§ 98.1.31123 - D.P.R. 14 febbraio 1992, n. 218.
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/02/1992
Numero:218


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione dell'accordo
Art. 2.  Graduatorie
Art. 3.  Incompatibilità
Art. 4.  Conferimento incarichi
Art. 5.  Doveri e compiti del medico
Art. 6.  Conferimento dell'incarico
Art. 7.  Assenze giustificate senza diritto a compenso
Art. 8.  Trattamento economico
Art. 9.  Elenchi dei medici titolari a tempo indeterminato
Art. 10.  Aumenti di orario
Art. 11.  Massimale orario - Limitazioni - Procedure per l'attribuzione degli aumenti di orario
Art. 12.  Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione di servizi
Art. 13.  Compiti e doveri del medico
Art. 14.  Cessazione e sospensione dell'incarico
Art. 15.  Trasferimenti
Art. 16.  Sostituzioni
Art. 17.  Permesso annuale retribuito. Congedo matrimoniale
Art. 18.  Malattia - Gravidanza
Art. 19. Assenze non retribuite      1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, l'U.S.L. conserva l'incarico al medico per la durata massima di dodici mesi nell'arco del triennio semprechè esista [...]
Art. 20.  Trattamento economico
Art. 21.  Rimborso spese di accesso
Art. 22.  Premio di collaborazione
Art. 23.  Premio di operosità
Art. 24.  Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
Art. 25.  Aggiornamento professionale obbligatorio
Art. 26.  Diritti sindacali
Art. 27.  Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione
Art. 28.  Comitato consultivo zonale
Art. 29.  Commissione regionale di disciplina
Art. 30.  Durata e funzionamento dei comitati e delle commissioni di disciplina
Art. 31.  Rapporti tra i medici convenzionati e la dirigenza sanitaria della U.S.L.
Art. 32.  Riscossione delle quote sindacali
Art. 33.  Commissione professionale
Art. 34.  Durata dell'accordo


§ 98.1.31123 - D.P.R. 14 febbraio 1992, n. 218.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 gennaio 1992.

(G.U. 9 marzo 1992, n. 57)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

     Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale delle comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

     Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia sull'attuazione della legge;

     Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991;

     Udito il parere n. 2017/91 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che sulla base del disposto di cui agli articoli 38, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli accordi collettivi nazionali sottoscritti ai sensi dell'art. 48, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica; su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

 

 

     Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato il 9 gennaio 1992.

 

     Art. 1. Campo di applicazione dell'accordo

     1. Il presente accordo disciplina i rapporti di lavoro autonomo che si instaurano tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici per l'espletamento, in conformità con le indicazioni della programmazione regionale e territoriale, di attività sanitarie a rapporto orario, per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione e che non risultino regolate da altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Capo I

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

 

          Art. 2. Graduatorie

     1. Il personale medico necessario per le attività sanitarie di cui all'art. 1 è tratto dalla graduatoria regionale di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78.

 

          Art. 3. Incompatibilità

     1. Gli incarichi di cui all'art. 4 del presente accordo non sono conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6 dell'art. 48 della legge 833/78 od in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratto di lavoro, ovvero che:

     a) sia iscritto nell'elenco dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta riferito ad un ambito territoriale non compreso nel territorio della U.S.L. in cui aspira a ricoprire un incarico ai sensi del presente accordo;

     b) sia iscritto nell'elenco dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta riferito ad un ambito territoriale compreso nel territorio della stessa U.S.L., presso la quale aspira a ricoprire un incarico ai sensi del presente accordo ed abbia acquisito un numero di scelte superiore rispettivamente a 500 e 266 unità;

     c) svolga attività come medico specialista ambulatoriale convenzionato;

     d) svolga attività come medico specialista convenzionato esterno;

     e) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in case di cura private o in strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge 833/78;

     f) operi come dipendente od in virtù di un rapporto di collaborazione professionale, anche precario, presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge 833/78; tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate, svolgono unicamente attività libero professionali con carattere di consulenza occasionale riferite a settori per i quali le istituzioni stesse non sono convenzionate oppure attività iniettoria e ovvero o di prelievo o di guardia medica;

     g) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del Fondo di previdenza competente di cui al D.M. 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289;

     h) abbia superato il 50° anno alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 4.

     2. Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) l'ambito territoriale di riferimento è quello comunale quando il comune comprende una pluralità di UU.SS.LL.

     3. L'insorgere di un motivo di incompatibilità comporta l'immediata decadenza dall'incarico.

 

          Art. 4. Conferimento incarichi

     1. Qualora l'U.S.L. intenda conferire incarichi ai sensi delle presenti norme, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, contenente le seguenti specificazioni:

     a) soggetti abilitati a presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa;

     b) tipologia delle attività da svolgere e località in cui devono essere espletate;

     c) ore settimanali di attività e durata dell'incarico.

