§ 30.11.3 – D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691.
Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.11 disciplina generale
Data:17/07/1947
Numero:691


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      La Banca d'Italia, per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti col precedente articolo, ha facoltà di valersi, oltre che del proprio, di altro personale anche in deroga alle norme del suo [...]
Art. 4.      Resta ferma la vigilanza del Ministro per il tesoro sulla Banca d'Italia, a norma dell'art. 108 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204
Art. 5.     
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 30.11.3 – D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691. [1]

Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(G.U. 2 agosto 1947, n. 175).

 

     Art. 1. [2]

     E’ istituito un «Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio», al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

 

          Art. 2. [5]

 

          Art. 3.

     La Banca d'Italia, per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti col precedente articolo, ha facoltà di valersi, oltre che del proprio, di altro personale anche in deroga alle norme del suo statuto e del suo regolamento.

     Allo stesso fine, su richiesta della Banca d'Italia, con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso la Banca stessa personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè personale appartenente ad istituti di credito di diritto pubblico e ad altri enti di diritto pubblico e a banche di interesse nazionale.

 

          Art. 4.

     Resta ferma la vigilanza del Ministro per il tesoro sulla Banca d'Italia, a norma dell'art. 108 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204.

 

          Art. 5.

     [Il Consiglio superiore della Banca d'Italia non ha ingerenza nella materia devoluta dall'art. 1 al Comitato interministeriale] [6].

     Del predetto Consiglio fanno parte i soli membri la cui nomina, a norma dell'art. 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, spetta alle assemblee generali dei soci, ed alle sedute di esse interviene un ispettore del Tesoro, designato dal Ministro per il tesoro.

     L'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1, è abrogato.

 

          Art. 6. [7]

 

          Art. 7. [8]

 

          Art. 8. [9]


[1] Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

[2] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, fatta eccezione per le competenze valutarie del CIR previste dal comma 1.

[3] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

[4] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

[5] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[6] Comma abrogato dall'art. 6 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5.

[7] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[8] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[9] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.