§ 98.1.30567 - D.P.R. 10 maggio 1972, n. 553.
Varianti al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante norme di attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/05/1972
Numero:553


Sommario
Art. unico.      L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, è modificato come segue


§ 98.1.30567 - D.P.R. 10 maggio 1972, n. 553. [1]

Varianti al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante norme di attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze.

(G.U. 9 ottobre 1972, n. 264)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante norme di attuazione della citata legge;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, è modificato come segue:

     a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "Fino a quando l'Accademia non sarà in grado di assolvere i compiti che le sono stati affidati dalla legge 14 marzo 1968, n. 273, si osservano le seguenti disposizioni.

     I corsi per la formazione degli ufficiali in servizio permanente di cui al precedente art. 2 si effettuano:

     per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la scuola di sanità militare di Firenze;

     per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

     per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la scuola di applicazione aeronautica militare di Firenze;

     per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la scuola del servizio veterinario di Pinerolo".

     b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

     "Ai comandanti degli istituti di forza armata presso i quali si svolgono i corsi sono devolute le attribuzioni previste per il comandante dell'Accademia dagli articoli 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

     La carica di Presidente della commissione esaminatrice del concorso di ammissione, di cui all'art. 6, è affidata ad un maggior generale medico, designato a turno tra le forze armate".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.