     2. I medici interessati dovranno presentare istanza alla U.S.L. secondo l'apposito modello riprodotto nell'allegato A.

     3. I medici che hanno presentato domanda sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

     a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria di cui all'art. 2;

     b) attribuzione di punti 10 a coloro che al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilità e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico;

     c) attribuzione di punti 5 a coloro che alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 risultino residenti da almeno un anno nel territorio dell'U.S.L.;

     d) attribuzione di punti 5 a coloro che al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico non siano:

     - titolari di oltre 250 scelte se iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale;

     - titolari di oltre 150 scelte se iscritti negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta;

     - titolari di incarico di guardia medica in forma attiva per 25 o più ore settimanali.

     4. Non è di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui alla lettera b) del comma 3, l'essere titolare, al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico, di un rapporto di lavoro dipendente o convenzionale a titolo precario, purchè esso cessi prima del conferimento dell'incarico stesso.

     5. La graduatoria formata ai sensi dei commi che precedono è efficace per un anno e viene utilizzata dalla U.S.L. per gli altri incarichi da conferire entro tale termine.

     6. Il medico avente titolo è invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito. La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, è considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico.

     7. Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

     8. L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilità e l'eventuale sussistenza di altre attività svolte dal medico interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare.

     9. Il medico incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui all'ottavo comma, deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata.

     10. I medici incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro "status" che possa costituire motivo di incompatibilità o possa avere influenza per eventuali limitazioni di orario.

     11. In sede regionale si determineranno le modalità più opportune per evitare che il medico assuma incarichi non compatibili con più UU.SS.LL.

     12. Gli incarichi di cui al presente accordo sono conferibili per la durata massima di nove mesi, per un orario settimanale massimo di 24 ore e non sono rinnovabili per tutta la durata della graduatoria di cui al comma 5.

     13. Sono nulli gli incarichi conferiti in violazione del comma 12.

     14. L'incarico può essere conferito per un orario settimanale massimo di 12 ore al medico di medicina generale con un numero di scelte compreso tra 350 e 500 unità e al pediatra di libera scelta con un numero di scelte compreso tra 150 e 266 unità.

     15. La somma delle attività per incarico disciplinato dalle presenti norme e di altra attività compatibile svolta in base a un rapporto di dipendenza o convenzionale, non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale dipendente a tempo pieno in base al contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833/78.

 

          Art. 5. Doveri e compiti del medico

     1. Il medico incaricato deve:

     a) attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali;

     b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;

     c) svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attività sanitarie regolate dal presente accordo, l'U.S.L. decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, agli orari ed alla tipologia dell'attività;

     d) osservare l'orario di attività.

     2. L'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure identiche a quelle adottate per il personale medico dipendente.

     3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia saranno motivo di deferimento alla commissione di cui all'art. 29, previa contestazione scritta al medico.

     4. Laddove ricorrano esigenze del servizio il medico è tenuto, a richiesta della U.S.L. a svolgere la propria attività anche al di fuori dei presidi della U.S.L. medesima. In tal caso al medico che debba avvalersi del proprio automezzo per i conseguenti spostamenti spetta, oltre ai compensi di cui all'art. 8 un rimborso pari a un quinto del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso.

 

          Art. 6. Conferimento dell'incarico

     1. L'incarico conferito ai sensi del presente accordo cessa per:

     a) scadenza del termine indicato nella lettera di incarico;

     b) insorgenza di un motivo di incompatibilità;

     c) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 29;

     d) emissione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di divieto di dimora nel territorio della U.S.L. ove il sanitario deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura;

     e) condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;

     f) sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

     g) incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dalla U.S.L., da un medico designato dall'interessato e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della provincia o di provincia limitrofa;

     h) recesso del medico, da comunicare all'U.S.L. interessata con preavviso di almeno trenta giorni.

 

          Art. 7. Assenze giustificate senza diritto a compenso

     Ferma la durata dell'incarico conferito, l'assenza del medico, senza diritto a compenso, è giustificata se dovuta a:

     a) documentata malattia o infortunio;

     b) servizio militare o sostitutivo servizio civile;

     c) gravi e documentati motivi di natura familiare;

     d) documentata partecipazione ad esami e concorsi;

     e) gravidanza e puerperio.

 

          Art. 8. Trattamento economico

     1. Ai medici incaricati ai sensi del presente Capo I spetta per ogni ora di attività professionale effettivamente svolta, un compenso nella misura di cui all'art. 20, comma 1, lettera a1).

     2. Per l'attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto è maggiorato nella misura del 30%. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggioranza è del 50%.

     3. Agli stessi spettano inoltre le quote di caro-vita di cui all'art. 20, lettera b).

     4. Sui compensi anzidetti e sulle quote di caro-vita le UU.SS.LL. versano il contributo Enpam nella misura e con le modalità di cui all'art. 20, lettera d).

     5. Ai medici di cui al presente Capo I si applicano gli articoli 16 (sostituzioni), 21 (rimborso spese di accesso), 24 (assicurazioni contro i rischi derivanti dagli incarichi), 27 (esercizio del diritto di sciopero), 29 (commissione di disciplina) e 32 (riscossione quote sindacali).

 

Capo II

MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO

 

          Art. 9. Elenchi dei medici titolari a tempo indeterminato

     1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo titolari di incarico ai sensi del Capo II del D.P.R. 504/87.

