§ 98.1.30962 - D.P.R. 6 febbraio 1985, n. 804.
Istituzione, presso il Ministero della difesa, del ruolo speciale previsto dall'art 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/02/1985
Numero:804


Sommario
Art. 1.      In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto dell'art. 5 della legge 11 luglio [...]
Art. 2.      La dotazione organica del ruolo speciale è fissata nella sottoindicata tabella e con successivi decreti del Presidente della Repubblica potrà essere modificata in relazione all'assegnazione di [...]
Art. 3.      Con successivo decreto del Ministro della difesa, il personale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1984, n 423, assegnato al Ministero della difesa, sarà inquadrato nel ruolo speciale, con [...]


§ 98.1.30962 - D.P.R. 6 febbraio 1985, n. 804. [1]

Istituzione, presso il Ministero della difesa, del ruolo speciale previsto dall'art 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

(G.U. 7 gennaio 1986, n. 4)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede la istituzione di ruoli speciali presso le Amministrazioni statali per il personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, e l'inquadramento del medesimo, sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche del predetto personale, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL;

     Vista la legge 4 agosto 1984, n. 423, concernente lo scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per i lavoratori delle aziende dipendenti dal soppresso ente, che all'art. 2 dispone l'applicazione nei confronti del personale del soppresso ente del sopracitato art. 24-quinquies della legge n. 33/1980;

     Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonchè stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

     Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, concernente la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1984, in corso di registrazione, contenente la tabella di equiparazione fra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi;

     Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha assegnato al Ministero della difesa, personale operaio del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi, ai sensi del terzo e quinto comma del sopracitato art. 24-quinquies della legge n. 33/1980;

     Sulla proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito presso il Ministero della difesa, con decorrenza 9 agosto 1984, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n.33.

 

          Art. 2.

     La dotazione organica del ruolo speciale è fissata nella sottoindicata tabella e con successivi decreti del Presidente della Repubblica potrà essere modificata in relazione all'assegnazione di altro personale seguente al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Con successivo decreto del Ministro della difesa, il personale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1984, n 423, assegnato al Ministero della difesa, sarà inquadrato nel ruolo speciale, con decorrenza 9 agosto 1984, nelle categorie previste nella sottoindicata tabella, sulla base della disciplina generale stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 e delle tabelle di equiparazione fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1984, nonchè delle qualifiche di mestiere di cui alla tabella 2 della legge 6 giugno 1973, n. 313.

 

     Categorie e dotazione organica del personale del ruolo speciale del ministero della difesa

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza

Posizioni nell'ordinamento statale

Qualifiche funzionali ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312

Dotazione organica

 

 

 

Ruolo lavorazioni

Ruolo servizi generali

Totali

Operaio intermedio

Capo operaio

V

1

-

1

Operaio specializzato

Operaio specializzato

IV

2

8

10

Operaio qualificato

Operaio qualificato

III

8

41

49

Operaio comune

Operaio comune

II

-

-

-

Totali

11

49

60

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.