§ 95.11.10 - Legge 24 dicembre 1949, n. 941.
Imposta generale sull'entrata relativa al grano, granoturco, riso, orzo, segala ed oli vegetali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:24/12/1949
Numero:941


Sommario
Art. 1.      Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in dipendenza della vendita dei [...]
Art. 2.      Per gli atti economici relativi al commercio del risone l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 2 per cento e si corrisponde nei modi e termini [...]
Art. 3.      Quando la pileria impiega il riso ottenuto dalla pilatura nella diretta fabbricazione di altri prodotti, l'imposta dovuta a norma del primo comma del precedente [...]
Art. 4.      Qualora la pilatura del risone sia eseguita per conto di terzi che destinano il riso ottenuto ad un'attività commerciale od industriale, ferma l'osservanza delle [...]
Art. 5.      Per il riso esportato, è consentita, a norma della disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, la restituzione della imposta [...]
Art. 6.      Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali, a norma del precedente art. 2, l'imposta sulla entrata non si rende applicabile, sono soggette [...]
Art. 7.      Per il commercio e l'importazione dell'orzo vestito e relative farine l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'1 per cento in occasione dei singoli atti [...]
Art. 8.  [2]
Art. 9.      Sono abrogate le disposizioni stabilite dagli articoli 5 a 8 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, dall'art. 3 del decreto legislativo del [...]
Art. 10.      Per le vendite al minuto dei prodotti indicati nei precedenti articoli 7 e 8 l'imposta nella misura ivi stabilita si applica a decorrere dal 1° gennaio 1950
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 95.11.10 - Legge 24 dicembre 1949, n. 941. [1]

Imposta generale sull'entrata relativa al grano, granoturco, riso, orzo, segala ed oli vegetali.

(G.U. 29 dicembre 1949, n. 299)

 

 

     Art. 1.

     Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in dipendenza della vendita dei seguenti prodotti:

     frumento, granoturco e segala;

     farine e semole di frumento, granoturco e segala;

     paste alimentari confezionate col solo impiego di farine e semole di frumento e segala.

     Analogo trattamento di esenzione si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

 

          Art. 2.

     Per gli atti economici relativi al commercio del risone l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 2 per cento e si corrisponde nei modi e termini normali all'atto della vendita, a chiunque effettuata, del riso da parte delle pilerie.

     Per l'importazione del riso, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto nella misura del 2 per cento ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

     L'imposta dovuta a norma dei precedenti commi assorbe quella afferente il commercio e l'importazione del risone, nonchè quella relativa agli atti economici, successivi a quello imponibile, concernenti il commercio del riso, compresa la vendita al minuto.

 

          Art. 3.

     Quando la pileria impiega il riso ottenuto dalla pilatura nella diretta fabbricazione di altri prodotti, l'imposta dovuta a norma del primo comma del precedente articolo, si corrisponde in occasione della destinazione del riso alle dette produzioni, in base ad apposito registro di carico e scarico. Sul detto registro debbono essere giornalmente annotate le singole partite di riso impiegate nella produzione industriale con indicazione del prezzo all'ingrosso; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali delle partite annotate nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi normali.

     Il registro prescritto dal precedente comma prima dell'uso deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

 

          Art. 4.

     Qualora la pilatura del risone sia eseguita per conto di terzi che destinano il riso ottenuto ad un'attività commerciale od industriale, ferma l'osservanza delle disposizioni degli articoli 16e17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 2, è corrisposta dal committente della lavorazione, entro cinque giorni dal ricevimento della fattura di lavorazione e sulla fattura medesima, in base al prezzo all'ingrosso del riso e indipendentemente dall'imposta già assolta dalla pileria sulla detta fattura per il corrispettivo di lavorazione.

 

          Art. 5.

     Per il riso esportato, è consentita, a norma della disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, la restituzione della imposta pagata ai sensi degli articoli precedenti.

 

          Art. 6.

     Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali, a norma del precedente art. 2, l'imposta sulla entrata non si rende applicabile, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

     Ove peraltro detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, d'imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

 

          Art. 7.

     Per il commercio e l'importazione dell'orzo vestito e relative farine l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'1 per cento in occasione dei singoli atti economici.

 

          Art. 8. [2]

     Per gli atti economici relativi al commercio degli oli vegetali allo stato commestibile l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'1 per cento dell'entrata imponibile.

     Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

 

          Art. 9.

     Sono abrogate le disposizioni stabilite dagli articoli 5 a 8 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, e dalle leggi 19 agosto 1948, n. 1210, e 21 dicembre 1948, n. 1442.

 

          Art. 10.

     Per le vendite al minuto dei prodotti indicati nei precedenti articoli 7 e 8 l'imposta nella misura ivi stabilita si applica a decorrere dal 1° gennaio 1950.

     Le aliquote d'imposta stabilite dai precedenti articoli 2, 7 e 8 si applicano anche quando i prodotti ad esse soggetti abbiano già assolto il tributo una volta tanto a norma degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'articolo unico della L. 19 dicembre 1969, n. 1009.