§ 95.11.26 - Legge 21 marzo 1958, n. 267.
Modifica della tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata una tantum sui prodotti tessili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:21/03/1958
Numero:267


Sommario
Art. 1.      Nella tabella A allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, la voce n. 646: "Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa" è sostituita dalla seguente (Omissis)
Art. 2.      La voce ex-748 - "Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici" di cui alla tabella B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, è così modificata (Omissis)
Art. 3.      Nella tabella B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, sono inserite le seguenti voci (Omissis)
Art. 4.      La voce ex-748 - "Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; mutandine e costumi [...]
Art. 5.      Per gli atti economici aventi per oggetto il cotone greggio non ancora depurato dai semi (cotone in seme) l'imposta generale sull'entrata è dovuta nei modi e termini [...]
Art. 6.      La voce doganale ex-757 - "Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, [...]


§ 95.11.26 - Legge 21 marzo 1958, n. 267. [1]

Modifica della tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata una tantum sui prodotti tessili.

(G.U. 9 aprile 1958, n. 85)

 

 

     Art. 1.

     Nella tabella A allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, la voce n. 646: "Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa" è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     La voce ex-748 - "Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici" di cui alla tabella B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, è così modificata (Omissis).

     La voce ex-751 - "Biancheria da toletta per i soli asciugamani" di cui alla tabella B allegata alla citata legge è così modificata (Omissis).

 

          Art. 3.

     Nella tabella B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, sono inserite le seguenti voci (Omissis).

 

          Art. 4.

     La voce ex-748 - "Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; mutandine e costumi da bagno in tessuto; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici", di cui all'art. 12 della legge 12 agosto 1957, n. 757, è così modificata (Omissis).

     La voce ex-751 - "Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili e oggetti di arredamento (tende, tendine, ecc.) di tessuto o di feltro non nominati nè compresi altrove, esclusi gli asciugamani" di cui al citato art. 12, è così modificata (Omissis).

 

          Art. 5.

     Per gli atti economici aventi per oggetto il cotone greggio non ancora depurato dai semi (cotone in seme) l'imposta generale sull'entrata è dovuta nei modi e termini normali con l'aliquota dell'uno per cento.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 6.

     La voce doganale ex-757 - "Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, o simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura" di cui alla tabella A allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, è sostituita dalla seguente (Omissis).

     Per gli stracci non importati dall'estero l'imposta, prevista dall'art. 2 della citata legge, è dovuta da colui che ne effettua l'acquisto presso il primo raccoglitore, in base a fattura da redigersi dal medesimo acquirente a norma dell'art. 37 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma abrogato dall'art. 9 del D.L. 2 luglio 1969, n. 319.