§ 98.1.31233 - D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente i modelli di dichiarazione tributaria


Settore:Normativa nazionale
Data:10/03/2000
Numero:100


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
Art. 2.  Questionari per l'elaborazione degli studi di settore


§ 98.1.31233 - D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente i modelli di dichiarazione tributaria

(G.U. 27 aprile 2000, n. 97)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

     Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

     Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

     Visto l'articolo 3, commi da 121 a 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale i contribuenti interessati dagli studi di settore sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

     Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

     Visto l'articolo 16, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale prevede che per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

     Sulla proposta del Ministro delle finanze;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

     1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.”;

     b) nell'articolo 8, comma 6, le parole: "all'articolo 1, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 1, commi 2, 3 e 4".

 

          Art. 2. Questionari per l'elaborazione degli studi di settore

     1. I questionari di cui all'articolo 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenenti i dati per l'elaborazione degli studi di settore possono essere restituiti, in alternativa alla spedizione postale, in via telematica per il tramite dei soggetti abilitati.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'articolo 3, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.