§ 98.1.30600 - D.P.R. 8 novembre 1973, n. 916.
Modifiche al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul credito fondiario.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/11/1973
Numero:916


Sommario
Art. 1.      Le firme sulle cartelle fondiarie e sulle relative matrici possono essere apposte anche con sistemi meccanici
Art. 2.      Le cartelle fondiarie e le cedole ad esse annesse rimborsate a seguito di estrazione a sorte, restituite per estinzione anticipata dei mutui e che per qualunque titolo debbono cessare di avere [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 79 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 5 maggio 1910, numero 472, e successive [...]


§ 98.1.30600 - D.P.R. 8 novembre 1973, n. 916. [1]

Modifiche al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul credito fondiario.

(G.U. 14 gennaio 1974, n. 12)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni;

     Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

     Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

     Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato e ritenuto di uniformarsi integralmente ad esso;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Le firme sulle cartelle fondiarie e sulle relative matrici possono essere apposte anche con sistemi meccanici.

 

          Art. 2.

     Le cartelle fondiarie e le cedole ad esse annesse rimborsate a seguito di estrazione a sorte, restituite per estinzione anticipata dei mutui e che per qualunque titolo debbono cessare di avere valore, possono essere annullate con timbro ad inchiostro indelebile.

     Lo stesso sistema può essere adottato anche per l'annullamento delle cedole delle cartelle all'atto del pagamento.

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 79 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 5 maggio 1910, numero 472, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "L'organo di vigilanza può, con provvedimento motivato, nel termine di venti giorni successivi a quello in cui pervennero, dichiarare la nullità delle deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione e dagli altri organi deliberanti non conformi alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti".

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.