     2. I comitati zonali aggiornano annualmente, entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei fogli informativi di cui all'art. 13, l'elenco dei medici operanti nel proprio ambito territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato, verificando l'insussistenza di sopraggiunte incompatibilità e le limitazioni dell'attività oraria in rapporto allo svolgimento di altre attività compatibili.

     3. Eventuali rilievi sulla posizione dei medici dovranno essere comunicati entro 30 giorni dal Presidente del comitato all'U.S.L. interessata, per i provvedimenti di competenza.

     4. L'elenco suddetto è trasmesso alle UU.SS.LL. e agli uffici regionali preposti all'attuazione del presente accordo.

 

          Art. 10. Aumenti di orario

     1. L'U.S.L., qualora intenda conferire un incarico di medicina dei servizi, prima di attuare le procedure di cui all'art. 4, sentito il comitato zonale, interpella i medici titolari di incarico a tempo indeterminato che abbiano espresso la propria disponibilità e assegna, fermo rimanendo il massimale orario di cui all'art. 11, l'aumento delle ore all'avente diritto tra i medici operanti nell'ambito della stessa U.S.L. secondo l'ordine di anzianità di incarico. A parità di anzianità di incarico prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di laurea, il voto di laurea e la maggiore età.

     2. In caso di indisponibilità o di ulteriore necessità i suddetti criteri di priorità sono estesi ai medici incaricati a tempo indeterminato operanti nelle altre UU.SS.LL. dello stesso ambito zonale.

 

          Art. 11. Massimale orario - Limitazioni - Procedure per l'attribuzione degli aumenti di orario

     1. Ai medici titolari di incarico ai sensi del presente Capo II sono conferibili aumenti di orario fino a un massimo di 24 ore settimanali di incarico.

     2. L'incarico è esplicabile presso più UU.SS.LL.

     3. La somma dell'attività per l'incarico disciplinato dalle norme del presente Capo II e di altra attività compatibile svolta in base a un rapporto di dipendenza o convenzionale non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base all'accordo nazionale ex art. 47 della legge 833/78.

     4. Il numero individuale massimo di scelte ai fini della limitazione di orario per il medico che intrattiene con il Servizio sanitario nazionale un rapporto convenzionale per la medicina generale di libera scelta o per la pediatria di libera scelta viene determinato esclusivamente in base ai criteri stabiliti nei rispettivi accordi nazionali per la medicina generale e la pediatria di base.

     5. In deroga al disposto del comma 1 e nell'ambito di atti programmatori regionali possono essere conferiti aumenti di orario fino al limite dell'orario settimanale stabilito per il personale a tempo pieno dipendente dalle UU.SS.LL. ai medici che entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, dichiarino la loro disponibilità a svolgere esclusivamente attività ai sensi del presente accordo e presso una sola U.S.L.

 

          Art. 12. Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione di servizi

     1. Per mutate ed accertate esigenze di servizio, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, l'U.S.L. può dar luogo a riduzione di orario o a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di un mese.

     2. In seguito a soppressione del servizio, l'incarico è revocato nei confronti del medico che, nell'ambito della U.S.L. vanti la minore anzianità ai sensi del presente Capo II.

     3. I provvedimenti con i quali si revocano gli incarichi, si riducono gli orari o comunque si introducono modificazioni nei rapporti disciplinati dal presente Capo II sono comunicati entro 10 giorni al comitato di cui all'art. 28 nella persona del suo presidente.

 

          Art. 13. Compiti e doveri del medico

     1. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato deve:

     a) attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali;

     b) redigere e trasmettere al presidente del comitato di cui all'art. 28, entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato B);

     c) osservare l'orario di attività indicato nella lettera di conferma.

     2. Le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con procedure uguali a quelle in vigore per il personale dipendente.

     3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente, previa rilevazione contabile delle ore di lavoro non effettuate.

     4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia dovranno essere contestate per iscritto al medico il quale, in caso di recidiva e persistenza sarà deferito alla commissione di cui all'art. 29 per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

     5. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento del medico alla commissione di cui all'art. 29.

     6. Il medico è tenuto a svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attività sanitarie regolate dal presente accordo, l'U.S.L. decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, ed alla tipologia dell'attività.

 

          Art. 14. Cessazione e sospensione dell'incarico

     1. L'incarico può cessare per rinuncia del medico da comunicare all'U.S.L. a mezzo lettera raccomandata A.R.

     2. La rinuncia ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.

     3. Su specifica richiesta del medico l'U.S.L., valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.

     4. L'U.S.L. procede alla revoca dell'incarico con effetto immediato:

     a) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

     b) per sopravvenuta e contestata incompatibilità ai sensi dell'art. 3, con esclusione del comma 1, lettere a) e b), comma 1, lettera c), nei casi disciplinati dall'art. 11, comma 1, lettera e) del D.P.R. 316 del 28 settembre 1990, e comma 1, lettera h);

     c) per aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall'art. 18 in caso di malattia;

     d) per compimento del 65° anno di età;

     e) per incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dall'amministrazione regionale e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della Facoltà di Medicina della città capoluogo della regione o di regione limitrofa.

