§ 46.1.39 - D.P.R. 7 gennaio 1970, n. 98.
Norme di attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:07/01/1970
Numero:98


Sommario
Art. 1.      L'Accademia di sanità militare interforze provvede alla formazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario [...]
Art. 2.      L'Accademia di sanità militare interforze ha sede in Firenze
Art. 3.      L'Accademia di sanità militare interforze è alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Difesa per quanto riguarda l'attività addestrativa e didattica e relativa [...]
Art. 4.      Il comando dell'Accademia è retto, a rotazione tra le forze armate, da un maggior generale medico in servizio permanente effettivo
Art. 5.      I concorsi di ammissione sono banditi dal Ministero della difesa e le operazioni di espletamento sono svolte dal comando dell'Accademia
Art. 6.      La commissione esaminatrice del concorso di ammissione è composta
Art. 7.      Agli esami di concorso sono ammessi i candidati in possesso dell'idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali stabilite e accertate dalle singole forze armate e [...]
Art. 8.      La valutazione dei titoli per i candidati di cui all'art. 15 della legge 14 marzo 1968, n. 273, viene effettuata in base ai voti riportati negli esami sostenuti nel [...]
Art. 9.      La graduatoria di merito dei concorrenti al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità, distinta per forza armata e ruolo, è formata in base alla media espressa in [...]
Art. 10.      La nomina ad allievo dell'Accademia di sanità militare interforze è disposta con decreto del Ministro per la difesa
Art. 11.      Gli allievi e gli aspiranti ufficiali del servizio sanitario dell'Esercito (ruolo ufficiali medici), del Corpo sanitario della Marina (ruolo medici) e del Corpo [...]
Art. 12.      All'insegnamento delle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto si provvede con gli ufficiali dell'Accademia
Art. 13.      Il profitto, negli studi universitari degli allievi e degli aspiranti ufficiali, risulterà dalle votazioni riportate negli esami fondamentali prescritti dal piano di [...]
Art. 14.      Il provvedimento di proscioglimento della ferma degli allievi ed il loro rinvio dai corsi dell'Accademia ai sensi dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, è [...]
Art. 15.      L'importo dell'assegno giornaliero spettante agli allievi e dell'assegno fisso spettante agli aspiranti ufficiali, nonchè di una quota, pari a detti assegni, del [...]
Art. 16.      L'assegno spettante agli allievi ed agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze è dovuto solo durante il periodo di svolgimento dei corsi [...]
Art. 17.      L'assistenza sanitaria agli allievi ed aspiranti ufficiali dell'Accademia viene praticata presso gli enti e stabilimenti sanitari delle forze armate nella misura e con [...]
Art. 18.      Per quanto non espressamente previsto nella legge 14 marzo 1968, n. 273, e nel presente decreto, per l'espletamento dei concorsi di ammissione all'Accademia, si [...]
Art. 19.      Fino a quando l'Accademia non sarà in grado di assolvere i compiti che le sono stati affidati dalla legge 14 marzo 1968, n. 273, si osservano le seguenti disposizioni.
Art. 20.      Fino a quando l'Accademia non sarà in grado di assolvere i compiti che le sono stati affidati dalla legge 14 marzo 1968, n. 273, i fondi di bilancio ad essa assegnati [...]


§ 46.1.39 - D.P.R. 7 gennaio 1970, n. 98. [1]

Norme di attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze.

(G.U. 2 aprile 1970, n. 83)

 

 

Capo I

 

ORDINAMENTO

 

     Art. 1.

     L'Accademia di sanità militare interforze provvede alla formazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) dell'Esercito, nel ruolo medici e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina, nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica e nel ruolo del servizio veterinario dell'Esercito.

 

          Art. 2.

     L'Accademia di sanità militare interforze ha sede in Firenze.

     I giovani ammessi all'Accademia frequentano il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia o in farmacia presso l'Università di Firenze; quelli ammessi all'Accademia per il conseguimento della laurea in veterinaria frequentano il corso di studi accademici presso un'università di Stato da indicarsi con decreto ministeriale.

     Alla formazione militare dei giovani provvede l'Accademia stessa.

 

          Art. 3.

     L'Accademia di sanità militare interforze è alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Difesa per quanto riguarda l'attività addestrativa e didattica e relativa organizzazione e la disciplina interna dell'istituto.

 

          Art. 4.

     Il comando dell'Accademia è retto, a rotazione tra le forze armate, da un maggior generale medico in servizio permanente effettivo.

