§ 98.1.30713 - D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.
Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/06/1977
Numero:1132


Sommario
Art. 1.      Allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli
Art. 2.      Nell'ultimo comma dell'art. 3 e nel secondo comma dell'art. 24 le locuzioni rispettivamente "Ministero della difesa" e "Ministero" sono sostituite con "Stato maggiore della Marina"
Art. 3.      L'art. 4 è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il settimo comma e successivi dell'art. 16 sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      L'art. 17 è sostituito dal seguente
Art. 7.      Il secondo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 22 è sostituito dal seguente
Art. 9.      L'articolo 27 è sostituito dal seguente
Art. 10.      L'art. 37 è sostituito dal seguente


§ 98.1.30713 - D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132. [1]

Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni.

(G.U. 22 marzo 1978, n. 80)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

     Visto lo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli.

 

          Art. 2.

     Nell'ultimo comma dell'art. 3 e nel secondo comma dell'art. 24 le locuzioni rispettivamente "Ministero della difesa" e "Ministero" sono sostituite con "Stato maggiore della Marina".

     Nel primo comma dell'art. 5 e nel primo comma dell'art. 36 le locuzioni rispettivamente "o grado corrispondente" e "o sottotenente" sono soppresse.

     Nel secondo comma dell'art. 9 la frase "Per il corso allievi di stato maggiore valgono anche il diploma dell'istituto tecnico commerciale ed il diploma dell'istituto tecnico agrario" è soppressa.

     Nel primo comma dell'art. 23 l'espressione "sezione" è sostituita con "corso di laurea".

     Nel primo comma dell'art. 23 e nel primo comma dell'art. 26 l'espressione "ingegneria industriale" è sostituita con "ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica, aeronautica e elettronica, secondo il piano degli studi seguito in Accademia navale".

 

          Art. 3.

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 4. Comando.

     Il comando dell'Accademia navale è retto da un ufficiale ammiraglio.

     Detto comando dipende:

     a) dal capo di stato maggiore della Marina per quanto concerne l'organizzazione interna e l'attività didattica;

     b) dalla Direzione generale per il personale militare della Marina per quanto concerne il servizio amministrativo interno e la disciplina dei frequentatori dei corsi di cui al precedente art. 3, siano essi arruolati o non;

     c) dal comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno per quanto concerne la disciplina del personale militare, escluso quello contemplato alla precedente lettera b), nonchè i servizi militari, logistici o amministrativi estranei ai compiti dell'istituto.

     Ferme restando le competenze devolute all'ufficio centrale per le ispezioni amministrative dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, le ispezioni ai servizi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono ordinate dallo stato maggiore della Marina; quelle ai servizi di cui alla lettera c) sono ordinate direttamente dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno.

     L'ufficiale ammiraglio comandante dell'Accademia navale sovraintende alla istruzione e all'educazione degli allievi e degli ufficiali ed esercita l'alta direzione di tutte le attività dell'istituto.

     Un capitano di vascello, col titolo di comandante in 2ª, coadiuva il comandante in tutti i rami del servizio. Egli ha anche l'incarico di direttore degli studi.

     In caso di assenza, l'ammiraglio comandante è sostituito dal comandante in 2ª. In caso di assenza, il comandante in seconda è sostituito dal direttore dei corsi allievi e dal direttore dei corsi ufficiali a seconda dell'anzianità, meno che nelle funzioni di capo di Corpo e di direttore degli studi che vengono assunte dall'ammiraglio comandante".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

     "L'ordine degli studi ed i programmi di insegnamento sono approvati dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Marina. Per quanto concerne i programmi d'insegnamento per le materie dei corsi di laurea in ingegneria, il provvedimento sarà adottato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione".

 

          Art. 5.

     Il settimo comma e successivi dell'art. 16 sono sostituiti dai seguenti:

     "E' dichiarato promovibile l'allievo o l'aspirante per il quale si verifichino le seguenti condizioni:

     a) aver riportato negli esami finali di ciascuna materia obbligatoria un voto non inferiore a 18/30;

     b) aver conseguito alla fine dell'anno accademico un punto di attitudine professionale definitivo non inferiore a 18/30.

     Gli allievi e gli aspiranti che nella prima sessione di esami non abbiano raggiunto l'idoneità in più di tre materie e quelli riprovati anche in una sola materia nella seconda sessione ripetono l'anno. Tuttavia, coloro i quali, pur trovandosi nelle predette condizioni, non offrono alcuna garanzia di poter proseguire utilmente gli studi, sono rinviati dall'istituto.