     5. L'incarico è sospeso in caso di emissione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di divieto di dimora nel territorio della U.S.L. ove il sanitario deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. E' altresì sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'U.S.L. deferisce l'interessato alla commissione di disciplina di cui all'art. 29 per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione dall'incarico.

     6. Nel caso previsto dal comma precedente la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di disciplina di cui all'art. 29.

     7. L'incarico è altresì sospeso in seguito a sospensione dall'albo professionale.

 

          Art. 15. Trasferimenti

     1. Il trasferimento dei medici da un servizio all'altro entro lo stesso ambito zonale può avvenire a domanda dell'interessato o d'ufficio, su determinazione delle UU.SS.LL. interessate.

     2. Per il trasferimento a domanda, l'interessato deve farne contestuale richiesta alle UU.SS.LL. di provenienza e di destinazione. La domanda è proponibile dopo che siano trascorsi due anni da eventuale precedente trasferimento.

     3. L'U.S.L. di destinazione deve dare comunicazione al comitato zonale della disponibilità del posto da ricoprire mediante l'accoglimento della richiesta di trasferimento; nel caso di più medici interessati, prevale l'anzianità di incarico; in subordine l'anzianità di laurea, il voto di laurea e la maggiore età.

     4. Ove sia possibile in relazione alle disponibilità orarie il medico è trasferito all'U.S.L. di destinazione con il medesimo numero di ore di cui era titolare nell'U.S.L. di provenienza.

     5. I trasferimenti d'ufficio sono a tempo indeterminato o per periodi di tempo non inferiori a dodici mesi; essi devono essere giustificati o dall'opportunità di unificare in una sola zona le prestazioni del sanitario, oppure di concentrazione o soppressione di servizi.

     6. Nel caso di trasferimento d'ufficio al medico a tempo indeterminato viene comunque assicurato il mantenimento del numero di ore di attività già assegnato; l'orario di servizio presso il presidio di destinazione è determinato dall'U.S.L. d'intesa con il medico.

     7. Avverso i provvedimenti di trasferimento di ufficio è ammesso motivato ricorso da parte dell'interessato al competente organo dell'U.S.L. entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento di formale comunicazione delle condizioni di trasferimento.

     8. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento. La decisione è adottata entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

     9. Il medico trasferito, a domanda o di ufficio, conserva l'anzianità maturata nel servizio di provenienza.

     10. Le procedure di trasferimento sono avviate prima di far luogo agli aumenti di orario (art. 10) o al conferimento di nuovi incarichi (art. 4).

     11. Nel caso di non agibilità temporanea delle strutture per cause non imputabili al medico, l'U.S.L. assicura l'utilizzo temporaneo del medico in altra struttura idonea e, comunque, senza danno economico per l'interessato.

 

          Art. 16. Sostituzioni

     1. Alle sostituzioni dei medici confermati che per giustificato motivo si assentino dal servizio l'U.S.L. provvede assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 2 con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'U.S.L. che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato.

     2. L'incarico di sostituzione non può superare la durata di tre mesi; il medico che ha effettuato una sostituzione non può ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico cessa il diritto e con effetto immediato con il rientro, anche anticipato, del medico titolare e deve intendersi automaticamente revocato nel caso che al supplente sia conferito un incarico ai sensi dell'art. 4.

     3. Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all'art. 8.

 

          Art. 17. Permesso annuale retribuito. Congedo matrimoniale

     1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico confermato spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di trenta giorni non festivi, purchè l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale.

     2. Il permesso è usufruito in uno o più periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni.

     3. Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso esso è concesso a condizione che l'U.S.L. possa provvedere al servizio.

     4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo.

     5. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito, quanti sono i mesi di servizio prestati.

     6. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui all'art. 19.

     7. Al medico confermato spetta un congedo matrimoniale retribuito di quindici giorni non festivi continuativi, purchè l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.

     8. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale è corrisposto il normale trattamento di servizio.

 

          Art. 18. Malattia - Gravidanza

     1. Al medico confermato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi sei mesi e al 50 per cento per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza emolumenti.

     2. L'U.S.L. può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.

     3. In caso di gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per sei mesi continuativi.

     4. Durante la gravidanza e il puerperio l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane.

 

          Art. 19. Assenze non retribuite

     1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, l'U.S.L. conserva l'incarico al medico per la durata massima di dodici mesi nell'arco del triennio semprechè esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.

     2. In caso di servizio di leva o richiamo alle armi, il medico è ripristinato nell'incarico purchè ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data di congedo.

     3. In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere comunale di comune capoluogo di regione, l'U.S.L. conserva l'incarico, a richiesta dell'interessato, per l'intera durata del mandato.

     4. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni.

     5. Ricorrenti assenze non retribuite sono valutate per eventuale segnalazione alla commissione di cui all'art. 29 per i provvedimenti opportuni.

     6. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in più posti di lavoro e ovvero o più UU.SS.LL. il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.

