§ 95.11.3 - R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452 .
Addizionale straordinaria di guerra all'imposta generale sull'entrata


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:03/06/1943
Numero:452


Sommario
Art. 1.      Per tutti indistintamente gli atti economici che danno luogo ad entrata soggetta all'imposta di cui alle leggi 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e 1° novembre 1940-XIX, n. [...]
Art. 2.      Per le vendite di materie, merci e prodotti, comprese le derrate ed i prodotti agricoli, di cui è obbligatorio il conferimento agli ammassi o ad altri Enti similari, [...]
Art. 3.      Per le vendite al minuto di cui al successivo art. 16, l'addizionale straordinaria di guerra è dovuta nella misura dell'uno e venti per cento e si applica in base al [...]
Art. 4.      Per le vendite al minuto per le quali l'imposta sull'entrata si corrisponde in abbonamento a norma dei vigenti accordi stipulati con le Associazioni sindacali di [...]
Art. 5.      Per i prodotti per i quali, giusta gli accordi stipulati a norma dell'art. 16 della legge 19 giugno 1940, n. 762, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto, [...]
Art. 6.  [2]
Art. 7.      Per le entrate derivanti dal commercio del bestiame bovino, ovino e suino e delle relative carni, comprese le salumerie, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto [...]
Art. 8.      La quota d'integrazione di prezzo dovuta agli industriali ed ai grossisti a norma dell'articolo unico della legge 26 maggio 1942-XX, n. 662, sui quantitativi di carni [...]
Art. 9.      L'art. 3, lettera d), della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è modificato come segue (Omissis)
Art. 10.      Nelle permute di cose mobili tra commercianti o tra commercianti da una parte e non commercianti dall'altra, l'imposta sull'entrata si applica in relazione alla cosa [...]
Art. 11.      L'art. 3 della legge 4 luglio 1941, n. 770, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 12.      Ai fini dell'esenzione di cui all'art. 1, lettera c), della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, per rette di spedalità e di ricovero a carico di Enti pubblici, [...]
Art. 13.      L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è modificato come segue (Omissis)
Art. 14.      Per i passaggi di merci per il tramite di ausiliari ed intermediari del commercio, la lettera d'incarico che, giusta le norme vigenti, deve essere passata a copialettere [...]
Art. 15.      Quando l'atto economico che dà luogo all'entrata è costituito da trasferimento di merci tra commercianti e industriali, compresi gli Enti in genere che svolgono attività [...]
Art. 16.      Per vendite al minuto ai sensi della legge 19 giugno 1940-XVII, n. 762, s'intendono le vendite di merci e prodotti comunemente commerciati a peso, numero o misura, [...]
Art. 17.  [4]
Art. 18.      La prova del tempestivo versamento dell'imposta sull'entrata e dell'addizionale straordinaria di guerra effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali, è [...]
Art. 19.      L'art. 30 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è sostituito come segue (Omissis)
Art. 20.      L'art. 32 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è sostituito come segue (Omissis)
Art. 21.      L'art. 38 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è sostituito come segue (Omissis)
Art. 22.      Per le violazioni alle norme del presente decreto si applicano le sanzioni stabilite nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, modificate con i precedenti art. da 19 a 21
Art. 23.      L'esercizio della rivalsa dell'addizionale straordinaria di guerra stabilita dal presente decreto, comunque effettuato, è punito con l'ammenda da due a dieci volte [...]
Art. 24.      L'art. 43 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è sostituito come segue (Omissis)
Art. 25.      Per gli atti economici aventi per oggetto trasferimenti di merci fra industriali e commercianti, compiuti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, [...]
Art. 26.      E' data facoltà al Ministro per le finanze di modificare, avuto riguardo a particolari strutture ed esigenze aziendali, o per categorie di entrata, le forme ed i termini [...]
Art. 27.      Per l'applicazione del presente decreto, in quanto questo non disponga diversamente, restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale [...]
Art. 28.      Il presente decreto entra in vigore il 16 giugno 1943, e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato [...]


§ 95.11.3 - R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452 [1] .

Addizionale straordinaria di guerra all'imposta generale sull'entrata

(G.U. 12 giugno 1943, n. 136)

 

 

Titolo I

 

ADDIZIONALE STRAORDINARIA DI GUERRA ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

 

Capo I

 

NORME GENERALI

 

     Art. 1.

