§ 98.1.47794 - Circolare 20 giugno 2005, n. 23/2005 .
Modifiche all'ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/06/2005
Numero:23

§ 98.1.47794 - Circolare 20 giugno 2005, n. 23/2005 .

Modifiche all'ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente.

 

Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Area INA - SAIA.

 

Ai 

Prefetti della Repubblica 

 

Loro sedi 

Al 

Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta 

 

11100 Aosta 

Al 

Commissario del Governo della Provincia 

 

autonoma di Trento 

 

38100 Trento 

Al 

Commissario del Governo della Provincia 

 

autonoma di Bolzano 

 

39100 Bolzano 

e, p. c.: Al 

Presidente della Commissione di coordinamento 

 

della Valle d'Aosta 

 

11100 Aosta 

Al 

Commissario del Governo nella Regione Friuli -  

 

Venezia Giulia 

 

34100 Trieste 

Al 

Commissario dello Stato nella Regione Siciliana 

 

90100 Palermo 

Al 

Rappresentante del Governo nella Regione Sarda 

 

09100 Cagliari 

All' 

Associazione nazionale dei Comuni d'Italia 

 

Via dei Prefetti, 46 

 

00186 Roma 

All' 

Unione Province italiane 

 

Piazza Cardelli, 4 

 

00186 Roma 

All' 

U.N.C.E.M. 

 

Via Palestro, 30 

 

00185 Roma 

 

 

L'art. 1 novies della legge 31 maggio 2005, n. 88 identifica l'INA quale strumento della funzione di vigilanza anagrafica il cui esercizio è demandato a questo Ministero e, segnatamente, alle SS.LL. Al fine di consentirne il corretto utilizzo, la norma richiamata impone ai Comuni di alimentarlo con tutti i dati anagrafici in possesso e di aggiornarlo costantemente al fine di rendere i dati in esso contenuti sempre aderenti alla realtà territoriale.

Tale norma si collega all'art. 7-vicies ter, comma 2 della legge 31 marzo 2005, n. 43 il quale dispone che, dal 1° gennaio 2006, la carta di identità su supporto cartaceo è sostituita, in caso di primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, imponendo ai Comuni che non vi abbiano ancora ottemperato, a provvedere «entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (C.N.S.D.) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno».

Come si è avuto modo di informare le SS.LL. con precedenti direttive, la legge 28 febbraio 2001, n. 26 ha istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle Anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione statale di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.

L'INA è l'infrastruttura nazionale di riferimento dei Comuni, delle Prefetture e delle pubbliche Amministrazioni per la individuazione del Comune di residenza dei cittadini italiani e stranieri iscritti all'Anagrafe.

Il continuo e costante aggiornamento dell'INA è garantito dalle comunicazioni di variazione anagrafica inviate dai Comuni, tramite il SAIA (Sistema di accesso ed interscambio anagrafico).

Il SAIA consente ai Comuni di scambiare telematicamente, tra loro e con le altre pubbliche Amministrazioni locali e centrali, le variazioni anagrafiche, garantendo la certificazione dei dati anagrafici e l'utilizzo di procedure condivise a livello nazionale.

A titolo esemplificativo, si evidenziano i principali vantaggi che derivano dalla integrazione delle anagrafi comunali nel sistema INA - SAIA:

- emissione C.I.E.,

- semplificazione/accelerazione procedimenti stato civile, elettorale, statistica,

- riduzione, eliminazione procedimento di confronto censimento popolazione e abitazioni/anagrafe,

- riduzione dei possibili errori anagrafici,

- riduzione dei tempi necessari per la gestione delle pratiche migratorie,

- riduzione dei tempi necessari per la erogazione di alcuni servizi ai cittadini.

In tale contesto normativo, si rendono necessarie una serie di operazioni a carico dei Comuni che sono descritte nell'allegato tecnico alla presente circolare, al fine di informatizzare le anagrafi, predisporre i necessari collegamenti all'INA, popolare l'Indice con i dati anagrafici, allineando i codici fiscali con l'Agenzia delle entrate, ed, infine, tenere costantemente aggiornati tali dati, inviando le necessarie variazioni anagrafiche all'INA.