     Il comandante dell'Accademia sovraintende all'istruzione ed alla formazione dei giovani ammessi ai corsi ed esercita l'alta direzione di tutte le attività dell'istituto; per l'esercizio delle suddette funzioni è coadiuvato da un comandante in 2ª e si avvale di un comando costituito da personale delle tre forze armate.

     Il comandante in 2ª è un colonnello d'Arma o capitano di vascello o colonnello del ruolo naviganti normale in servizio permanente effettivo; appartiene a forza armata diversa da quella del comandante e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

     Gli allievi indossano la stessa uniforme, da stabilire in sede interforze.

     Il comandante e il personale dell'Accademia che ricopre incarichi previsti a rotazione tra le forze armate può permanervi per un periodo di durata non superiore a tre anni.

     Il regolamento interno dell'Accademia di sanità militare interforze è approvato con decreto del Ministro per la difesa.

 

Capo II

 

FUNZIONAMENTO

 

          Art. 5.

     I concorsi di ammissione sono banditi dal Ministero della difesa e le operazioni di espletamento sono svolte dal comando dell'Accademia.

     Gli esami di concorso sono svolti, per tutti i candidati, a cura dell'Accademia di sanità militare interforze.

     Le materie di esame sono comuni per tutti i candidati, qualunque sia la forza armata cui aspirano.

 

          Art. 6.

     La commissione esaminatrice del concorso di ammissione è composta:

     dal comandante dell'Accademia di sanità militare interforze, presidente;

     da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

     da un ufficiale superiore d'Arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina, da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

     da un professore di ruolo laureato in lettere, membro;

     da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del servizio veterinario, membro;

     da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

 

          Art. 7.

     Agli esami di concorso sono ammessi i candidati in possesso dell'idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali stabilite e accertate dalle singole forze armate e dei requisiti indicati negli articoli 2 e 15 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

     Gli esami di concorso per l'ammissione al primo anno consistono in:

     una prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

     una prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico previsti per il liceo classico;

     una prova facoltativa orale di lingua inglese o francese o tedesca.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato la prova scritta riportando una votazione non inferiore ai 18/30.

     Gli esami di concorso per i candidati di cui all'art. 15 della legge 14 marzo 1968, n. 273, consistono in:

     una prova orale sulle materie obbligatorie previste dal piano di studi universitari per il primo anno o per il primo biennio della facoltà di medicina e chirurgia rispettivamente per i candidati all'ammissione al secondo o al terzo anno dei corsi;

     una prova facoltativa orale di lingua inglese o francese o tedesca.

     Sono dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta od orale), esclusa la prova facoltativa di lingue estere, abbiano riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

     Per l'esame orale facoltativo di lingue estere è assegnata una votazione in trentesimi, che ai fini della formazione della graduatoria di merito ha valore, come indicato nel successivo art. 9, solo quando non è inferiore ai 18/30.

 

          Art. 8.

     La valutazione dei titoli per i candidati di cui all'art. 15 della legge 14 marzo 1968, n. 273, viene effettuata in base ai voti riportati negli esami sostenuti nel primo anno o nel primo biennio della facoltà di medicina e chirurgia.

 

          Art. 9.

     La graduatoria di merito dei concorrenti al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità, distinta per forza armata e ruolo, è formata in base alla media espressa in trentesimi dei punti riportati nella prova scritta e in quella orale, cui si aggiunge un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato se la votazione è compresa tra i 18/30 ed i 21/30, due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

     La graduatoria di merito dei concorrenti al secondo e al terzo anno dei corsi dell'Accademia, distinta per forza armata, è formata in base alla media espressa in trentesimi:

     del punteggio riportato nella prova orale;

     del punteggio risultante dalla somma dei voti riportati negli esami sostenuti nel primo anno e nel primo biennio della facoltà di medicina e chirurgia.

     A questa media si aggiunge un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato se la votazione è compresa tra i 18/30 ed i 21/30, due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

     A parità di merito hanno la preferenza i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

 

          Art. 10.

     La nomina ad allievo dell'Accademia di sanità militare interforze è disposta con decreto del Ministro per la difesa.

     Nel decreto di nomina viene specificata la forza armata di assegnazione dell'allievo.

 

          Art. 11.

     Gli allievi e gli aspiranti ufficiali del servizio sanitario dell'Esercito (ruolo ufficiali medici), del Corpo sanitario della Marina (ruolo medici) e del Corpo sanitario dell'Aeronautica (ruolo ufficiali medici) devono completare gli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della rispettiva abilitazione nel periodo massimo di sette anni. Tale periodo è ridotto rispettivamente di un anno o di due anni per i giovani che concorrono all'ammissione al secondo o al terzo anno dei corsi dell'Accademia per la facoltà di medicina e chirurgia.

