§ 70.2.5 - D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.
Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'ordine "Al merito della Repubblica Italiana" e la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.2 ordini
Data:13/05/1952
Numero:458


Sommario
Art. 1.      Le onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica Italiana" possono essere conferiti a cittadini italiani e a stranieri
Art. 2.      Le onorificenze da conferire secondo le particolari forme previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178, non possono superare nell'anno il quindicesimo del numero [...]
Art. 3.      Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei limiti stabiliti a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge, determina per ciascun anno, con proprio decreto, il numero massimo delle [...]
Art. 4.      Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun Ministero invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le segnalazioni individuali per il conferimento di onorificenze, corredate dagli atti [...]
Art. 5.      Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al cancelliere dell'Ordine le segnalazioni cui intende dar corso, perchè sia sentita la Giunta dell'Ordine ai sensi dell'art. 4, primo comma, [...]
Art. 6.      I decreti di concessione delle onorificenze, controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono inviati al cancelliere dell'Ordine, per la registrazione nell'albo dell'Ordine
Art. 7.      Gli insigniti possono far uso del titolo e della decorazione relativa soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione nell'albo dell'Ordine
Art. 8.      Qualora dopo la controfirma di un decreto di concessione e prima della registrazione, risultino gravi circostanze che sconsigliano il conferimento dell'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine [...]
Art. 9.      Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine non dà corso alla registrazione del decreto di concessione informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri; se la [...]
Art. 10.      Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, le onorificenze possono essere revocate solo per indegnità
Art. 11.      Nei casi previsti dagli articoli 28 e 29 del Codice penale, il cancelliere dell'Ordine dispone l'annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la [...]
Art. 12.      Del decreto del Presidente della Repubblica che dispone la revoca di una onorificenza è data notizia nella Gazzetta Ufficiale
Art. 13.      Il cancelliere del giudice che abbia pronunciato sentenza di condanna divenuta definitiva per delitto a carico di insigniti di onorificenze dell'Ordine, comunica alla segreteria dell'Ordine [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Per l'anno in corso, le segnalazioni individuali di cui all'art. 4 debbono essere inviate da ciascun Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno 1952
Art. 16.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 70.2.5 - D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.

Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'ordine "Al merito della Repubblica Italiana" e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze.

(G.U. 17 maggio 1952, n. 115).

 

     Art. 1.

     Le onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica Italiana" possono essere conferiti a cittadini italiani e a stranieri.

 

          Art. 2.

     Le onorificenze da conferire secondo le particolari forme previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178, non possono superare nell'anno il quindicesimo del numero complessivo delle nomine, stabilito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa [1].

 

          Art. 3.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei limiti stabiliti a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge, determina per ciascun anno, con proprio decreto, il numero massimo delle onorificenze, distinte per classi, che possono essere conferite, su segnalazioni di ciascun Ministero, a persone benemerite nel campo di attività che rientra nelle rispettive competenze.

 

          Art. 4.

     Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun Ministero invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le segnalazioni individuali per il conferimento di onorificenze, corredate dagli atti istruttori giustificativi.

     Le segnalazioni per onorificenze a stranieri e a cittadini italiani residenti all'estero debbono essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio per il tramite del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 5.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al cancelliere dell'Ordine le segnalazioni cui intende dar corso, perchè sia sentita la Giunta dell'Ordine ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge, e dopo che i pareri da questa espressi gli siano stati comunicati dal cancelliere, predispone le proposte da sottoporre all'approvazione del Presidente della Repubblica.

 

          Art. 6.

     I decreti di concessione delle onorificenze, controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono inviati al cancelliere dell'Ordine, per la registrazione nell'albo dell'Ordine.

     Il cancelliere provvede inoltre a dar notizia delle nomine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e alla partecipazione e al rilascio dei diplomi agli interessati.

 

          Art. 7.

     Gli insigniti possono far uso del titolo e della decorazione relativa soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione nell'albo dell'Ordine.

     La disposizione del comma precedente non si applica alle onorificenze conferite a stranieri nelle forme particolari previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge.

 

          Art. 8.

     Qualora dopo la controfirma di un decreto di concessione e prima della registrazione, risultino gravi circostanze che sconsigliano il conferimento dell'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine sospende la registrazione del decreto e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dell'Ordine, può promuovere la revoca del decreto di concessione o disporre perchè esso abbia ulteriore corso.

 

          Art. 9.

     Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine non dà corso alla registrazione del decreto di concessione informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri; se la registrazione sia già avvenuta il Presidente del Consiglio promuove la revoca del decreto di concessione.

 

          Art. 10.

     Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, le onorificenze possono essere revocate solo per indegnità.

     Il cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'Ordine.

     La comunicazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nell'abituale residenza dell'interessato, o se questa non sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione del decreto di concessione.

     Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dall'art. 5 della legge.

 

          Art. 11.

     Nei casi previsti dagli articoli 28 e 29 del Codice penale, il cancelliere dell'Ordine dispone l'annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la privazione dell'onorificenza.

 

          Art. 12.

     Del decreto del Presidente della Repubblica che dispone la revoca di una onorificenza è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 13.

     Il cancelliere del giudice che abbia pronunciato sentenza di condanna divenuta definitiva per delitto a carico di insigniti di onorificenze dell'Ordine, comunica alla segreteria dell'Ordine copia della sentenza.

 

          Art. 14. [2]

     Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'art. 3, primo e secondo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178, sono specificate nell'allegato al presente decreto.

 

          Art. 15.

     Per l'anno in corso, le segnalazioni individuali di cui all'art. 4 debbono essere inviate da ciascun Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno 1952.

 

          Art. 16.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato (previsto dall'articolo 14) [3]

     A)

     La decorazione di 1ª classe (Cavaliere di Gran Croce) è costituita da:

     1. una croce patente ritondata smaltata di bianco, filettata d'oro, della misura di mm 52, attraversante due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce è caricata al centro da uno scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro, recante, nel recto, l'emblema della Repubblica italiana d'oro e, all'interno della bordatura, la scritta in lettere lapidarie maiuscole romane al merito della repubblica; nel verso, l'effigie a sbalzo dell'Italia turrita d'oro e, all'interno della bordatura, le scritte in lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nella semiarea superiore patriae unitati, in quella inferiore civium libertati. La croce va appesa ad una fascia di seta dalla spalla destra al fianco sinistro. La fascia di mm 101 di altezza è verde bandiera con una lista di rosso per lato di mm 9. Il verde ed il rosso rappresentano i colori dell'Ordine;

     2. una placca del diametro di mm 85 a forma di raggiera convessa d'argento, costituita da otto gruppi di raggi ciascuno intagliati a punta di diamante, con sovrapposta al centro la croce uguale a quella già descritta. La placca si porta sul petto a sinistra.

     Le insegne di Gran Cordone hanno la placca di cui al punto 2. della lettera A) dorata; nei casi previsti, la decorazione dell'Ordine è appesa a un collare d'oro costituito da maglie di elementi mistilinei.

     Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di 1ª classe per le Signore, con l'unica differenza che la fascia è di 82 mm di altezza.

     B)

     La decorazione di 2ª classe (Grande Ufficiale) è costituita da:

     1. una croce dalle stesse caratteristiche della decorazione di 1ª classe; essa va portata al collo appesa ad un nastro dei colori dell'Ordine di mm 50 di altezza; con le due liste laterali di rosso di 4 mm ciascuna, poste come sub A);

     2. una placca del diametro di mm 80 a forma di raggiera convessa, costituita da quattro gruppi di raggi d'argento intagliati a punta di diamante e caricata al centro dalla croce dell'Ordine descritta sub A.

     La decorazione di 2ª classe per le Signore è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

     C)

     La decorazione di 3ª classe (Commendatore) consiste nella sola croce appesa al nastro con i colori dell'Ordine da portarsi al collo, uguale a quella della 2ª classe.

     Per le Signore, la decorazione di 3ª classe è identica a quella descritta per gli uomini; essa va appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

     D)

     La decorazione di 4ª classe (Ufficiale) consiste nella croce uguale a quella di 3ª classe, ma con i bracci dorati e della misura di mm 40, appesa ad un nastro con i colori dell'Ordine di mm 37 di altezza, con le due liste laterali di rosso di mm 3 ciascuna, poste come sub A); essa va portata appuntata al lato sinistro del petto.

     La decorazione di 4ª classe per le Signore è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra, appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

     E)

     La decorazione di 5ª classe (Cavaliere) consiste nella croce uguale a quella di 4ª classe, ma con i bracci argentati, appesa al medesimo nastro; essa va portata appuntata al lato sinistro del petto.

     La decorazione di 5ª classe per le Signore è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 settembre 2004, n. 253.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 marzo 2001, n. 173.

[3] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 marzo 2001, n. 173.