§ 95.9.2 - D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342.
Nuove norme sulla imposta di pubblicità. [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.9 imposta di pubblicità
Data:24/06/1954
Numero:342


Sommario
Art. 1.      La pubblicità, attuata con qualsiasi mezzo, per qualsiasi fine e con qualsiasi forma nel territorio della Repubblica, è soggetta ad una speciale imposta nella misura e nei modi previsti dal [...]
Art. 2.      L'imposta di cui al precedente articolo è fissa, graduale o proporzionale.
Art. 3.      La imposta sulla pubblicità si corrisponde o in modo ordinario con l'applicazione di marche da bollo o in modo straordinario con l'applicazione del bollo a punzone da parte degli Uffici del [...]
Art. 4.      E' vietato:
Art. 5.      L'imposta prevista dal presente decreto non è compresa nell'abbonamento alle tasse ed imposte indirette sugli affari del quale fruiscono a norma delle vigenti disposizioni, taluni istituti ed [...]
Art. 6.      La imposta sugli avvisi fatti su carta o cartone e sulle decalcomanie e vetrofanie si corrisponde, giusta le prescrizioni della annessa tariffa (allegato A), a mezzo di marche o di bollo a [...]
Art. 7.      Per gli avvisi, tabelle e targhe fatti mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta e per gli avvisi luminosi o illuminati l'imposta prevista dalla tariffa [...]
Art. 8.      La denunzia di cui all'articolo precedente è fatta in duplice esemplare sugli appositi stampati forniti dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 9.      Per gli avvisi distribuiti a scopo pubblicitario - volanti, a mano o per posta - l'imposta si corrisponde mediante denunzia in doppio esemplare, da presentarsi all'Ufficio del registro nella cui [...]
Art. 10.      Per la pubblicità stampata o stampigliata su bollette, biglietti e ricevute di pubblici servizi, schede di giuochi pronostici, carte da giuoco, scatole di fiammiferi, pacchetti di sigari e [...]
Art. 11.      L'imposta per la pubblicità a mezzo di inserzioni a pagamento in giornali, riviste ed altre stampe è dovuta dall'editore o dalla ditta, impresa o società pubblicitaria che provvede [...]
Art. 12.      Per i giornali quotidiani può essere consentito l'uso contemporaneo di più di uno dei bollettari di cui al precedente art. 11.
Art. 13.      Nei giornali e nei periodici che si pubblicano almeno una volta la settimana devono essere riprodotte in ogni numero le tariffe del costo delle inserzioni.
Art. 14.      La imposta sulle inserzioni nei giornali, riviste ed altre stampe deve essere corrisposta in modo virtuale presso l'Ufficio del registro del Comune ove vengono effettuate le pubblicazioni, [...]
Art. 15.      L'imposta per la pubblicità a mezzo proiezioni cinematografiche è dovuta da chiunque si assume l'obbligo di provvedere alla proiezione sia direttamente che a mezzo di terzi con diritto di [...]
Art. 16.      L'imposta per la pubblicità radiofonica e televisiva è dovuta da chiunque assume l'obbligo di provvedere alla pubblicità sia direttamente che a mezzo di terzi, con diritto di rivalsa verso il [...]
Art. 17.      Per la pubblicità ambulante prevista dall'art. 11, n. 1 della annessa tariffa (allegato A), l'imposta si corrisponde in modo virtuale in base a denunzia da presentarsi in duplice esemplare [...]
Art. 18.      Per la riscossione coattiva dell'imposta prevista dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nella legge sull'imposta di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, [...]
Art. 19.      Sono esenti dalla imposta prevista dal presente decreto i mezzi pubblicitari indicati nella annessa tabella (allegato B).
Art. 20.      Chiunque affigga od esponga al pubblico avvisi, manifesti od altri mezzi pubblicitari, per i quali è prescritto il pagamento dell'imposta con marche o bollo a punzone, senza il pagamento [...]
Art. 21.      Nei casi di falsificazione, di contraffazione e di alterazione delle marche, dei bolli a punzone e delle attestazioni di pagamento dell'imposta in modo virtuale, oltre le sanzioni previste dal [...]
Art. 22.      Sono obbligati solidalmente, oltre che al pagamento del tributo, alla corresponsione delle pene pecuniarie e delle sopratasse comminate per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto:
Art. 23.      Nel caso in cui non venga effettuato nei termini prescritti dal presente decreto e dall'annessa tariffa (allegato A) il pagamento della imposta dovuta sugli avvisi fatti con qualsiasi mezzo [...]
Art. 24.      Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle trasgressioni contemplate nel presente decreto, si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti norme generali [...]
Art. 25.      Ai funzionari ed agli agenti accertatori delle violazioni al presente decreto compete sul prodotto netto della pena pecuniaria riscossa la compartecipazione nella misura stabilita dalla legge 7 [...]
Art. 26.      I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative alla applicazione delle imposte e sopratasse previste dal presente decreto sono decisi dall'Intendente di finanza. Contro tali decisioni, [...]
Art. 27.      E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorità giudiziaria le controversie riguardanti l'imposta sulla pubblicità e le relative sopratasse, le quali [...]
Art. 28.      L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, pene pecuniarie e sopratasse, previste dal presente decreto si prescrive col decorso di cinque anni.
Art. 29.      Restano ferme, anche nei confronti della imposta sulla pubblicità per le inserzioni in giornali, riviste ed altre stampe, e per le trasmissioni radiofoniche e televisive le disposizioni [...]
Art. 30.      Sono abrogate le disposizioni relative agli avvisi al pubblico in genere, alle inserzioni pubblicitarie sui giornali, riviste ed altre stampe, alle proiezioni pubblicitarie cinematografiche di [...]
Art. 31.      Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° agosto 1954.