     In tal caso, il rinvio dall'istituto è determinato:

     per la 1ª classe, dal comando dell'Accademia navale su proposta del consiglio di disciplina;

     per la 2ª e 3ª classe, dal Ministero della difesa, su proposta del comando dell'Accademia navale, sentito il parere del consiglio di disciplina.

     Non è ammessa la ripetizione di più di una classe.

     Gli allievi dichiarati promovibili al termine della 2ª classe sono nominati aspiranti e con tale qualifica compiono la 3ª classe.

     Gli aspiranti dichiarati promovibili al termine della 3ª classe sono nominati guardiamarina e con tale grado compiono la 4ª classe".

 

          Art. 6.

     L'art. 17 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 17. Commissioni esaminatrici.

     Le commissioni esaminatrici sono costituite da un presidente e da due membri per la 1ª, 2ª e 3ª classe e da un presidente e quattro membri per la 4ª classe.

     Svolgono l'incarico di presidente:

     a) per la 1ª classe l'ammiraglio comandante dell'istituto o, in caso di assenza o impedimento, altro ufficiale ammiraglio designato dal Ministero;

     b) per la 2ª classe il comandante in 2ª dell'istituto o, in caso di assenza o impedimento, altro capitano di vascello designato dal Ministero;

     c) per la 3ª e 4ª classe un ufficiale ammiraglio designato dal Ministero.

     I membri sono nominati dal comando dell'Accademia navale per la 1ª e 2ª classe e dal Ministero per la 3ª e 4ª classe.

     Uno dei membri è l'insegnante della materia il quale, nello svolgimento degli esami, può essere coadiuvato da un assistente senza voto.

     Dei membri per la 4ª classe tre sono ufficiali superiori estranei all'istituto".

 

          Art. 7.

     Il secondo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

     "Per ciascuna delle tre voci indicate viene assegnato un voto in trentesimi; il minimo per l'idoneità in ciascuna di esse è rappresentato da diciotto trentesimi. Nel giudizio definitivo di ogni anno accademico, dato al termine della campagna navale, l'inidoneità in uno dei tre voti predetti determina il rinvio dall'istituto".

     Nello stesso articolo, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "La graduatoria in ciascuna classe e in ciascun corpo è compilata in base alla somma delle seguenti medie:

     media ottenuta dividendo per sei la somma dei tre voti di attitudine professionale, moltiplicati per i rispettivi coefficienti;

     media dei voti riportati negli esami finali di ciascuna materia obbligatoria".

     Nello stesso articolo, il penultimo comma è abrogato.

 

          Art. 8.

     L'art. 22 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 22. Conferimento del grado di guardiamarina.

     Il conferimento del grado di guardiamarina è subordinato alle seguenti condizioni:

     a) aver superato gli esami della 3ª classe;

     b) aver riportato la sufficienza in attitudine professionale alle fine del periodo da aspirante;

     c) aver compiuto almeno centottanta giorni d'imbarco su navi armate".

 

          Art. 9.

     L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 27. Corsi per ufficiali a nomina diretta.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo reclutati direttamente per concorso seguono un corso di istruzione integrativo (professionale e militare-marinaresco).

     La durata, le materie e i programmi di insegnamento per i predetti corsi sono stabiliti dallo stato maggiore della Marina".

 

          Art. 10.

     L'art. 37 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 37. Campagna di istruzione.

     Gli ufficiali addetti all'Accademia navale sono chiamati a costituire, per quanto possibile, gli stati maggiori delle navi scuola e di altre unità navali dove siano imbarcati allievi e aspiranti dell'istituto.

     Queste navi, se costituite in divisione navale, sono affidate al comando dell'ammiraglio comandante dell'Accademia navale.

     Per deliberare sulle questioni riguardanti la condotta e la disciplina degli allievi e aspiranti imbarcati, possono essere convocati sulle navi stesse consigli di disciplina speciali.

     Sulle navi scuola e sulle altre unità navali dove sono imbarcati allievi aspiranti possono imbarcare anche professori e assistenti civili.

     Inoltre, sulle stesse navi, imbarca anche il personale salariato dell'istituto, nel numero necessario e a giudizio del comando dell'Accademia navale, per disimpegnare servizi inerenti alla propria categoria".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.