     Per tutti indistintamente gli atti economici che danno luogo ad entrata soggetta all'imposta di cui alle leggi 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e 1° novembre 1940-XIX, n. 1608, è dovuta, in aggiunta alla detta imposta, una addizionale straordinaria di guerra nella misura dell'uno per cento dell'entrata imponibile, salve le disposizioni di cui ai successivi art. 6, 7, 9 e 12.

     L'addizionale dell'uno per cento fa carico esclusivamente alla persona od Ente che consegue l'entrata e ne è pertanto vietata la rivalsa anche indiretta.

     L'addizionale di cui sopra non è dovuta per le importazioni dall'estero.

 

          Art. 2.

     Per le vendite di materie, merci e prodotti, comprese le derrate ed i prodotti agricoli, di cui è obbligatorio il conferimento agli ammassi o ad altri Enti similari, l'addizionale di cui al precedente articolo è a carico dei conferenti e si corrisponde, a cura dell'Ente ammassatore, all'atto del pagamento del prezzo dei prodotti conferiti.

     Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi Enti per acquisti collettivi, consorzi, compagnie ed Enti similari istituiti od autorizzati dallo Stato, ferme restando per il pagamento dell'imposta le norme di cui all'art. 3 della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 770, l'addizionale si corrisponde al momento in cui detti Enti effettuano l'acquisto dei prodotti, in base al documento di acquisto che è in ogni caso obbligatorio, ed a cura del venditore, al quale l'addizionale fa carico.

 

          Art. 3.

     Per le vendite al minuto di cui al successivo art. 16, l'addizionale straordinaria di guerra è dovuta nella misura dell'uno e venti per cento e si applica in base al prezzo d'acquisto dei prodotti da parte del dettagliante, mediante integrazione dell'imposta assolta sulle relative fatture, entro cinque giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

     Per prezzo d'acquisto s'intende il prezzo delle merci aumentato delle spese accessorie e di ogni altra somma addebitata in fattura, anche a titolo d'imposta, all'acquirente.

     Nella stessa misura di lire una e venti per cento è dovuta l'addizionale per le vendite al minuto effettuate da fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, anche se comunicanti con la fabbrica o luogo di produzione. L'addizionale si corrisponde all'atto del passaggio dei prodotti dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci o negozi, in aggiunta all'imposta dovuta a norma delle vigenti disposizioni, e sullo stesso documento emesso ai fini del pagamento di tale imposta, con ragguaglio ai prezzi all'ingrosso.

 

          Art. 4.

     Per le vendite al minuto per le quali l'imposta sull'entrata si corrisponde in abbonamento a norma dei vigenti accordi stipulati con le Associazioni sindacali di categoria ai sensi dell'art. 16 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, l'addizionale straordinaria di guerra si corrisponde egualmente nei modi indicati dal precedente art. 3.

     Per quanto concerne invece le somministrazioni nei pubblici esercizi e le prestazioni di servizi in genere, professionali, artigiane ed altre, per le quali l'imposta si corrisponde in abbonamento in dipendenza dei citati accordi, la detta addizionale si applica mediante maggiorazione, nella misura del 50 per cento, del canone annuo di abbonamento dovuto.

 

          Art. 5.

     Per i prodotti per i quali, giusta gli accordi stipulati a norma dell'art. 16 della legge 19 giugno 1940, n. 762, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto, con l'applicazione di quote fisse o di aliquote condensate, per la prima vendita effettuata dal fabbricante o produttore, l'addizionale, ferma restando l'applicazione delle dette quote od aliquote, si corrisponde, per ogni atto economico, sul prezzo di vendita del prodotto praticato dal venditore all'acquirente, in base a fattura, il cui rilascio è obbligatorio anche per le vendite successive a quella posta in essere dal fabbricante o produttore.

 

Titolo II

 

NUOVE NORME IN MATERIA D'IMPOSTA SULL'ENTRATA

 

Capo I

 

OGGETTI D'ARTE

 

          Art. 6. [2]

 

Capo II

 

BESTIAME E VINI

 

          Art. 7.

     Per le entrate derivanti dal commercio del bestiame bovino, ovino e suino e delle relative carni, comprese le salumerie, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto a norma della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, nella misura del 12 per cento del valore dei singoli capi di bestiame, ancorché macellato per uso familiare.