§ 95.9.2 - D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342. [1]

Nuove norme sulla imposta di pubblicità. [2]

(G.U. 28 giugno 1954, n. 145, S.O.).

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

     Art. 1.

     La pubblicità, attuata con qualsiasi mezzo, per qualsiasi fine e con qualsiasi forma nel territorio della Repubblica, è soggetta ad una speciale imposta nella misura e nei modi previsti dal presente decreto.

 

          Art. 2.

     L'imposta di cui al precedente articolo è fissa, graduale o proporzionale.

     L'imposta fissa colpisce in un'unica misura la pubblicità di una determinata specie con riguardo soltanto alla natura di essa.

     L'imposta graduale è stabilita in una misura che varia secondo il numero, le dimensioni, la durata ed altri elementi connaturali all'oggetto imponibile.

     L'imposta proporzionale è ragguagliata, mediante una percentuale costante, al corrispettivo della pubblicità.

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta proporzionale, le frazioni dell'imponibile inferiori alle cento lire si considerano come un centinaio intero.

     Gli importi dovuti a titolo d'imposta fissa o graduale e le aliquote d'imposta proporzionale sono stabiliti per ciascuna specie di pubblicità nell'annessa tariffa (allegato A).

 

          Art. 3.

     La imposta sulla pubblicità si corrisponde o in modo ordinario con l'applicazione di marche da bollo o in modo straordinario con l'applicazione del bollo a punzone da parte degli Uffici del registro o in modo virtuale mediante pagamento del tributo agli stessi Uffici.

     Le marche debbono essere annullate direttamente dagli interessati con la data scritta oppure impressa con perforazione o con bollo ad inchiostro grasso o copiativo parte sul foglio e parte sulla marca.

     La marca deve essere apposta sulla parte visibile del foglio.

     L'apposizione del bollo a punzone viene eseguita dagli Uffici del registro a ciò autorizzati.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a determinare con proprio decreto la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi di uno speciale bollo a punzone e di speciali marche da servire esclusivamente per la riscossione della imposta sulla pubblicità.

     Alla distribuzione ed alla vendita delle predette marche si applicheranno le norme vigenti in materia di distribuzione e vendita di valori bollati.

 

          Art. 4.