A tal fine, si richiama la cortese attenzione delle SS.LL. sulla particolare delicatezza, nel contesto appena richiamato, della funzione di sostegno e vigilanza sull'attività dei Comuni, che dovrà essere assicurata dalle Prefetture, a livello provinciale. Elementi di conoscenza sull'attività dei Comuni potranno essere raccolti nell'ambito degli approfondimenti svolti dai gruppi di lavoro costituiti presso le Prefetture e, se del caso, attraverso le Conferenze permanenti.

Vorranno essere, pertanto, adottate dalle SS.LL. tutte le iniziative, anche di ordine ispettivo e sostitutivo, utili a garantire l'esatto svolgimento della funzione anagrafica ,delegata ai signori Sindaci, nonché il monitoraggio, a cadenza mensile, dello stato di avanzamento dei lavori, delle azioni da realizzare e delle eventuali "criticità" rilevate.

A tale scopo, si Comunica che sul sito web di questo Dipartimento - Direzione centrale per i Servizi demografici (www.servizidemografici.interno.it) - è disponibile nell'Area INA SAIA la funzione che abilita il Dirigente dell'Area Enti locali a verificare lo stato di avanzamento dell'attività dei Comuni della propria provincia e la funzione di controllo e gestione dei disallineamenti fra dati anagrafici e quelli relativi ai codici fiscali.

In particolare, i Signori Prefetti avranno cura di verificare che i Comuni svolgano, nei tempi previsti dall'Allegato tecnico, i seguenti adempimenti :

1) nomina del responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D. (punto 3 dell'allegato);

2) attivazione della Porta di accesso ai servizi applicativi del C.N.S.D. (punto 6 dell'Allegato tecnico);

3) attivazione del collegamento all'INA (punto 8 dell'Allegato tecnico);

4) popolamento ed aggiornamento dell'INA (punto 9 dell'Allegato tecnico.

Il regolamento di gestione dell'INA, già previsto dalla richiamata legge 28 febbraio 2001, n. 26, e sostituito dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, la cui adozione da parte del Ministero dell'interno sarà tempestivamente comunicata alle SS.LL., completerà il quadro normativo relativo all'utilizzo delle informazioni presenti in INA da parte dei soggetti autorizzati all'accesso.

Il Capo Dipartimento

Malinconico

 

 

Allegato

Allegato tecnico

Ai sensi del presente allegato tecnico si intende:

a) per "S.S.C.E." il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei documenti di identità elettronica;

b) per "C.N.S.D.": il Centro Nazionale dei Servizi Demografici del Ministero dell'interno costituito con il decreto del Ministro dell'interno del 23 aprile 2002;

c) per "I.N.A.": l'Indice nazionale delle anagrafi previsto dall'articolo 1 comma 4 della legge 24 dicembre 1954 n. 128, come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, sostituito dall'articolo 1-novies della legge 31 maggio 2005, n. 88;

d) per "SAIA" : il sistema di accesso di interscambio anagrafico;

e) per "AIRE" : L'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero;

f) per Backbone C.N.S.D.: la dorsale di sicurezza e certificazione del C.N.S.D. per l'accesso ai servizi applicativi del C.N.S.D., tra cui i servizi di convalida e di aggiornamento dell'INA;

g) per Backbone AIRE: la dorsale di sicurezza e certificazione per l'accesso al servizio AIRE;

h) per "SPC": il Sistema Pubblico di Connettività di cui al decreto legislativo n. 42 del 28 febbraio 2005;

i) per "Porta di accesso ai domini applicativi del C.N.S.D.": la Porta di accesso, attraverso il Backbone C.N.S.D., ai servizi del C.N.S.D. secondo standard SPC;

j) per "Porta di accesso": una "Porta di accesso ai domini applicativi del C.N.S.D.";

k) per "Porta di accesso del Comune": la "Porta di accesso ai domini applicativi del C.N.S.D." situata presso il Comune;

