§ 98.1.30540 - D.P.R. 21 agosto 1971, n. 896.
Elevazione della misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/08/1971
Numero:896


Sommario
Art. 1.      La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate è elevata al saggio del 9,50% annuo
Art. 2.      La disposizione di cui all'articolo precedente si applica ai contratti di mutuo stipulati dopo l'emanazione del presente decreto, nonchè a quelli già in essere nei quali sia stata espressamente [...]


§ 98.1.30540 - D.P.R. 21 agosto 1971, n. 896. [1]

Elevazione della misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio.

(G.U. 11 novembre 1971, n. 284)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, ed il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni;

     Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

     Visto il proprio decreto 1° aprile 1965, n. 799;

     Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate è elevata al saggio del 9,50% annuo.

 

          Art. 2.

     La disposizione di cui all'articolo precedente si applica ai contratti di mutuo stipulati dopo l'emanazione del presente decreto, nonchè a quelli già in essere nei quali sia stata espressamente inserita una clausola che consenta all'Istituto mutuante di modificare l'interesse moratorio stabilito.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.