     E' vietato:

     1) di scrivere sull'impronta del bollo a punzone;

     2) di scrivere sulla marca tranne che per eseguirne l'annullamento nei casi e nei modi previsti;

     3) di applicare la marca non intiera o composta di parti di una o diverse marche e di applicare marche che portino tracce di precedente uso;

     4) di apporre ed annullare le marche in luogo ed in modo diverso da quello prescritto.

 

          Art. 5.

     L'imposta prevista dal presente decreto non è compresa nell'abbonamento alle tasse ed imposte indirette sugli affari del quale fruiscono a norma delle vigenti disposizioni, taluni istituti ed enti.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AVVISI AL PUBBLICO

 

          Art. 6.

     La imposta sugli avvisi fatti su carta o cartone e sulle decalcomanie e vetrofanie si corrisponde, giusta le prescrizioni della annessa tariffa (allegato A), a mezzo di marche o di bollo a punzone.

 

          Art. 7.

     Per gli avvisi, tabelle e targhe fatti mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta e per gli avvisi luminosi o illuminati l'imposta prevista dalla tariffa (allegato A) è dovuta trimestralmente in base ad apposita denunzia da presentarsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione gli avvisi devono essere affissi o esposti.

     La denunzia deve contenere il numero, l'oggetto e le dimensioni degli avvisi, il luogo e la durata della affissione o esposizione.

     Per la pubblicità effettuata in più circoscrizioni di Uffici del registro la denunzia di cui sopra potrà essere presentata all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno domicilio o sede coloro che intendono affiggere o esporre gli avvisi, tabelle e targhe.

     In tal caso alla denunzia deve essere allegato l'elenco dei Comuni nei quali viene eseguita la pubblicità, con l'indicazione del numero e delle dimensioni degli avvisi da affiggere o da esporre in ciascun Comune, specificando il numero degli avvisi la cui affissione o esposizione deve essere autorizzata dalle Amministrazioni comunali e quelli per i quali tale autorizzazione non sia richiesta.

     Per la pubblicità concessa o effettuata dalle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e della Azienda nazionale autonoma delle strade statali, la denunzia deve essere presentata dalle dette Amministrazioni e deve contenere l'indicazione del numero complessivo e delle dimensioni degli avvisi, tabelle e targhe da affiggere o da esporre. L'imposta, è dovuta dalle stesse Amministrazioni anche per la pubblicità eseguita per conto di terzi, con diritto di rivalsa verso il committente.

 

          Art. 8.

     La denunzia di cui all'articolo precedente è fatta in duplice esemplare sugli appositi stampati forniti dall'Amministrazione finanziaria.

     Essa deve essere presentata anteriormente all'inizio della pubblicità e vale per il trimestre in corso. Per trimestri s'intendono i periodi dell'anno che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre, dal 1° ottobre al 31 dicembre.

     Il pagamento della imposta deve essere effettuato al momento della presentazione della denunzia.

     Gli estremi della quietanza di pagamento devono annotarsi su entrambi gli esemplari della detta denunzia, di cui uno viene restituito al denunziante. Questi deve conservarlo finchè dura l'esposizione degli avvisi e deve esibirlo ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti incaricati dell'accertamento delle trasgressioni alle norme del presente decreto.

     Ove negli ultimi dieci giorni del trimestre non venga data disdetta al competente Ufficio del registro, la denunzia s'intende tacitamente rinnovata ed il pagamento dell'imposta deve essere eseguito entro i primi dieci giorni di ciascun trimestre.

     E' consentito il pagamento anticipato dell'imposta per l'intero anno solare e non ne è ammesso il rimborso ove la pubblicità venga a cessare per qualsiasi causa nel periodo per il quale il tributo è stato corrisposto.

 

          Art. 9.

     Per gli avvisi distribuiti a scopo pubblicitario - volanti, a mano o per posta - l'imposta si corrisponde mediante denunzia in doppio esemplare, da presentarsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione è domiciliata la persona o ha sede la ditta nel cui interesse è fatta la distribuzione e prima che questa si effettui. La denunzia deve contenere l'indicazione del numero e dell'oggetto degli avvisi nonchè la durata della distribuzione e deve essere corredata, per gli avvisi stampati o litografati, dal bollettino o buono di consegna rilasciato dalla tipografia.

     Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato al momento della presentazione della denunzia.

     Un esemplare della denunzia, munito degli estremi della quietanza di pagamento dell'imposta, deve essere restituito al denunziante perchè questi possa provare, durante e dopo la distribuzione, di avere assolto il tributo.

     Con le stesse modalità di cui ai precedenti comma si corrisponde l'imposta per la pubblicità effettuata da aerei con lancio di manifestini o di oggetti pubblicitari, con avvisi o disegni fumogeni, striscioni e simili.

 

          Art. 10.

     Per la pubblicità stampata o stampigliata su bollette, biglietti e ricevute di pubblici servizi, schede di giuochi pronostici, carte da giuoco, scatole di fiammiferi, pacchetti di sigari e sigarette ed altri generi di monopolio, moduli della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonchè quella stampigliata a cura della detta Amministrazione sulla corrispondenza, l'imposta di cui all'art. 7, lettera b) della tariffa (allegato A) è dovuta in base a denunzia da presentarsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione ha domicilio o sede la persona, ente o impresa assuntrice della pubblicità.

     La denunzia, da farsi in doppio esemplare, si presenta a trimestri maturati entro venti giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

     L'imposta è dovuta dal detto assuntore della pubblicità sul corrispettivo fatturato per la pubblicità stessa, con diritto di rivalsa verso il committente.

     Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito al momento della presentazione della denunzia, un esemplare della quale deve essere restituito al denunziante che deve conservarlo per il periodo di anni cinque.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INSERZIONI NEI GIORNALI, RIVISTE ED ALTRE STAMPE

 

          Art. 11.

     L'imposta per la pubblicità a mezzo di inserzioni a pagamento in giornali, riviste ed altre stampe è dovuta dall'editore o dalla ditta, impresa o società pubblicitaria che provvede all'inserzione con diritto di rivalsa verso il committente.

     Essa è commisurata all'importo riscosso per la prestazione pubblicitaria e, per le inserzioni eseguite in reciprocità, all'importo equivalente calcolato in base al prezzo di tariffa.

     Tali importi devono risultare da appositi e distinti bollettari a madre e figlia.

     Le matrici dei bollettari devono essere conservate per anni cinque e devono essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria muniti di apposita tessera di riconoscimento.

     Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità per l'uso dei bollettari.

 

          Art. 12.

     Per i giornali quotidiani può essere consentito l'uso contemporaneo di più di uno dei bollettari di cui al precedente art. 11.

     L'autorizzazione è accordata dall'Intendenza di finanza su domanda della Direzione del giornale o della società assuntrice della pubblicità.

 

          Art. 13.

     Nei giornali e nei periodici che si pubblicano almeno una volta la settimana devono essere riprodotte in ogni numero le tariffe del costo delle inserzioni.

     Per le pubblicazioni diverse da quelle di cui sopra non è fatto obbligo di pubblicare le tariffe ma queste dovranno essere, dai rispettivi editori, notificate all'Ufficio del registro competente entro dieci giorni dall'inizio della pubblicazione. Le variazioni nelle tariffe devono, del pari, essere notificate entro dieci giorni dalla loro entrata in vigore.

 

          Art. 14.

     La imposta sulle inserzioni nei giornali, riviste ed altre stampe deve essere corrisposta in modo virtuale presso l'Ufficio del registro del Comune ove vengono effettuate le pubblicazioni, mediante denunzia trimestrale.

     La denunzia, da farsi in doppio esemplare, si presenta a trimestri maturati, entro venti giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, e deve indicare distintamente gli importi delle somme risultanti dai bollettari di cui ai precedenti articoli 11 e 12.

     Il pagamento deve essere eseguito all'atto della presentazione della denunzia.

     Ove l'imponibile annuo superi i cinquecento milioni di lire è in facoltà del Ministro per le finanze di autorizzare il pagamento della imposta in base a liquidazione provvisoria soggetta a conguaglio.

     Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma gli interessati debbono presentare apposita domanda, dichiarando, in via presuntiva, le somme che dovranno essere riscosse nel corso dell'anno per inserzioni pubblicitarie.

     Sulla base della dichiarazione presentata ed a seguito della autorizzazione ministeriale, l'Ufficio del registro competente procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

     Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta gli interessati devono entro il mese di gennaio presentare all'Ufficio del registro una dichiarazione attestante le somme riscosse nell'anno precedente. L'Ufficio procede alla liquidazione definitiva della imposta dovuta per il detto anno conteggiando le differenze a debito o a credito degli interessati, nella rata trimestrale scadente il 31 marzo, e, occorrendo, in quella successiva.

     Tale liquidazione, ragguagliata ad anno, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione della imposta per l'anno in corso.

     L'autorizzazione di cui al precedente articolo è concessa a tempo indeterminato e si intende revocata ove l'imponibile definitivo non superi i cinquecento milioni di lire. Qualora gli interessati intendano rinunziare alla autorizzazione dovranno darne notificazione scritta all'Ufficio 20 del registro entro il 31 dicembre.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICITA' CINEMATOGRAFICA,

RADIOFONICA, TELEVISIVA E AMBULANTE

 

          Art. 15.

     L'imposta per la pubblicità a mezzo proiezioni cinematografiche è dovuta da chiunque si assume l'obbligo di provvedere alla proiezione sia direttamente che a mezzo di terzi con diritto di rivalsa verso il committente.

     Essa è commisurata al corrispettivo della proiezione pubblicitaria che deve risultare da appositi bollettari a madre e figlia.

     Detti bollettari devono essere vidimati, prima di essere posti in uso, dall'Ufficio del registro, che deve attestare sull'ultima pagina di essi il numero delle bollette che li compongono.

     L'imposta è liquidata e riscossa con le norme del titolo III in quanto applicabili.

     A tal fine, dal bollettario devono risultare fra l'altro l'oggetto, le caratteristiche e le dimensioni del film pubblicitario.

     Su questo deve essere fatto apporre a cura del responsabile del pagamento dell'imposta, il numero e la data della bolletta e il nome e la sede della ditta che ha rilasciato la bolletta stessa.

 

          Art. 16.

     L'imposta per la pubblicità radiofonica e televisiva è dovuta da chiunque assume l'obbligo di provvedere alla pubblicità sia direttamente che a mezzo di terzi, con diritto di rivalsa verso il committente.

     Essa è liquidata e corrisposta con l'osservanza delle norme previste al titolo III, in quanto applicabili.

     La denunzia ed il versamento dell'imposta devono essere eseguiti all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'assuntore della pubblicità. Qualora questi sia un ente od una società avente filiali o succursali, la denunzia ed il pagamento dell'imposta possono essere eseguiti all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione trovasi la filiale o succursale.

 

          Art. 17.

     Per la pubblicità ambulante prevista dall'art. 11, n. 1 della annessa tariffa (allegato A), l'imposta si corrisponde in modo virtuale in base a denunzia da presentarsi in duplice esemplare all'Ufficio del registro del Comune dove si effettua la pubblicità o del domicilio del richiedente e sempre prima dell'inizio della pubblicità stessa.

     Il pagamento dell'imposta si effettua al momento della presentazione della denunzia, un esemplare della quale viene restituito al richiedente con gli estremi dell'avvenuto pagamento.

     Per la pubblicità ambulante effettuata a mezzo di autoveicoli, l'imposta prevista dall'art. 11, n. 2 dell'annessa tariffa (allegato A), si corrisponde in modo virtuale in base a denunzia da presentarsi all'Ufficio del registro del distretto ove risiede il denunziante. L'Ufficio liquida e riscuote l'imposta rilasciando apposita bolletta per ogni autoveicolo.

     Per la presentazione della denunzia e per il pagamento della imposta si osservano le norme del precedente art. 8.

     Per la pubblicità effettuata con autoveicoli o con veicoli a trazione animale, il conducente deve fornire la prova del pagamento dell'imposta ad ogni richiesta degli organi cui è devoluto l'accertamento delle violazioni.