     7. Nessun compenso è dovuto al medico per i periodi di assenza di cui al presente articolo, i quali non sono conteggiati a nessun fine come anzianità di incarico.

 

          Art. 20. Trattamento economico

     1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi del presente Capo II spetta il seguente trattamento economico:

     a) 1 - Compenso professionale orario di base:

- dal 1° luglio 1988 = L.  16.000

- dal 1° gennaio 1990 = L. 16.900

- dal 1° gennaio 1991 = L. 17.000

     a) 2 - Sul compenso orario di lire 16.000 sono apportati per il periodo dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988, aumenti del 2,50% (due e cinquanta per cento) per ogni biennio di anzianità di servizio.

     a) 3 - A decorrere dal 1° gennaio 1989 sui compensi di cui alla lettera a1) sono apportati incrementi periodici per fasce biennali di anzianità nella misura costante del 6% (sei per cento) fino a un massimo di otto fasce e successivi aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) computati sul valore dell'ottava fascia.

     a) 4 - Gli incrementi di cui alle lettere a) 2 e a) 3 decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento del biennio di anzianità.

     a) 5 - Ai fini degli incrementi di cui alle lettere a) 2 e a) 3 è valutabile la sola anzianità maturata, in virtù di un incarico a tempo indeterminato - compreso il periodo di prova - successivamente al 22 novembre 1979 e senza soluzione di continuità.

     a) 6 - Per l'attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto è maggiorato nella misura del 30%. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è del 50%.

     b) - Quote di caro-vita.

     Ai medici incaricati sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del D.P.R. n. 13 del 1° febbraio 1986 con le seguenti specificazioni:

     b1) - l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;

     b2) - il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge 38/86 e al D.P.R. 13/86 è rappresentato dal compenso professionale orario iniziale nelle misure stabilite dalla lettera a1), moltiplicato per il numero delle ore di incarico del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo di 104 ore mensili. Detto tetto massimo è elevato a 156 ore nei confronti dei medici di cui all'art. 11, comma 4;

     b3) - il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto la prima attribuzione decorre dal 1° maggio 1986;

     Le quote di cui al presente punto b) non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento al costo della vita, salvo quanto previsto al comma successivo.

     Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in dipendenza dell'incarico di cui sono titolari ai sensi del presente accordo, non hanno diritto all'indennità integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico.

     Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la propria attività ai sensi del presente accordo per conto di più UU.SS.LL., l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui al punto b2) proporzionalmente tra le UU.SS.LL. interessate in ragione del numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'Assessore regionale alla sanità nella sua qualità di presidente del comitato di cui all'art. 28.

     c) - Indennità di piena disponibilità.

     Ai medici incaricati ai sensi del presente Capo II, i quali svolgano esclusivamente attività ai sensi del presente accordo e non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta un'indennità di piena disponibilità per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, nella misura di lire 500 a decorrere dal 1° gennaio 1990 e di lire 1.000 dal 1° gennaio 1991.

     L'indennità in parola subisce tutti i riflessi degli altri istituti di carattere economico-normativo previsti dal presente Capo II, ad eccezione delle quote di caro-vita di cui alla lettera b).

     d) - Contributo previdenziale.

     A favore dei medici incaricati ai sensi del presente accordo l'U.S.L. versa - di norma mensilmente, al massimo trimestralmente - con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM di cui al decreto del Ministro del lavoro 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, un contributo del 22% (ventidue per cento), di cui il 13% (tredici per cento) a proprio carico e il 9% (nove per cento) a carico di ogni singolo medico, calcolato sui compensi orari di cui alla lettera a) e sulle quote di caro-vita di cui alla lettera b) e sull'indennità di piena disponibilità di cui alla lettera c).

     e) - Indennità chilometrica.

     Ai medici incaricati ai sensi del presente Capo II spetta infine, ove ne ricorrano le condizioni, l'indennità chilometrica di cui all'art. 5, comma 4.

     2. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti entro la fine del mese di competenza.

     3. Ai soli fini della correttezza del pagamento dei compensi si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.

     4. E' vietata la stipula di accordi di carattere locale, che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo.

 

          Art. 21. Rimborso spese di accesso

     1. Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purchè entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente.

     2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il medico abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'U.S.L.

     3. La misura del rimborso spese sarà proporzionalmente ridotto nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune più vicino a quello sede del presidio. Rimarrà invece invariata qualora il medico trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

 

          Art. 22. Premio di collaborazione

     1. Ai medici confermati è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'art. 20) e delle quote di caro-vita complessivamente percepiti nel corso dell'anno nonchè dell'indennità di piena disponibilità.

     2. Detto premio è liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

     3. Al medico che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio viene liquidato all'atto della cessazione del servizio.

     4. Il premio di collaborazione non compete al medico nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.

 

          Art. 23. Premio di operosità

     1. Ai medici confermati spetta alla cessazione dell'incarico un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato; a tal fine non sono computati tutti i periodi di assenza dal servizio non retribuiti ai sensi del presente Capo II.

     2. Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.

