§ 98.1.30506 - D.P.R. 13 maggio 1970, n. 330.
Norme regolamentari del concorso per titoli di servizio per le promozioni a consigliere di legazione.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/05/1970
Numero:330


Sommario
Art. 1.  (Bando di concorso)
Art. 2.  (Composizione della commissione esaminatrice)
Art. 3.  (Domande di ammissione al concorso)
Art. 4.  (Titoli)
Art. 5.  (Punteggio)
Art. 6.  (Formazione della graduatoria)


§ 98.1.30506 - D.P.R. 13 maggio 1970, n. 330. [1]

Norme regolamentari del concorso per titoli di servizio per le promozioni a consigliere di legazione.

(G.U. 9 giugno 1970, n. 141)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visti gli articoli 96, 97, 105 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

     Decreta:

 

     Art. 1. (Bando di concorso)

     Il Ministro per gli affari esteri bandisce, con apposito decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, i concorsi per titoli di servizio per le promozioni a consigliere di legazione.

     Nel bando sono indicati i posti, disponibili al 30 aprile, messi a concorso.

     Il bando deve essere emanato fra il 30 aprile e il 31 maggio, ed è pubblicato sul Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 2. (Composizione della commissione esaminatrice)

     La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri, è composta di un ambasciatore, o di un inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparato e di tre funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.

     Segretario della commissione è un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione.

 

          Art. 3. (Domande di ammissione al concorso)

     Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso al 30 aprile dei requisiti prescritti dalla legge.

     A tal fine e a decorrere dalla data suindicata gli interessati devono presentare le domande per l'ammissione al concorso, indirizzate al Ministero degli affari esteri, entro il termine perentorio del 31 maggio.

     Quando il bando prescriva, per la partecipazione al concorso, adempimenti non previsti dal presente regolamento, l'amministrazione deve provvedere alla diretta comunicazione del bando ai dipendenti indicati nel primo comma. In tal caso le domande devono essere presentate dagli interessati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la comunicazione.

     Entro il termine del 31 maggio, o nel diverso termine da osservare nell'ipotesi contemplata dal comma precedente, i candidati in servizio negli uffici all'estero presentano domanda al capo dell'ufficio da cui dipendono; i funzionari in servizio presso organizzazioni internazionali, al capo della rappresentanza diplomatica o consolare più vicina; i funzionari in servizio presso l'amministrazione centrale, o presso altre amministrazioni, direttamente al Ministero.

     I titoli di cui alla lettera c) dell'art. 4 dovranno essere dichiarati nella domanda, allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia già in possesso.

 

          Art. 4. (Titoli)

     I titoli da valutare ai fini del concorso sono i seguenti:

     a) rapporti informativi relativi all'ultimo quinquennio;

     b) rapporti informativi relativi al periodo precedente;

     c) titoli attinenti alla formazione, qualificazione e cultura professionale del candidato, con particolare riguardo per il profitto tratto dai corsi di superiore informazione o di alti studi previsti dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 5. (Punteggio)

     La commissione esaminatrice dispone di complessivi 100 punti da suddividere tra i titoli indicati nell'art. 4, seguendo i criteri stabiliti col presente regolamento.

     Nel valutare i titoli, la commissione esaminatrice terrà in considerazione la natura delle funzioni esplicate, le circostanze politico-ambientali nonchè le altre condizioni rilevanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, con particolare riguardo per la permanenza in sedi disagiate o particolarmente disagiate.

     Per i titoli di cui alla lettera a) dell'art. 4 la commissione potrà attribuire 60 punti di cui: non più di 30 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualità delle prestazioni di servizio e del rendimento; non più di 15 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali, alla cultura, alle qualità morali e di carattere, alla stima ed al prestigio del funzionario; non più di 15 punti per la capacità direttiva ed organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilità.

     Per i titoli indicati nella lettera b) la commissione potrà attribuire 30 punti di cui: non più di 15 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualità delle prestazioni di servizio e del rendimento; non più di 7,5 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali, alla cultura, alle qualità morali e di carattere, alla stima ed al prestigio del funzionario; non più di 7,5 punti per la capacità direttiva ed organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilità.

     Per i titoli indicati nella lettera c) la commissione potrà attribuire 10 punti di cui: non più di 4 punti per il profitto tratto da corsi; non più di 2 punti per titoli dai quali risulti la conoscenza di lingue estere diverse da quelle, anche facoltative, in cui il funzionario abbia conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione; non più di 4 punti per lavori originali di particolare importanza elaborati per l'amministrazione e per pubblicazioni su argomenti di carattere professionale; non più di 2 punti per altri titoli attestanti speciale cultura e preparazione professionali.

 

          Art. 6. (Formazione della graduatoria)

     La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base dei punti ottenuti dai candidati risultati idonei.

     Per conseguire l'idoneità il candidato deve riportare almeno 60 punti.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.