§ 27.6.147 - Legge 6 agosto 1984, n. 457.
Norme per il coordinamento della finanza della regione Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:06/08/1984
Numero:457


Sommario
Art. 1.      L'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 53 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dai [...]
Art. 3.      La modifica apportata con l'art. 1 della presente legge all'art. 49 dello statuto speciale attua il coordinamento di cui all'art. 12, punto 3, della legge 9 ottobre [...]
Art. 4.      Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1984
Art. 5.      Per i soli esercizi finanziari 1984 e 1985 le quote attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dei numeri 1 e 3 di cui al precedente art. 1 vengono ridotte a [...]
Art. 6.      Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 380 miliardi per l'anno 1984, 515 miliardi per l'anno 1985 e 680 miliardi per l'anno [...]


§ 27.6.147 - Legge 6 agosto 1984, n. 457.

Norme per il coordinamento della finanza della regione Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria.

(G.U. 14 agosto 1984, n. 223)

 

 

     Art. 1.

     L'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:

     1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

     4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

     5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

     6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

     7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

     La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 53 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dai seguenti:

     "La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

     A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

     Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute".

 

          Art. 3.

     La modifica apportata con l'art. 1 della presente legge all'art. 49 dello statuto speciale attua il coordinamento di cui all'art. 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e provvede sia al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative già trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, che al finanziamento degli oneri derivanti e dalle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, in sostituzione delle entrate di cui all'art. 7 dello stesso decreto, e dalle funzioni da trasferire in analogia alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

     Dal computo delle somme spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia in base alle predette disposizioni sono escluse quelle relative ai proventi erariali indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente art. 1 di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriori al 1° gennaio 1984.

     Le somme comunque corrisposte alla regione Friuli-Venezia Giulia in base alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, eccettuate quelle di cui all'art. 7, quarto comma, della stessa legge, successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1984, se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi, saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla regione medesima con la presente legge.

 

          Art. 5.

     Per i soli esercizi finanziari 1984 e 1985 le quote attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dei numeri 1 e 3 di cui al precedente art. 1 vengono ridotte a 3 decimi per l'anno 1984 ed a 3,5 decimi per l'anno 1985.

 

          Art. 6.

     Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 380 miliardi per l'anno 1984, 515 miliardi per l'anno 1985 e 680 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.