§ 98.1.31299 - D.P.R. 30 marzo 2001, n. 173.
Regolamento recante modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in materia di caratteristiche [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/03/2001
Numero:173


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458
Art. 2.  Disposizione transitoria


§ 98.1.31299 - D.P.R. 30 marzo 2001, n. 173.

Regolamento recante modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in materia di caratteristiche delle decorazioni per le classi di onorificenze

(G.U. 17 maggio 2001, n. 113)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, che ha istituito l'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" ed ha disciplinato le onorificenze;

     Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, ed in particolare l'articolo 14 in base al quale le caratteristiche delle decorazioni per le classi di onorificenze sono specificate in distinti allegati;

     Ritenuta l'opportunità di rivedere e aggiornare tali caratteristiche, consentendo peraltro l'uso delle attuali insegne fino al loro esaurimento;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458

     1. L'articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, è sostituito dal seguente:

     "Art. 14. - Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178, sono specificate nell'allegato al presente decreto.".

     2. L'allegato al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, è sostituito dal seguente:

     "Allegato (previsto dall'articolo 14)

     A

     La decorazione di 1ª classe (Cavaliere di Gran Croce) è costituita da:

     1. una croce patente ritondata smaltata di bianco, filettata d'oro, della misura di mm 52, attraversante due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce è caricata al centro da uno scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro, recante, nel recto, l'emblema della Repubblica italiana d'oro e, all'interno della bordatura, la scritta in lettere lapidarie maiuscole romane al merito della repubblica; nel verso, l'effigie a sbalzo dell'Italia turrita d'oro e, all'interno della bordatura, le scritte in lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nella semiarea superiore patriae unitati, in quella inferiore civium libertati. La croce va appesa ad una fascia di seta dalla spalla destra al fianco sinistro. La fascia di mm 101 di altezza è verde bandiera con una lista di rosso per lato di mm 9. Il verde ed il rosso rappresentano i colori dell'Ordine;

     2. una placca del diametro di mm 85 a forma di raggiera convessa d'argento, costituita da otto gruppi di raggi ciascuno intagliati a punta di diamante, con sovrapposta al centro la croce uguale a quella già descritta. La placca si porta sul petto a sinistra.

     Le insegne di Gran Cordone hanno la placca di cui al punto 2. della lettera A) dorata; nei casi previsti, la decorazione dell'Ordine è appesa a un collare d'oro costituito da maglie di elementi mistilinei.

     Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di 1ª classe per le Signore, con l'unica differenza che la fascia è di 82 mm di altezza.

     B

     La decorazione di 2ª classe (Grande Ufficiale) è costituita da:

     1. una croce dalle stesse caratteristiche della decorazione di 1ª classe; essa va portata al collo appesa adun nastro dei colori dell'Ordine di mm 50 di altezza; con le due liste laterali di rosso di 4 mm ciascuna, poste come sub A);

     2. una placca del diametro di mm 80 a forma di raggiera convessa, costituita da quattro gruppi di raggi d'argento intagliati a punta di diamante e caricata al centro dalla croce dell'Ordine descritta sub A.

     La decorazione di 2ª classe per le Signore è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

     C

     La decorazione di 3ª classe (Commendatore) consiste nella sola croce appesa al nastro con i colori dell'Ordine da portarsi al collo, uguale a quella della 2ª classe.

     Per le Signore, la decorazione di 3ª classe è identica a quella descritta per gli uomini; essa va appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

     D

     La decorazione di 4ª classe (Ufficiale) consiste nella croce uguale a quella di 3ª classe, ma con i bracci dorati e della misura di mm 40, appesa ad un nastro con i colori dell'Ordine di mm 37 di altezza, con le due liste laterali di rosso di mm 3 ciascuna, poste come sub A); essa va portata appuntata al lato sinistro del petto.

     La decorazione di 4ª classe per le Signore è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra, appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

     E

     La decorazione di 5ª classe (Cavaliere) consiste nella croce uguale a quella di 4ª classe, ma con i bracci argentati, appesa al medesimo nastro; essa va portata appuntata al lato sinistro del petto.

     La decorazione di 5ª classe per le Signore è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.".

 

          Art. 2. Disposizione transitoria

     1. L'uso delle insegne dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", conformi al modello di cui all'allegato sostituito dal presente decreto, è consentito senza limitazione alcuna.