 

Titolo V

ESAZIONE COATTIVA - ESENZIONI - SANZIONI - ACCERTAMENTO

DELLE VIOLAZIONI - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

E GIUDIZIARIO - PRESCRIZIONE.

 

          Art. 18.

     Per la riscossione coattiva dell'imposta prevista dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nella legge sull'imposta di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.

 

          Art. 19.

     Sono esenti dalla imposta prevista dal presente decreto i mezzi pubblicitari indicati nella annessa tabella (allegato B).

 

          Art. 20.

     Chiunque affigga od esponga al pubblico avvisi, manifesti od altri mezzi pubblicitari, per i quali è prescritto il pagamento dell'imposta con marche o bollo a punzone, senza il pagamento dell'imposta medesima o con pagamento di imposta insufficiente, è punito con una pena pecuniaria da 4 a 10 volte l'imposta dovuta col minimo di L. 500 per ogni avviso, manifesto od altro singolo mezzo pubblicitario.

     Chiunque fuori delle ipotesi previste dal precedente comma non osservi obblighi, divieti o prescrizioni del presente decreto e dell'annessa tariffa (allegato A) è punito, per ciascuna infrazione, con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000.

     Nei casi in cui sia prescritto o consentito il pagamento in modo virtuale, si applicano:

     1) per la omessa o tardiva denunzia una sopratassa eguale a sei decimi dell'imposta;

     2) per la infedele denunzia una sopratassa eguale ai sei quinti della imposta;

     3) per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza una sopratassa pari al 12% dell'imposta.

     Le sopratasse di cui ai nn. 1 e 3 del comma precedente, eccettuata quella per infedele denunzia, sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito.

 

          Art. 21.

     Nei casi di falsificazione, di contraffazione e di alterazione delle marche, dei bolli a punzone e delle attestazioni di pagamento dell'imposta in modo virtuale, oltre le sanzioni previste dal Codice penale in materia di valori bollati, si applicano la pena pecuniaria e le sopratasse stabilite nel precedente articolo per il mancato pagamento dell'imposta, ove questa sia dovuta.

     Le pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale, si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia valori bollati o contrassegni di bollo precedentemente usati.

 

          Art. 22.

     Sono obbligati solidalmente, oltre che al pagamento del tributo, alla corresponsione delle pene pecuniarie e delle sopratasse comminate per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto:

     1) per gli avvisi esposti al pubblico nell'interno o all'esterno dei negozi ed esercizi, gli esercenti ed i terzi per conto dei quali la pubblicità viene effettuata;

     2) per gli avvisi su materia diversa dalla carta e per quelli luminosi o illuminati i proprietari dei beni immobili o mobili sui quali gli avvisi stessi sono affissi od esposti e i terzi per conto dei quali la pubblicità viene effettuata;

     3) per le inserzioni pubblicitarie in giornali, riviste ed altre stampe l'editore e l'assuntore della pubblicità;

     4) per le proiezioni pubblicitarie cinematografiche l'esercente del locale ove viene eseguita la proiezione e l'assuntore della pubblicità;

     5) per le trasmissioni pubblicitarie radiofoniche e televisive l'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni e della televisione e l'assuntore della pubblicità;

     6) per tutte le altre forme di pubblicità le ditte, gli enti e le imprese concessionarie che effettuano pubblicità per conto di terzi ed i loro committenti.

     Fino a prova contraria si presumono committenti le persone, ditte, società o imprese cui la pubblicità si riferisce.

     Resta esclusa la responsabilità solidale del committente quando la pubblicità venga concessa o effettuata dalle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, dalla Azienda nazionale autonoma delle strade statali e nei casi di cui al precedente art. 10.

 

          Art. 23.

     Nel caso in cui non venga effettuato nei termini prescritti dal presente decreto e dall'annessa tariffa (allegato A) il pagamento della imposta dovuta sugli avvisi fatti con qualsiasi mezzo diverso dalla carta e sugli avvisi luminosi o illuminati, l'Amministrazione finanziaria può far rimuovere, cancellare o distruggere, gli avvisi stessi, ponendo a carico dei contribuenti e delle persone solidalmente obbligate ai sensi dell'articolo 22 non solo la pena pecuniaria o la sopratassa, ma anche le spese occorse per la rimozione, cancellazione o distruzione.