     3. Ciascuna mensilità, calcolata in base al compenso tabellare in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività svolta dal medico in ogni anno di servizio.

     4. Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non è computata.

     5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attività, il premio per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.

     6. Il premio di operosità è calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'art. 20), sul premio di collaborazione e sull'indennità di piena disponibilità.

     7. Il premio è corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.

     8. La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle UU.SS.LL. in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al D.P.R. n. 884/84, che qui si intendono integralmente richiamati.

 

          Art. 24. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

     1. L'U.S.L. provvede ad assicurare i medici incaricati ai sensi del presente accordo contro i danni da responsabilità professionali verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi dell'accordo stesso, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede del presidio semprechè agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 21.

     2. Il contratto è stipulato per i seguenti massimali:

     - lire 1,5 miliardi per morte o invalidità permanente;

     - lire 70.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta con massimo di 300 giorni l'anno.

     3. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie.

 

          Art. 25. Aggiornamento professionale obbligatorio

     1. Le regioni, annualmente, d'intesa con gli Ordini professionali e con i Sindacati firmatari, emanano norme generali sui temi prioritari per l'aggiornamento professionale obbligatorio dei medici incaricati.

     2. Le Unità sanitarie locali provvedono all'attuazione dei corsi secondo le disposizioni di coordinamento e di indirizzo aventi ad oggetto i programmi, i metodi ed i tempi di svolgimento, la gestione economica dei corsi stessi, emanate dalla regione.

     3. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

     4. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle UU.SS.LL.

     5. Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, al medico compete per tutta la durata del corso il compenso orario di cui all'art. 20.

     6. La mancata non giustificata frequenza dei corsi di aggiornamento comporta la decadenza dall'incarico.

     7. E' in facoltà della regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al presente articolo i corsi di formazione permanente organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari. In tal caso per la partecipazione ai corsi ai medici convenzionati spetta lo stesso trattamento di cui ai commi quarto e quinto.

 

          Art. 26. Diritti sindacali

     1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di n. 4 ore settimanali per ogni gruppo di 100 iscritti titolari di incarico a tempo indeterminato.

     2. Il numero dei medici iscritti titolari di incarico ai sensi del presente Capo II, è rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale.

     3. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.

     4. Alla sostituzione si provvede con le modalità di cui all'art. 16.

     5. Nel caso che le riunioni dei comitati e delle commissioni di cui agli articoli 28 e 29 coincidano con i turni di servizio, ai membri di parte medica spettano i normali compensi relativamente alla durata delle riunioni.

     6. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attività di servizio.

 

          Art. 27. Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

     1. Nei settori sanitari compresi nel campo di applicazione del presente accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge 146/1990, art. 2, comma 2, quelle rese nell'ambito dei servizi per la tossicodipendenza, di igiene pubblica, di igiene mentale, di medicina fiscale.

     2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria, continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 13 dai medici individuati ai sensi dei commi successivi.

     3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente D.P.R. sono stabiliti, con apposite intese a livello regionale, i criteri per la determinazione di contingenti di personale medico da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuità delle prestazioni di cui al comma 1, nonchè per la loro distribuzione sul territorio.

     4. La quantificazione dei contingenti numerici di cui al comma 3 è effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale per singola U.S.L. entro 15 giorni dalle intese regionali di cui allo stesso comma 3.

     5. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 3 e 4, le parti dichiarano che assicureranno comunque le prestazioni di cui al comma 1.

     6. In conformità agli accordi di cui ai commi 3 e 4 le UU.SS.LL. individuano, in occasione di ciascuno sciopero della categoria, i nominativi dei medici in servizio tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

     7. Gli accordi decentrati di cui ai commi 3 e 4 hanno validità per il periodo di vigenza del presente D.P.R. e conservano la loro efficacia sino alla definizione di nuovi accordi.

     8. Il diritto di sciopero dei medici addetti alla medicina dei servizi è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.

     9. I medici che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione regionale di disciplina che adotta le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'art. 29.

     10. Le organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano a non effettuare azioni di sciopero:

     a) nel mese di agosto;

     b) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

     c) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;

     d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

     e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

     11. In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

 

          Art. 28. Comitato consultivo zonale

     1. In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o più UU.SS.LL., definito con provvedimento della giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità, è costituito un comitato consultivo zonale.

     2. Lo stesso provvedimento indica la sede del comitato.

     3. Le regioni attuano, d'intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie UU.SS.LL. allo scopo di assicurare la corretta corresponsione nei confronti dei medici confermati di tutto quanto ad essi spetta sul piano economico ai sensi del presente accordo.

     4. Il comitato è composto da:

     - l'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;

     - tre rappresentanti delle UU.SS.LL. designati dall'A.N.C.I. regionale;

     - quattro rappresentanti dei medici confermati ai sensi del Capo II; tali rappresentanti sono eletti tra i medici confermati operanti nell'ambito territoriale, come precisato al comma 1 del presente articolo, con il sistema elettorale proporzionale tra liste concorrenti.

     5. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura dell'Ordine dei medici, avvalendosi della collaborazione dei sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico.

