§ 26.1.31 – D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 84.
Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:26. Consumatore (tutela)
Capitolo:26.1 consumatore (tutela)
Data:25/02/2000
Numero:84


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura.
Art. 4.  Esenzioni.
Art. 5.  Sanzioni.
Art. 6.  Abrogazioni.
Art. 7.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 8.  Disposizione finale.


§ 26.1.31 – D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 84. [1]

Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi.

(G.U. 11 aprile 2000, n. 85).

 

     Art. 1. Definizioni.

     Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

     a) prezzo di vendita: il prezzo finale valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;

     b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

     c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;

     d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;

     e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;

     f) prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;

     g) commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale;

     h) consumatore: qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale.

 

          Art. 2. Campo di applicazione.

     1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.

     2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.

     3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.

     4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 4.

     5. Il presente decreto non si applica:

     a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

     b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;

     c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

 

          Art. 3. Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura.

     1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

     2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

     3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

     4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui in dette quantità sono generalmente ed abitualmente commercializzati taluni prodotti.

 

          Art. 4. Esenzioni.

     1. Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

     a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

     b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;

     c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

     d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;

     e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

     f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;

     g) prodotti di fantasia;

     h) gelati monodose;

     i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

     2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

 

          Art. 5. Sanzioni.

     1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente decreto è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogarsi con le modalità ivi previste.

 

          Art. 6. Abrogazioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

     a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della direttiva n. 79/581/CEE relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

     b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva n. 88/315/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

     c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva n. 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

 

          Art. 7. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Fino al 1° marzo 2002 l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura per i prodotti diversi dai prodotti commercializzati sfusi non si applica:

     a) alle attività di vendita sulle aree pubbliche;

     b) agli esercizi di vicinato, così come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che non effettuino la vendita dei prodotti con modalità di libero servizio, nei quali il commerciante, o altro personale alle sue dipendenze, assiste il consumatore nella scelta del prodotto;

     c) all'attività di vendita per asporto effettuata da esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

     2. Per novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è consentita, limitatamente ai prodotti già in circolazione, l'indicazione del prezzo per unità di misura su etichette, imballaggi e cataloghi predisposti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903 e al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78.

 

          Art. 8. Disposizione finale.

     1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 146 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.