     La durata del corso per il conseguimento delle lauree e delle rispettive abilitazioni all'esercizio professionale in farmacia ed in veterinaria è fissata per gli allievi e per gli aspiranti ufficiali del servizio sanitario dell'Esercito (ruolo ufficiali chimici-farmacisti), del Corpo sanitario della Marina (ruolo farmacisti) o del servizio veterinario dell'Esercito (ufficiali veterinari), nel massimo di anni cinque.

 

          Art. 12.

     All'insegnamento delle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto si provvede con gli ufficiali dell'Accademia.

     L'insegnamento è coordinato dal comando dell'Accademia secondo programmi stabiliti con decreto del Ministro per la difesa, ai sensi dell'art. 4 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

 

          Art. 13.

     Il profitto, negli studi universitari degli allievi e degli aspiranti ufficiali, risulterà dalle votazioni riportate negli esami fondamentali prescritti dal piano di studi dell'università frequentata.

     Il profitto nelle materie di insegnamento militare è accertato secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 4 del presente decreto.

     E' dichiarato promuovibile alla classe successiva di ciascun anno accademico l'allievo o l'aspirante ufficiale che abbia superato tutti gli esami fondamentali prescritti dal piano di studi dell'università frequentata, salvo diverse disposizioni dei regolamenti universitari, e che abbia tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari.

     La classifica finale degli aspiranti ufficiali è determinata sulla base dei seguenti elementi:

     voto riportato negli esami di abilitazione all'esercizio della professione;

     voto riportato negli esami di laurea;

     punteggio risultante dalla media dei voti riportati negli esami sostenuti negli anni di corso della facoltà frequentata;

     punteggio risultante dalla media dei voti riportati nelle materie di insegnamento militare;

     voto di attitudine militare.

     Il coefficiente da attribuire ai singoli elementi di valutazione è stabilito nel regolamento interno.

     La nomina a tenente, di cui all'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, è disposta nell'ordine della classifica finale.

 

          Art. 14.

     Il provvedimento di proscioglimento della ferma degli allievi ed il loro rinvio dai corsi dell'Accademia ai sensi dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, è adottato dal Ministro per la difesa su proposta del comandante dell'Accademia, dopo che siano stati esperiti i necessari accertamenti, secondo quanto è stabilito dal regolamento interno dell'Accademia stessa.

     Le proposte di allontanamento dall'Accademia degli allievi e degli aspiranti ufficiali, di cui agli articoli 10 e 11 della legge suddetta, sono formulate dal comandante dell'Accademia, sentito il parere di apposita commissione composta secondo le norme previste dal regolamento interno dell'Accademia.

     All'accademista prosciolto o allontanato si applicano le norme contenute negli articoli 9, 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273; la continuazione degli obblighi di leva ha luogo nell'ambito della forza armata di appartenenza.

 

          Art. 15.

     L'importo dell'assegno giornaliero spettante agli allievi e dell'assegno fisso spettante agli aspiranti ufficiali, nonchè di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali sono accantonati per i fini di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 14 marzo 1968, n. 273, ed accreditati su un conto personale intestato a ciascun allievo o aspirante.

     Sullo stesso conto personale sono addebitate mensilmente la quota di spese generali, nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, le spese di carattere straordinario, nonchè, per gli aspiranti ufficiali, quelle concernenti il mantenimento degli stessi.

     Le spese di cui al precedente comma sono versate mensilmente in tesoreria, con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse.

     La quota di spese generali comprende le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

     Le spese di carattere straordinario si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi; interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio; spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

     La differenza tra le somme spettanti di cui al primo comma e quelle dovute ai sensi del secondo comma è mensilmente versata su apposito libretto postale al portatore, custodito dall'ente amministratore, il quale cura altresì l'accreditamento degli interessi maturati annualmente sui relativi conti personali.

 

          Art. 16.

     L'assegno spettante agli allievi ed agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze è dovuto solo durante il periodo di svolgimento dei corsi dell'Accademia, rimanendo escluso in caso di ripetizione del corso. In questa ultima ipotesi, tutte le spese che non siano dalla legge previste a carico dello Stato vengono imputate sul conto personale dell'allievo o aspirante ufficiale.