l) per "Porta di accesso della Prefettura": la "Porta di accesso ai domini applicativi del C.N.S.D." situata presso la Prefettura;

m) per "Domini applicativi": i domini applicativi del C.N.S.D. ovvero l'insieme dei servizi applicativi riferiti ad un'area (INA, SAIA, AIRE, Stato civile, etc.);

n) per "Servizi applicativi": i sevizi applicativi dei singoli domini applicativi del C.N.S.D. (servizi INA, servizi SAIA, servizi AIRE, servizi Stato civile, etc. );

o) per "Quantità di sicurezza, certificazione ed attivazione": le credenziali digitali e i software di sicurezza, monitoraggio e allarmi forniti dal Ministero dell'interno;

p) per "Sito": il sito Web della Direzione centrale per i Servizi demografici accedibile all'indirizzo Internet www.servizidemografici.interno.it ;

q) per "Area privata del Sito": l'Area privata accedibile all'indirizzo Internet www.servizidemografici.interno.it/sitoCSND/pagina.do ;

r) per "Busta di e-gov": il formato comune di interscambio tra porte di dominio di enti diversi;

s) per "Protocollo Xml-Soap": il protocollo di trasporto della busta di e-gov che uniforma i messaggi scambiati con la Porta di accesso;

t) per "Protocollo post http Xml": la trasmissione di un evento in formato Xml alla Porta di accesso;

u) per "AE": l'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e finanze;

v) per "SIATEL": il sistema telematico di accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate.

 

 

Punto 1

Regole tecniche

1. Il Ministero fornisce ai Comuni, su supporto tecnologico-informatico di archiviazione le "Regole tecniche per l'accesso ai domini applicativi del C.N.S.D." e le relative "Quantità di sicurezza, attivazione e certificazione", come specificato nel successivo punto 5, da osservare per attivare i necessari collegamenti all'INA presso il C.N.S.D., tramite Porta di accesso al fine di consentire il rilascio della Carta di identità elettronica ai sensi dell'art. 7-vicies ter della legge n. 43 del 2005.

2. Le regole tecniche e di sicurezza sopra menzionate sono soggette a revisione annuale da parte del Ministero dell'interno.

 

 

Punto 2

Collegamento al C.N.S.D.

Per l'attivazione del collegamento al C.N.S.D., i Comuni attuano la seguente procedura operativa:

a) nomina del responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D.;

b) allineamento dei codici fiscali con gli archivi dell'Anagrafe tributaria;

c) attivazione e gestione delle "quantità di sicurezza, certificazione ed attivazione" fornite dal Ministero dell'interno;

d) predisposizione ed attivazione della Porta di accesso del Comune;

e) attivazione dei sistemi comunali per l'accesso ai servizi applicativi del C.N.S.D.;

f) attivazione del collegamento all'INA tramite Porta di accesso del Comune;

g) popolamento dell'INA;

h) aggiornamento costante dell'INA.

I suddetti punti vengono di seguito esplicitati.

 

 

Punto 3

Nomina del Responsabile

1. Il Sindaco è il Responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D.

2. Egli può delegare tale responsabilità ad un funzionario comunale, segnalandone il nominativo al Ministero dell'interno e alla Prefettura, secondo le modalità in indicate sul sito, entro il 31 luglio 2005.

3. Ove il Sindaco abbia provveduto alla nomina del "Responsabile del Comune autorizzato all'attivazione del servizio di connessione al backbone applicativo Indice nazionale Anagrafi" lo stesso può assumere anche il ruolo di Responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D. a meno che non venga comunicato dal Sindaco un diverso nominativo entro il 31 luglio 2005.

4. Il Ministero dell'interno, a partire dal 31 luglio 2005, provvede ad inviare al Sindaco le "quantità di sicurezza, certificazione ed attivazione" necessarie a:

a) abilitare la Porta di accesso;

b) predisporre ed attivare i sistemi comunali per l'accesso ai servizi applicativi del C.N.S.D.;

c) attivare il collegamento all'INA tramite Porta di accesso ;

d) il Sindaco, acquisite le "quantità di sicurezza, certificazione ed attivazione" può trasferirle al delegato per gli adempimenti di competenza.