     6. Oltre ai titolari, sono rispettivamente eletti e nominati con le stesse modalità altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più titolari.

     7. Il comitato è costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso dall'assessore regionale alla sanità, che procede alla nomina dei componenti.

     8. Il comitato svolge tutti i compiti che gli sono demandati dal presente accordo.

     9. Il comitato svolge, altresì, funzioni consultive in favore dell'assessore regionale alla sanità e delle singole UU.SS.LL.

     10. Il comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese ed in tutti i casi richiesti da una delle parti.

     11. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dall'assessore regionale alla sanità o dalla U.S.L. interessata nel caso che la sede del comitato sia presso una U.S.L.

     12. La regione, d'intesa con la U.S.L. interessata, nel caso che il comitato abbia sede presso un'U.S.L., destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, quale presidente del comitato zonale e per consentire al comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente accordo; l'assessore regionale alla sanità, o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale, individua, inoltre, presso i locali di cui sopra, l'albo per le affissioni e dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici e con le UU.SS.LL.

 

          Art. 29. Commissione regionale di disciplina

     1. In ciascuna regione, con provvedimento della giunta regionale è istituita una commissione di disciplina composta da:

     a) il Presidente dell'Ordine provinciale dei metodi della città capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede;

     b) tre membri medici e un esperto designati dall'assessore regionale alla sanità, sentiti l'ANCI e l'UNCEM regionali, e un membro medico designato dalla U.S.L. interessata;

     c) tre membri medici e un esperto designati dal consiglio direttivo della Federazione regionale degli ordini dei medici su indicazione unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra i sindacati medici di categoria più rappresentativi a livello nazionale.

     2. La sede della Commissione è indicata dalla regione.

     3. Ai fini della nomina di cui al comma 1, lettera c), il presidente della Federazione regionale degli ordini dei medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici nazionali di categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare.

     4. Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il consiglio direttivo della Federazione regionale degli ordini dei medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla commissione.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla regione.

     6. La commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti dalle UU.SS.LL., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento.

     7. Al medico deferito sono contestati gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni.

     8. La commissione, qualora non ricorrano le condizioni per il proscioglimento, propone alla U.S.L. con atto motivato, l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:

     a) richiamo con diffida per trasgressioni ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'accordo;

     b) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi: per inadempienze già oggetto di richiamo con diffida;

     c) sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:

     - per gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;

     - per omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo;

     - per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla riduzione del trattamento economico;

     d) revoca:

     - per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

     9. Il medico che abbia riportato una condanna non irrevocabile per delitto di particolare gravità secondo il comune sentire sociale è deferito alla commissione di disciplina ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione dall'incarico fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

     10. I provvedimenti devono essere adottati dalla U.S.L. in conformità alle proposte della commissione di disciplina e sono definitivi. Essi sono notificati agli interessati e comunicati all'Ordine dei medici ed alla commissione di cui al presente articolo.

 

          Art. 30. Durata e funzionamento dei comitati e delle commissioni di disciplina

     1. I comitati consultivi di cui all'art. 28 e le commissioni di cui all'art. 29 sono istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina dei nuovi organismi, a seguito del rinnovo dell'accordo medesimo.

     2. I comitati sono validamente riuniti quando è presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     3. Le commissioni sono validamente riunite quando sono presenti i due terzi dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta più favorevole all'incolpato.

     4. Nell'ipotesi che non risultino ancora costituiti i comitati di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 504 del 17 settembre 1987, in attesa della costituzione dei comitati di cui all'art. 28 del presente accordo i compiti ad essi attribuiti sono temporaneamente svolti dall'assessore regionale alla sanità o suo delegato, d'intesa con i sindacati firmatari. L'assessore regionale può anche affidare provvisoriamente i compiti anzidetti al comitato zonale di cui all'art. 13 del D.P.R. 316/90, integrato da due rappresentanti dei medici incaricati ai sensi del presente Capo II, designati unitariamente dai sindacati firmatari.

     5. In attesa della costituzione delle commissioni di disciplina di cui all'art. 29 i compiti ad esse affidati sono provvisoriamente svolti dalle commissioni di cui all'art. 38 dell'accordo con i medici di medicina generale (D.P.R. n. 314/90), integrate da due rappresentanti dei medici incaricati ai sensi del presente Capo II, designati dalla Federazione regionale degli ordini dei medici su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo. In mancanza di tale indicazione entro trenta giorni dalla richiesta, la Federazione regionale provvede in via autonoma alla designazione dei due rappresentanti.

     6. Gli esperti partecipano alla sedute della commissione di disciplina senza diritto di voto.

 

          Art. 31. Rapporti tra i medici convenzionati e la dirigenza sanitaria della U.S.L.

     1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della U.S.L., al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza sanitaria erogata attraverso la medicina dei servizi, procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari.

     2. I medici addetti alla medicina dei servizi sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente accordo.

 

          Art. 32. Riscossione delle quote sindacali

     1. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli iscritti, dalle UU.SS.LL. presso le quali i medici prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente ai sindacati è invariato l'elenco dei medici a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con indicazione dell'importo delle relative quote.