     Quando si verifichi l'anticipata dimissione dai corsi o l'interruzione definitiva degli stessi, l'eventuale eccedenza passiva dei singoli conti personali viene rimborsata all'Accademia di sanità militare interforze, per il successivo versamento in tesoreria, a cura degli interessati o di chi su di essi esercita la patria potestà, fermo restando quanto previsto a loro carico nei casi di rimborso di cui agli articoli 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

     In caso di proscioglimento dalla ferma, a norma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, non è dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'Accademia ai sensi dell'art. 7 della legge stessa. I libri di testo universitari o quelli militari acquistati a spese dello Stato e gli effetti di vestiario forniti in uso sono trattenuti presso l'Accademia.

     Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, l'eventuale eccedenza attiva risultante dai conti personali, di cui al precedente art. 15, è versata, a cura dell'Accademia, entro quindici giorni dalle dimissioni o dall'interruzione dei corsi, alle entrate eventuali e diverse del bilancio dello Stato.

     Sono parimenti versate alle entrate dello Stato le somme rimborsate dagli interessati, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla loro riscossione.

 

          Art. 17.

     L'assistenza sanitaria agli allievi ed aspiranti ufficiali dell'Accademia viene praticata presso gli enti e stabilimenti sanitari delle forze armate nella misura e con le modalità previste per gli allievi delle accademie militari e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 15 in materia di spese straordinarie.

 

          Art. 18.

     Per quanto non espressamente previsto nella legge 14 marzo 1968, n. 273, e nel presente decreto, per l'espletamento dei concorsi di ammissione all'Accademia, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo I del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al capo I del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 19.

     Fino a quando l'Accademia non sarà in grado di assolvere i compiti che le sono stati affidati dalla legge 14 marzo 1968, n. 273, si osservano le seguenti disposizioni. [2]

     I corsi per la formazione degli ufficiali in servizio permanente di cui al precedente art. 2 si effettuano:

     per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la Scuola di sanità militare di Firenze;

     per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

     per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la Scuola di applicazione aeronautica militare di Firenze;

     per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la Scuola del servizio veterinario di Pinerolo. [3]

     Ciascun comando di istituto provvede alla formazione dei propri allievi ed aspiranti ufficiali, nei quadro delle direttive impartite dallo stato maggiore della Difesa tramite il rispettivo stato maggiore di forza armata.

     Ai comandanti degli istituti di forza armata presso i quali si svolgono i corsi sono devolute le attribuzioni previste per il comandante dell'Accademia dagli articoli 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273. [4]

     La carica di Presidente della commissione esaminatrice del concorso di ammissione, di cui all'art. 6, è affidata ad un maggior generale medico, designato a turno tra le forze armate. [5]

     I giovani iscritti ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario dell'Aeronautica sono inviati a frequentare il corso di studi accademici per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Firenze.

     I giovani iscritti ai corsi del Corpo sanitario della Marina sono inviati a frequentare il corso di studi accademici per il conseguimento delle predette lauree presso l'Università di Pisa.

     I giovani iscritti al corso del servizio veterinario dell'Esercito seguono il corso di studi accademici per il conseguimento della laurea in veterinaria presso l'Università di Torino.

     Per il funzionamento dei corsi e la posizione dei frequentatori valgono le norme stabilite nei precedenti articoli, adattati alle esigenze dei singoli istituti presso i quali vengono svolti i corsi, secondo le direttive dello stato maggiore della Difesa e le disposizioni dello stato maggiore della forza armata interessata.

     Gli allievi, durante la frequenza dei corsi presso i citati istituti, indossano l'uniforme stabilita dalla forza armata cui appartengono.

 

          Art. 20.

     Fino a quando l'Accademia non sarà in grado di assolvere i compiti che le sono stati affidati dalla legge 14 marzo 1968, n. 273, i fondi di bilancio ad essa assegnati sugli appositi capitoli di spesa del Ministero della difesa sono ripartiti annualmente tra gli istituti di cui al precedente art. 19, in base al numero degli iscritti ai rispettivi corsi. Gli istituti gestiscono i fondi attraverso i propri organi amministrativi e provvedono altresì all'accantonamento ed all'amministrazione degli assegni spettanti ai frequentatori, secondo le norme di cui all'art. 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273, richiamate negli articoli 15 e 16 del presente decreto.

 

     Tabella delle materie di insegnamento militare

     Educazione civica e morale e norme di contegno;

     Cultura militare;

     Elementi di amministrazione militare;

     Educazione fisica;

     Istruzioni militari;

     Lingua inglese.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 10 maggio 1972, n. 553.

[3]  Comma aggiunto dall'art. unico del D.P.R. 10 maggio 1972, n. 553.

[4]  Comma aggiunto dall'art. unico del D.P.R. 10 maggio 1972, n. 553.

[5]  Comma aggiunto dall'art. unico del D.P.R. 10 maggio 1972, n. 553.