5. Il Sindaco e il suo delegato per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D., ricevute le "quantità di sicurezza, certificazione ed attivazione", sono responsabili della correttezza della procedura di attivazione e di utilizzo della Porta di accesso e di tutti i sistemi comunali che accedono ai servizi applicativi del C.N.S.D. (sistemi per i servizi INA, etc.).

 

 

Punto 4

Allineamento dei codici fiscali con gli Archivi dell'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate

1. Il Comune entro la data del 30 settembre 2005 deve allineare i Codici Fiscali presenti presso la propria anagrafe (sia essa informatizzata ovvero in corso di informatizzazione) con i relativi archivi dell'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate.

2. Il Comune, nel procedimento di allineamento, svolgerà le seguenti operazioni:

a) attivazione del servizio SIATEL, tramite compilazione della modulistica disponibile sul sito www.agenziaentrate.it/servizi/servizi_telematici/siatel/siatel_comuni.htm;

b) invio dei moduli compilati all'Agenzia delle entrate, secondo la Regione di appartenenza e riceve la relativa password;

c) estrazione dalla propria anagrafe dei dati anagrafici dei cittadini residenti al fine di verificare la corrispondenza tra gli stessi e i codici fiscali, ivi compresi i dati anagrafici che non hanno associato un codice fiscale;

d) predisposizione di un file alfanumerico, secondo le specifiche definite dall'Agenzia delle entrate per i dati abbinati secondo il punto precedente;

e) invio, tramite SIATEL, del file alfanumerico all'Agenzia delle entrate per l'allineamento con l'Anagrafe tributaria;

f) ricezione del file alfanumerico aggiornato da Agenzia delle entrate con i codici fiscali allineati;

g) aggiornamento dell'anagrafe comunale con le corrispondenze tra dato anagrafico e codice fiscale allineato dall'Agenzia delle entrate;

h) inizio della fase di popolamento e di aggiornamento dell'INA, attraverso la Porta di accesso del Comune, connettendosi al C.N.S.D. - Servizio INA, inviando i dati anagrafici, secondo il formato Xml fornito dal Ministero dell'interno, eventualmente divisi in lotti;

i) gestione del disallineamento residuo: per tutti i casi di mancato allineamento da parte di Agenzia delle entrate del codice fiscale, iniziando una attività di recupero dei codici fiscali per le corrispondenze non assegnate da Agenzia delle entrate.

 

 

Punto 5

Quantità di sicurezza, attivazione e certificazione

1. Il Ministero dell'interno fornisce al Sindaco le "quantità di sicurezza, attivazione e certificazione" protette da opportune credenziali, su supporto tecnologico-informatico di archiviazione, che contiene i seguenti elementi:

a) credenziali digitali per l'identificazione univoca del Comune;

b) strumenti di sicurezza (agenti di controllo, monitoraggio e allarme, certificati digitali, dotazioni di servizio) richiesti per l'attivazione della Porta di accesso del Comune;

c) strumenti di sicurezza (certificati digitali, dotazioni di servizio) richiesti per l'attivazione delle postazioni comunali autorizzate all'accesso ai servizi applicativi del C.N.S.D., tramite Porta di accesso.

2. Il comune, dopo la presa in carico della "quantità di sicurezza, attivazione e certificazione", deve provvedere alla attenta e scrupolosa custodia della stessa.

Tali misure di sicurezza predisposte dovranno essere coerenti con il Piano di sicurezza comunale, da adottarsi ex articolo 7-vicies ter della legge n. 43 del 2005.

3. Il responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D. deve immediatamente comunicare qualsiasi avvenimento che comprometta la sicurezza della "quantità di sicurezza, attivazione e certificazione", quali lo smarrimento, il furto e la manomissione del relativo supporto tecnologico-informatico di archiviazione, alla Prefettura ed al Ministero dell'Interno secondo quanto descritto nell'apposito modulo scaricabile dall'area privata del sito della Direzione centrale per i Servizi demografici.