     2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari.

 

          Art. 33. Commissione professionale

     1. In ogni regione è costituita ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei princìpi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti:

     a) definire gli standard medi assistenziali che tengono conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale;

     b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento responsabile del medico e per le commissioni professionali;

     c) fissare le procedure per la verifica di qualità dell'assistenza tenendo conto degli standard assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;

     d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla commissione di cui all'art. 29.

     2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici e alla commissione professionale il parametro di spesa regionale e lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL.

     3. La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione, è presieduta dal presidente dell'Ordine dei medici della città capoluogo di regione ed è così costituita:

     a) 5 esperti qualificati nominati dalla regione, scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale;

     b) 4 rappresentanti dei medici incaricati scelti dai membri di parte medica dei comitati consultivi zonali;

     c) 1 funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione con funzioni di segretario.

     4. La commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all'art. 31, individua almeno due progetti di valutazione e revisione della qualità dell'assistenza erogata nell'ambito della medicina dei servizi.

     5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la commissione è tenuta ad operare anche su richiesta di una o più UU.SS.LL. In caso di inattività la commissione è convocata dall'assessore regionale alla sanità.

 

          Art. 34. Durata dell'accordo

     Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1991.

 

 

     - Norma finale

     1. Sono confermati a tempo indeterminato nell'incarico i medici che alla data di pubblicazione del presente D.P.R. risultino titolari di un incarico conferito ai sensi del Capo I del D.P.R. 504/87, avendo a questo titolo maturato presso la stessa U.S.L. un'anzianità di servizio di almeno 10 mesi.

     2. Le regioni che abbiano adottato atti formali di programmazione sanitaria riferiti ad attività da realizzarsi con medici convenzionati in base al D.P.R. 504/87 per far fronte ad esigenze di carattere permanente, in virtù dei quali siano stati conferiti incarichi ai sensi del Capo I del citato D.P.R. 504/87, possono, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie, una volta tanto autorizzare con atto formale la conferma di cui al comma 1 anche in deroga ai requisiti di cui al comma medesimo, purchè i medici interessati risultino incaricati alla data di pubblicazione del presente D.P.R.

     3. Ai fini della conferma a tempo indeterminato i medici interessati devono presentare, a pena di decadenza, apposita domanda alla U.S.L. di appartenenza entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente D.P.R.

     4. Nel caso previsto dal comma 2, il termine di 60 giorni decorre dalla data in cui diventa esecutivo il provvedimento regionale di autorizzazione della conferma.

     5. Gli effetti normativi ed economici della conferma decorrono dalla data della domanda prevista e disciplinata nel comma 3, una volta adottato il relativo provvedimento da parte delle UU.SS.LL. competenti.

     6. A decorrere dalla data di cui al comma 5 ai medici confermati si applicano le norme di cui al Capo II dell'accordo. Dalla stessa data decorre a tutti gli effetti l'anzianità dell'incarico a tempo indeterminato.

     7. I medici confermati devono rilasciare al momento della conferma, a pena di decadenza dall'incarico, dichiarazione scritta di accettazione delle norme del Capo II.

 

     Dichiarazione a verbale n. 1

     1. Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'assemblea dei Presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita.

     Dichiarazione a verbale n. 2

     1. Le parti chiariscono che le dizioni "regioni", "amministrazioni regionali", "Giunta regionale", "Assessore regionale alla sanità", usate nel testo dell'accordo, valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.

     2. Chiariscono inoltre che le dizioni "Ordine dei medici", "Federazione regionale degli Ordini dei medici" e "Federazione nazionale degli Ordini dei medici", vanno intese come "Ordine dei medici e degli odontoiatri", "Federazione regionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri" e "Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri".

     Dichiarazione a verbale n. 3

     1. Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni interpretative ed applicative aventi rilevanza generale nonchè problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti stesse nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della Sanità, anche su richiesta di parte sindacale.

     Dichiarazione a verbale n. 4

     1. Considerata l'importanza della materia dell'aggiornamento professionale, la delegazione di parte pubblica raccomanda che le regioni, nell'emanare le norme generali di indirizzo di cui all'art. 25, comma 1, prevedano che il medico, il quale abbia effettuato studi di aggiornamento all'estero o in Italia, nell'ipotesi di studi di particolare interesse, rediga una relazione destinata ad essere diffusa tra i suoi colleghi, in modo che l'esperienza di uno possa divenire patrimonio culturale di più professionisti.

     Dichiarazione a verbale n. 5

     1. Per la partecipazione alle riunioni della commissione di disciplina di cui all'art. 29, all'esperto di parte medica spettano, a carico della regione, i compensi fissati a livello regionale.

     Dichiarazione a verbale n. 6

     1. Nei confronti dei medici iniettori e prelevatori di cui all'accordo collettivo nazionale del 22 dicembre 1978, titolari di incarico alla data di pubblicazione del presente D.P.R., è riconosciuta per intero l'anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità anteriormente alla data del 22 novembre 1979 presso i disciolti Enti mutualistici.