo comma, e 26 dal 1° luglio 1982.