     La detta imposta si applica giusta le norme dell'art. 14 della legge sopra citata e del Titolo XXVI del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940-XVIII, n. 10, ed è comprensiva dell'imposta che sarebbe dovuta sulle entrate derivanti dai trasferimenti del detto bestiame anteriori alla macellazione o alla soggezione delle relative carni all'imposta di consumo, nonché dell'imposta che sarebbe dovuta per il commercio delle carni macellate e delle salumerie, comprese le vendite al minuto ed esclusi in ogni caso i sottoprodotti, quali le pelli, le ossa, le setole ed altri.

     Per le importazioni dall'estero di carni macellate bovine, ovine e suine, comprese le salumerie, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 per cento del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762. La detta imposta si riscuote in modo virtuale a cura delle dogane, ed è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per gli atti economici successivi all'importazione, relativi al commercio delle dette carni e salumerie compresa la vendita al minuto.

     Per le entrate derivanti dal commercio del bestiame equino vivo e delle relative carni macellate, l'imposta è dovuta nella misura normale del 2 per cento per ogni singolo atto economico che dà luogo all'entrata. La stessa aliquota d'imposta si applica per la importazione di detti prodotti.

     Per tutti gli atti economici relativi al commercio del bestiame bovino, ovino e suino, non si applica l'addizionale straordinaria di guerra, la quale è invece dovuta per quelli concernenti il commercio del bestiame equino.

     Per quanto si riferisce al commercio dei vini, mosti ed uve da vino, soggetti allo speciale trattamento di cui all'art. 14 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, l'addizionale straordinaria di guerra si applica limitatamente alla vendita al minuto.

 

          Art. 8.

     La quota d'integrazione di prezzo dovuta agli industriali ed ai grossisti a norma dell'articolo unico della legge 26 maggio 1942-XX, n. 662, sui quantitativi di carni macellate e di salumerie giacenti presso gli stessi alla data di entrata in vigore dei prezzi di vendita fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza dell'esenzione da imposta sull'entrata dei detti prodotti disposta con il regio decreto-legge 2 marzo 1942-XX, n. 88, è compensata, per le ditte che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tuttora in esercizio, dai nuovi prezzi di vendita dei prodotti stessi da determinare in dipendenza dell'intervenuto onere tributario di cui al precedente articolo, che troveranno applicazione anche per i quantitativi dei prodotti medesimi giacenti presso gli industriali e i grossisti, provenienti da bestiame non assoggettato ad imposta.

 

Capo III

 

PREMI DI ASSICURAZIONE

 

          Art. 9.

     L'art. 3, lettera d), della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è modificato come segue (Omissis).

     Per le entrate previste nel comma precedente non è dovuta l'addizionale straordinaria di guerra.

 

Capo IV

 

PERMUTE

 

          Art. 10.

     Nelle permute di cose mobili tra commercianti o tra commercianti da una parte e non commercianti dall'altra, l'imposta sull'entrata si applica in relazione alla cosa permutata che ha maggior valore.

     Quando le cose permutate sono soggette ad aliquote o quote d'imposta diverse, stabilite per legge od in base agli accordi stipulati a norma dell'art. 16 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, l'imposta si applica in relazione alla cosa per il trasferimento della quale è dovuta l'imposta maggiore.

     Nel caso di permute di merci soggette ad imposta con merci che ne sono esenti per legge o che hanno scontato l'imposta all'origine a norma dei citati accordi, l'imposta si applica, in base alla prescritta aliquota, sul valore delle merci permutate soggette a tributo.

 

Capo V

 

AMMASSI, COOPERATIVE AGRARIE ED ENTI DI DISTRIBUZIONE

 

          Art. 11.

     L'art. 3 della legge 4 luglio 1941, n. 770, è sostituito dal seguente (Omissis) [3].

 

Capo VI

 

RETTE DI SPEDALITA' - SERVIZI RESI DAGLI ENTI AUSILIARI

 

          Art. 12.

     Ai fini dell'esenzione di cui all'art. 1, lettera c), della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, per rette di spedalità e di ricovero a carico di Enti pubblici, s'intendono quelle sostenute in proprio dagli Enti stessi, senza che sussista alcun rapporto di controprestazione, sia pure indiretta od una qualsiasi forma assicurativa fra i detti Enti ed il degente od il ricoverato.