 

          Art. 24.

     Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle trasgressioni contemplate nel presente decreto, si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti norme generali per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie.

     Agli effetti degli articoli 31 e 34 della stessa legge, l'accertamento delle violazioni è anche demandato ai funzionari dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari i quali hanno diritto di accedere nei luoghi ove sono esposti avvisi al pubblico ovvero venga comunque effettuata della pubblicità. All'uopo essi debbono essere muniti di una speciale tessera di riconoscimento.

 

          Art. 25.

     Ai funzionari ed agli agenti accertatori delle violazioni al presente decreto compete sul prodotto netto della pena pecuniaria riscossa la compartecipazione nella misura stabilita dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

 

          Art. 26.

     I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative alla applicazione delle imposte e sopratasse previste dal presente decreto sono decisi dall'Intendente di finanza. Contro tali decisioni, se l'ammontare controverso delle imposte e sopratasse superi L. 50.000, è ammesso ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione. Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'Intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del Codice di procedura civile.

     Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

 

          Art. 27.

     E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorità giudiziaria le controversie riguardanti l'imposta sulla pubblicità e le relative sopratasse, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente articolo.

     Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

     Quando l'azione giudiziaria sia promossa senza che sia stato presentato ricorso in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione di questo, l'Amministrazione non può essere condannata al rimborso delle spese di lite neanche in caso di soccombenza.

 

          Art. 28.

     L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, pene pecuniarie e sopratasse, previste dal presente decreto si prescrive col decorso di cinque anni.

     L'azione del contribuente per la restituzione delle imposte indebitamente pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni pecuniarie si prescrive col decorso di un anno dal giorno dell'effettuato pagamento.

     Non è ammessa, per qualsiasi motivo, la restituzione dell'imposta corrisposta con marche o bollo a punzone.

     Sulle istanze di rimborso decide definitivamente in via amministrativa l'Intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio che ha introitato l'imposta, quando l'importo della imposta medesima non supera L. 50.000 ed il Ministro per le finanze negli altri casi.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 29.

     Restano ferme, anche nei confronti della imposta sulla pubblicità per le inserzioni in giornali, riviste ed altre stampe, e per le trasmissioni radiofoniche e televisive le disposizioni previste, in materia di bollo, dalla legge 7 aprile 1930, n. 456, e successive modificazioni, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

 

          Art. 30.

     Sono abrogate le disposizioni relative agli avvisi al pubblico in genere, alle inserzioni pubblicitarie sui giornali, riviste ed altre stampe, alle proiezioni pubblicitarie cinematografiche di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni e disposizioni.

     Resta fermo peraltro l'obbligo della conservazione dei documenti posti in essere per l'applicazione delle dette disposizioni, per il periodo di tempo ivi stabilito.

     Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscono del pagamento della imposta di bollo in modo virtuale in base a denunzia od abbonamento, gli Uffici del registro, ferme restando per i rispettivi periodi di validità le denunzie presentate e le convenzioni di abbonamento stipulate, procederanno ad una nuova liquidazione della imposta tenendo conto delle aliquote risultanti dalla precedente e dalla nuova tariffa per il periodo per il quale sono state rispettivamente in vigore. Il supplemento d'imposta sarà ripartito in parti uguali, fra le rate ancora, da scadere.

     Gli avvisi su carta o cartone esposti al pubblico entro il 31 luglio 1954, non potranno continuare a rimanere esposti se non venga pagato il complemento di imposta, entro il 31 agosto 1954, mediante applicazione di marche o bollo a punzone. Sono esclusi dall'obbligo dell'integrazione le decalcomanie, le vetrofanie ed i manifesti incollati.

 

          Art. 31.

     Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° agosto 1954.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Allegato A

     (Omissis).

 

 

Allegato B

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Il presente decreto cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 1973 per effetto dell'art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.