 

 

Punto 6

Attivazione della Porta di accesso ai domini applicativi del C.N.S.D.

1. La Porta di accesso del Comune identifica il punto di accesso autorizzato, presente presso la struttura comunale, che consente la fruizione dei servizi erogati dal C.N.S.D.

La stessa rappresenta il punto di presa in carico delle comunicazioni provenienti dal Comune, non solo per i flussi relativi al costante aggiornamento INA, ma anche per gli altri servizi applicativi del C.N.S.D. (altri servizi anagrafici del C.N.S.D., flussi di emissione della CIE).Essa invia al C.N.S.D., tramite Backbone, tali Comunicazioni, inserite automaticamente in apposite "buste di e-gov" create dalla Porta stessa, conformemente alle modalità tecniche previste dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

La Porta di accesso consente, quindi, di certificare il punto di origine delle comunicazioni, individuando univocamente il Comune che si collega con il C.N.S.D.

Nessun altra modalità di Comunicazione è possibile tra Comune e C.N.S.D.

Ciascun Comune deve dichiarare la porta di accesso che utilizza per le comunicazioni con il C.N.S.D., con modalità telematiche che saranno pubblicate sul sito web del Ministero.

Essa deve essere attivata entro il 30 settembre 2005, per consentire poi al Comune di svolgere tutte le operazioni per il rilascio delle carte di identità elettronica.

2. La procedura di attivazione della Porta di accesso deve essere effettuata dal Responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D., utilizzando le credenziali e la "quantità di sicurezza, attivazione e certificazione" fornita dal Ministero dell'interno.

La procedura operativa si articola nelle seguenti fasi:

a) individuazione delle componenti hardware conformi alle regole tecniche e di sicurezza indicate dal Ministero su supporto tecnologico-informatico, di cui al punto 5, e pubblicate nell'area privata del sito;

b) configurazione dell'infrastruttura di rete comunale secondo le regole tecniche e di sicurezza indicate dal Ministero su supporto tecnologico-informatico e pubblicate nell'area privata del sito;

c) attivazione, a cura del Responsabile della sicurezza e, nel rispetto delle regole di sicurezza del C.N.S.D., della Porta di accesso del Comune. L'attivazione consta delle seguenti fasi:

i. abilitazione della Porta di accesso tramite "quantità di sicurezza, attivazione e certificazione", attivazione del canale Backbone del C.N.S.D., attivazione degli agenti di controllo monitoraggio e allarme, predisposizione del certificato digitale server per il colloquio secondo standard SSL (Secure Socket Layer) con i sistemi comunali;

ii. registrazione, presso il C.N.S.D., della Porta di accesso tramite "quantità di sicurezza, attivazione e certificazione";

iii. svolgimento di una prova di Comunicazione della Porta di accesso del Comune con il C.N.S.D., in termini di sicurezza e di dimensionamento dei flussi, tramite la dotazione di servizio fornita.

3. A seguito delle suddette fasi, il C.N.S.D. certifica la Porta di accesso del Comune in funzione dei risultati della prova di cui al punto precedente, trasmettendo apposita comunicazione sulla medesima porta;

4. Alla corretta conclusione delle fasi sopra descritte, la Porta di accesso del Comune si ritiene attivata e, quindi, è ritenuta un punto di accesso al C.N.S.D. riconosciuto ed autorizzato.

5. Il responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D. deve controllare la corretta attivazione della Porta di accesso , secondo le regole tecniche e di sicurezza riportate nella presente direttiva.

6. Per i piccoli Comuni, se l'unica postazione presente è la postazione attualmente usata per l'invio dei dati AIRE su Backbone AIRE, la stessa deve essere utilizzata, previa attivazione, secondo la procedura sopradescritta, come Porta di accesso del Comune mantenendo anche le attuali funzioni svolte per l'AIRE.

 

 

Punto 7

Abilitazione dei Sistemi anagrafici comunali ai servizi applicativi del C.N.S.D.