     Nelle entrate di cui all'art. 1, lettera d), della stessa legge sopra citata, non si intendono comprese le somme introitate dalle province, dai comuni e dagli Enti ivi richiamati, che, indipendentemente dalla denominazione a tale introito attribuita anche da leggi speciali, rappresentino comunque specifico corrispettivo a determinate prestazioni, immediate o differite, dirette od indirette, od al godimento di beni o di diritti di pertinenza dei detti Enti.

     Non si fa luogo ad applicazione di sanzioni quando l'imposta relativa alle entrate non esenti a norma dei precedenti commi, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia corrisposta entro trenta giorni dalla data medesima.

     Per le entrate previste dal presente articolo non è dovuta l'addizionale di cui all'art. 1, fatta eccezione per le entrate conseguite per degenza o ricovero in cliniche, case di salute o di cura e simili gestite da privati.

 

Capo VII

 

PASSAGGI DI MERCI DALLA DITTA FABBRICANTE AI PROPRI NEGOZI DI VENDITA AL PUBBLICO

 

          Art. 13.

     L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è modificato come segue (Omissis).

 

Capo VIII

 

PASSAGGI DI MERCI PER IL TRAMITE DI AUSILIARI

 

          Art. 14.

     Per i passaggi di merci per il tramite di ausiliari ed intermediari del commercio, la lettera d'incarico che, giusta le norme vigenti, deve essere passata a copialettere per costituire prova dell'incarico stesso, deve essere redatta in doppio originale, e deve essere presentata, affinché acquisti data certa, all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede la ditta industriale o commerciale mandante. L'Ufficio ne effettua l'annotazione gratuita sul registro modulo VI, restituendo agli interessati i due originali muniti degli estremi di registrazione.

     Le ditte che, in seguito all'entrata in vigore del vigente codice civile, abbiano cessato di tenere il libro copialettere e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano rilasciato lettere di incarico ad ausiliari od intermediari del commercio, devono provvedere, ai fini della prova di cui al comma precedente, alla presentazione di tali lettere all'Ufficio del registro, per le formalità stabilite nel comma stesso, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     La presentazione all'Ufficio del registro delle lettere di cui sopra non costituisce caso d'uso e l'annotazione di esse sul registro modulo VI non costituisce registrazione del documento medesimo.

 

Capo IX

 

VENDITA FRA COMMERCIANTI, INDUSTRIALI ED ESERCENTI - TERMINE PER LA EMISSIONE DELLE FATTURE E PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DELL'ADDIZIONALE STRAORDINARIA DI GUERRA - VENDITE AL MINUTO

 

          Art. 15.

     Quando l'atto economico che dà luogo all'entrata è costituito da trasferimento di merci tra commercianti e industriali, compresi gli Enti in genere che svolgono attività industriale e commerciale, il documento scritto di cui all'art. 8, lett. a) della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, che può assumere la forma di nota, conto, fattura, quietanza e simile, deve essere emesso in doppio esemplare da parte di colui al quale l'entrata compete, non oltre il quinto giorno non festivo successivo a quello della spedizione o consegna della merce ed in ogni caso entro il quinto giorno non festivo successivo a quello del pagamento, totale o parziale, qualora questo abbia luogo prima della consegna o spedizione della merce. Entro gli stessi termini il documento deve essere assoggettato all'imposta ed all'addizionale.

     Quando il documento sia emesso prima della spedizione o consegna della merce, il medesimo deve essere assoggettato ad imposta ed addizionale entro il quinto giorno non festivo a quello della sua emissione.

     Il documento prescritto dai commi precedenti deve indicare la qualità, la quantità ed il prezzo o valore della merce, la data della sua emissione e le generalità dei contraenti.

     Il documento di cui sopra deve essere emesso ed assoggettato ad imposta ed addizionale anche nel caso di vendite effettuate al diretto privato consumatore, da commercianti ed industriali che abitualmente non esercitano la vendita al minuto, come pure nel caso di vendite al diretto privato consumatore di prodotti, i quali, per non essere comunemente commerciati a peso, numero o misura, non possono formare oggetto delle vendite al minuto ai sensi del successivo art. 16.

