§ 80.5.29F - Legge 6 giugno 1973, n. 313.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:06/06/1973
Numero:313


Sommario
Art. 1.      La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge.
Art. 2.      La tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, è sostituita dalla tabella 2 annessa alla presente legge.
Art. 3.      Nella prima applicazione dei nuovi organici delle maestranze del Ministero della difesa, le vacanze nella categoria degli operai qualificati potranno essere coperte, fino al limite massimo di [...]
Art. 4.      Coloro che alla data del 20 dicembre 1971 prestavano, senza demerito, la loro opera da almeno due anni con rapporto individuale e diretto nell'Amministrazione della difesa come addetti alle [...]
Art. 5.      La norma dell'articolo 64, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è applicabile, anche oltre i limiti dei contingenti previsti dall'articolo stesso, a [...]
Art. 6.      Il periodo in cui il personale assunto ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 ha prestato la sua opera nelle condizioni dagli articoli stessi previste e per il quale non siano stati versati [...]
Art. 7.      Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro per la difesa, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno nell'anno stesso a seguito di collocamento a riposo [...]
Art. 8.      Presso il Ministero della difesa è costituito il consiglio di amministrazione del personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali.
Art. 9.      Sono abrogati gli articoli 4, 7, 9 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.
Art. 10.      All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo [...]


§ 80.5.29F - Legge 6 giugno 1973, n. 313. [1]

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonchè stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa.

(G.U. 20 giugno 1973, n. 157)

 

     Art. 1.

     La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge.

     La deroga prevista dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti o assimilati, si applica anche per il personale operaio del Ministero della difesa.

 

          Art. 2.

     La tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, è sostituita dalla tabella 2 annessa alla presente legge.

     Nella prima applicazione della nuova tabella i posti che risulteranno vacanti nelle dotazioni organiche della categoria degli operai specializzati e di quella degli operai qualificati, ridotti questi ultimi dei posti da mettere a concorso ai sensi del successivo articolo 3, saranno conferiti, mediante inquadramento e ferma restando la qualifica di mestiere, agli operai appartenenti alle categorie immediatamente inferiori che, in applicazione della tabella stessa, risultino soppresse.

     Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma compete il parametro immediatamente superiore a quello in godimento.

 

          Art. 3.

     Nella prima applicazione dei nuovi organici delle maestranze del Ministero della difesa, le vacanze nella categoria degli operai qualificati potranno essere coperte, fino al limite massimo di 2.000 posti, mediante concorsi riservati, ai diplomati delle scuole allievi operai delle forze armate, indipendentemente dalla qualificazione professionale nella quale hanno conseguito il relativo attestato di idoneità. Tali concorsi dovranno essere banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi suddetti resta in ogni caso subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

 

          Art. 4.

     Coloro che alla data del 20 dicembre 1971 prestavano, senza demerito, la loro opera da almeno due anni con rapporto individuale e diretto nell'Amministrazione della difesa come addetti alle lavorazioni o ai servizi generali, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, sono ammessi a concorsi riservati per l'assunzione ad operaio di detto Ministero. A tali concorsi sono altresì ammessi gli operai dipendenti dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della Difesa in mansioni salariali diverse da quella di manovale.

     Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma occorre il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ad eccezione del limite massimo di età.

 

          Art. 5.

     La norma dell'articolo 64, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è applicabile, anche oltre i limiti dei contingenti previsti dall'articolo stesso, a coloro che alla data del 20 dicembre 1971 prestavano da almeno due anni la loro opera senza demerito, con rapporto individuale nell'Amministrazione della difesa, anche se non retribuiti con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa di detto Ministero, nonchè al personale dipendente dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della Difesa in mansioni impiegatizie.

     Per la decorrenza giuridica delle assunzioni effettuate ai sensi del precedente comma e per i successivi collocamenti in ruolo si applicano le disposizioni rispettivamente del terzo e sesto comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

     In corrispondenza delle assunzioni di cui al presente articolo sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

 

          Art. 6.

     Il periodo in cui il personale assunto ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 ha prestato la sua opera nelle condizioni dagli articoli stessi previste e per il quale non siano stati versati contributi assicurativi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è riscattabile, agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

     Le disposizioni contenute nel precedente comma sono estese al personale assunto in applicazione dell'articolo 64, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

     A favore del personale, e suoi aventi causa, che, per ragioni di età o per altri motivi, non ottenga l'assunzione prevista dagli articoli 4 e 5, l'Amministrazione della difesa provvede alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, relativamente alla attività svolta nelle condizioni di cui agli articoli predetti, per la quale non siano stati versati contributi assicurativi. I contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale sono determinati secondo le norme della predetta assicurazione considerando la paga iniziale che gli interessati avrebbero percepito se avessero prestato servizio come dipendenti dello Stato, nella categoria degli operai qualificati.

 

          Art. 7.

     Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro per la difesa, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno nell'anno stesso a seguito di collocamento a riposo per età nel ruolo e, limitatamente alle categorie degli operai specializzati, qualificati e comuni, anche nell'anno successivo, nonchè alle vacanze che si sono formate nell'anno precedente in tutte le categorie, compresa quella dei capi operai, per cause diverse dal collocamento a riposo per età, sia il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie medesime, sia le relative qualifiche di mestiere.

     Le vacanze comunque non utilizzate negli anni precedenti sono portate in aumento al numero dei posti disponibili determinato ai sensi del primo comma.

     Con proprio decreto, qualora esigenze di servizio lo richiedano, il Ministro per la difesa può disporre che tutti o parte dei posti come sopra determinati, vengano portati in aumento della dotazione organica delle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro ruolo.

     Le nomine ad operaio nelle diverse categorie dei ruoli delle lavorazioni e del personale dei servizi generali decorrono, agli effetti giuridici, da data non anteriore a quella delle vacanze che si saranno verificate nei ruoli stessi e, agli effetti economici, dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni.

 

          Art. 8.

     Presso il Ministero della difesa è costituito il consiglio di amministrazione del personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali.

     Il consiglio è composto: dal capo del personale, che lo presiede, da non meno di cinque impiegati della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da non meno di quattro rappresentanti degli operai eletti direttamente da tutto il personale operaio. Con la stessa procedura vengono nominati o eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

     I membri del consiglio vengono nominati con decreto del Ministro per la difesa e rimangono in carica per un biennio.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

 

          Art. 9.

     Sono abrogati gli articoli 4, 7, 9 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

 

          Art. 10.

     All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.