1. I sistemi anagrafici comunali devono accedere ai servizi anagrafici del C.N.S.D. esclusivamente tramite la Porta di accesso del Comune. La procedura per l'attivazione di un sistema anagrafico comunale è la seguente:

a) abilitazione e registrazione del sistema comunale alla Porta di accesso del Comune per lo specifico servizio applicativo del C.N.S.D. tramite "quantità di sicurezza, attivazione e certificazione": dal relativo supporto tecnologico-informatico, di cui al punto 5, fornito dal Ministero vengono scaricati sul sistema comunale i certificati digitali client forniti per l'abilitazione alla comunicazione, secondo standard SSL, del Comune stesso con la Porta di accesso del Comune;

b) svolgimento di una prova di Comunicazione della corretta configurazione dei canali di Comunicazione, secondo la dotazione di servizio fornita.

Le relative regole tecniche di dettaglio sono riportate nel supporto tecnologico-informatico di cui al punto 5.

2. Al termine delle fasi sopra descritte, il sistema comunale si ritiene attivato e, quindi, è autorizzato ad inviare le informazioni (secondo protocollo Xml Soap o Post http Xml) alla Porta di accesso del Comune che, creata la busta di e-gov relativa al servizio applicativo richiesto, le trasmette tramite Backbone al servizio applicativo del C.N.S.D. per cui è stata effettuata l'attivazione.

3. I formati Xml per la comunicazione tra sistema comunale e Porta di accesso sono forniti dal Ministero dell'interno secondo quanto previsto dal secondo capoverso del punto.

4. I sistemi comunali che accedono ai servizi del C.N.S.D. devono essere registrati presso la Porta di accesso.

5. Il responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al C.N.S.D., ha il compito di controllare l'attivazione e la registrazione dei sistemi comunali, secondo le reali esigenze.

6. I livelli di sicurezza relativi alla Porta di accesso sono certificati, sulla base degli standard internazionali, dal Ministero dell'interno.

 

 

Punto 8

Attivazione del collegamento all'INA

1. I sistemi comunali utilizzati per l'accesso all'INA, devono essere attivati per l'accesso al Servizio INA del C.N.S.D., tramite Porta di accesso, entro e non oltre il 31 ottobre 2005, coerentemente con il disposto della legge n. 43 del 31 marzo 2005.

2. I formati Xml che devono essere utilizzati per inviare le interrogazioni INA e gli aggiornamenti INA alla Porta di accesso, sono forniti e pubblicati dal Ministero dell'interno sull'area privata del sito.

 

 

Punto 9

Popolamento dell'INA

Entro il 31 ottobre 2005 il Comune, attraverso la Porta di accesso, si connette al servizio INA del C.N.S.D. ed invia i dati anagrafici allineati in base al dettato del punto 4, secondo il formato Xml fornito dal Ministero dell'interno, eventualmente divisi in lotti, per il popolamento dell'INA.

 

 

Punto 10

Aggiornamento dell'INA

A partire dal 1° novembre 2005 il Comune, quotidianamente, tramite la Porta di accesso, garantisce il costante aggiornamento dell'INA inviando le variazioni anagrafiche secondo il formato Xml fornito dal Ministero dell'interno.

 

 

Punto 11

Gestione del transitorio dell'INA

I Comuni che già provvedono ad aggiornare l'INA, utilizzando il Back-bone INA - SAIA, continuano ad inviare gli aggiornamenti secondo tale modalità sino all'attivazione della Porta di accesso nella data sopraindicata.

 

 

Punto 12

Call-center

I comuni, per le problematiche di ordine tecnico potranno rivolgersi ad un apposito call-center istituito presso il C.N.S.D. - Ministero dell'interno - Direzione centrale per i Servizi demografici - i cui riferimenti sono reperibili sul sito.

Qualora si trattasse di problematiche più squisitamente giuridico-normative, esse saranno rappresentate al Ministero dell'interno - Dirigente dell'Area INA - SAIA - e alle Prefetture che si potranno avvalere dei gruppi di lavoro all'uopo costituiti.