     Può tener luogo del doppio esemplare, da rimanere in possesso della ditta che emette il documento, la registrazione del trasferimento sui libri di prima nota o su apposito libro copiafatture.

 

Capo X

 

VENDITE AL MINUTO

 

          Art. 16.

     Per vendite al minuto ai sensi della legge 19 giugno 1940-XVII, n. 762, s'intendono le vendite di merci e prodotti comunemente commerciati a peso, numero o misura, effettuate dai dettaglianti nei confronti di qualsiasi acquirente. Sono del pari considerate vendite al minuto quelle effettuate dai fabbricanti o dai grossisti nei confronti di privati consumatori, o comunque di acquirenti che non destinano le cose acquistate alla propria industria o al proprio commercio.

     Ai fini della disposizione di cui al 3° comma dell'art. 6 della legge sopracitata le vendite dei prodotti di cui al comma precedente fatte alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, ai P.N.F., all'O.N.D., alla G.I.L. ed a quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato, non costituiscono vendite al minuto, quando siano effettuate in dipendenza di Convenzioni scritte ovvero di ordinazioni seguite da accettazione per iscritto del venditore.

 

Capo XI

 

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DELL'ADDIZIONALE STRAORDINARIA DI GUERRA - A MEZZO DI MARCHE E DEL SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

 

          Art. 17. [4]

 

          Art. 18.

     La prova del tempestivo versamento dell'imposta sull'entrata e dell'addizionale straordinaria di guerra effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali, è costituita, per i versamenti effettuati dai non correntisti postali, dalla data della ricevuta del bollettino di versamento.

     Per i versamenti effettuati dai correntisti postali, tale prova è costituita dalla data della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale, quando il postagiro sia trasmesso all'ufficio dei conti correnti postali per il tramite di un ufficio di posta.

     Qualora invece il postagiro sia trasmesso direttamente dal correntista all'ufficio dei conti correnti, il versamento si presume effettuato nel quinto giorno precedente la data risultante dal timbro apposto sul postagiro del predetto ufficio.

 

Titolo III

 

SANZIONI E RESPONSABILITA' SOLIDALE

 

Capo I

 

SANZIONI

 

          Art. 19.

     L'art. 30 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è sostituito come segue (Omissis).

 

          Art. 20.

     L'art. 32 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è sostituito come segue (Omissis).

 

          Art. 21.

     L'art. 38 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è sostituito come segue (Omissis).

 

          Art. 22.

     Per le violazioni alle norme del presente decreto si applicano le sanzioni stabilite nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, modificate con i precedenti art. da 19 a 21.

 

          Art. 23.

     L'esercizio della rivalsa dell'addizionale straordinaria di guerra stabilita dal presente decreto, comunque effettuato, è punito con l'ammenda da due a dieci volte l'addizionale indebitamente riversata, con un minimo di lire 500.

 

Capo II

 

RESPONSABILITA' SOLIDALE

 

          Art. 24.

     L'art. 43 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è sostituito come segue (Omissis).

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 25.

     Per gli atti economici aventi per oggetto trasferimenti di merci fra industriali e commercianti, compiuti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'addizionale non è dovuta, ancorché la consegna o la spedizione della merce si effettui dopo la detta data, sempre quando risulti dai libri di commercio, regolarmente tenuti dalla ditta venditrice, che fu emessa la fattura e fu eseguito il relativo pagamento prima della detta data.

     Non è del pari dovuta l'addizionale per il pagamento di corrispettivi d'appalto effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando l'appalto sia stato assunto con vincolo irretrattabile anteriormente a tale data.

 

          Art. 26.

     E' data facoltà al Ministro per le finanze di modificare, avuto riguardo a particolari strutture ed esigenze aziendali, o per categorie di entrata, le forme ed i termini stabiliti per il pagamento dell'imposta sull'entrata e dell'addizionale straordinaria di guerra, nonché di determinare speciali modalità cautelative per il controllo circa l'accertamento dell'entrata soggetta ai detti tributi.

 

          Art. 27.

     Per l'applicazione del presente decreto, in quanto questo non disponga diversamente, restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, comprese quelle riguardanti i modi e i termini del pagamento.

 

          Art. 28.

     Il presente decreto entra in vigore il 16 giugno 1943, e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 5 maggio 1949, n. 178. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469.

[3] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 7 gennaio 1949, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 799.