§ 35.3.36 - D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266.


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.3 personale
Data:24/03/2000
Numero:85


Sommario
Art. 1.      1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 99 è inserito il seguente
Art. 2.      1. L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      1. L'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 4.      1. L'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 5.      1. L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 6.      1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 105 è inserito il seguente articolo (Omissis)
Art. 7.      1. L'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti (Omissis)
Art. 8.      1. L'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 9.      1. L'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 10.      1. L'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti (Omissis)
Art. 11.      1. L'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 12.      1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito, dopo l'articolo 110, il seguente articolo (Omissis)
Art. 13.      1. L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 14.      1. L'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 15.      L'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 16.      1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 17.  Norme di attuazione, transitorie e di prima applicazione
Art. 18.  Abrogazioni e disapplicazioni


§ 35.3.36 - D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.

Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

(G.U. 11 aprile 2000, n. 85)

 

     Art. 1.

     1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 99 è inserito il seguente:

     "Art. 99 bis (Accesso alla carriera diplomatica). - I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'istituto diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento stesso, l'attività lavorativa a livello di funzionario già svolta presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacità dei candidati di affrontare l'attività diplomatica.

     Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     1. L'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5.

     1. L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 6.

     1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 105 è inserito il seguente articolo (Omissis).

 

          Art. 7.

     1. L'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 8.

     1. L'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 9.

     1. L'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 10.

     1. L'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 11.

     1. L'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 12.

     1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito, dopo l'articolo 110, il seguente articolo (Omissis).

 

          Art. 13.

     1. L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 14.

     1. L'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 15.

     L'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 16.

     1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 17. Norme di attuazione, transitorie e di prima applicazione

     1. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'articolo 99-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, continua ad applicarsi il regolamento concernente il concorso di ammissione alla carriera diplomatica contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e successive modificazioni.

     2. Alla spesa relativa all'incremento dell'organico della carriera diplomatica, disposto dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

     3. Le posizioni soprannumerarie che alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora sussistono nei gradi di Ministro plenipotenziario di seconda classe e di consigliere d'ambasciata a norma della legge 4 agosto 1989, n. 285, sono riassorbite per effetto degli incrementi delle dotazioni organiche disposti dal presente decreto.

     4. Nel corso dell'anno in cui entra in vigore il presente decreto le nomine ai gradi di ambasciatore e di Ministro plenipotenziario vengono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nel terzo comma, lettera a), e quarto comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto.

     5. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, da effettuarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di valutazione periodica dei funzionari diplomatici.

     6. Le relazioni previste dal primo comma dell'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall'articolo 7 del presente decreto, che, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995 n. 377, abrogato dal presente decreto, avrebbero dovuto essere redatte nel corso degli anni 2000 e 2001, saranno acquisite rispettivamente alle date del 31 dicembre 2000 e 31 dicembre 2001.

     7. In deroga al primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 8 del presente decreto, i funzionari diplomatici già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione se hanno compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica ed anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto. Peraltro i funzionari che hanno conseguito la promozione al grado di consigliere di legazione senza aver frequentato il predetto corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale organizzato dall'Istituto diplomatico.

     7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2007 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale [1].

     8. Nei primi dieci anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto non si applicano, per gli avanzamenti ai gradi superiori, i requisiti previsti dalle seguenti norme:

     a) primo comma, lettera b), dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, per quanto riguarda la promozione al grado di consigliere d'ambasciata;

     b) primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, per quanto riguarda la nomina al grado di Ministro plenipotenziario [2].

     9. Nei primi due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i funzionari che alla predetta data rivestono il grado di Ministro plenipotenziario di prima classe.

     10. I funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano collocati a disposizione per lo svolgimento di un incarico speciale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale vigeva anteriormente alla modifica introdotta dall'articolo 13 del presente decreto, permangono nella stessa posizione fino alla conclusione dell'incarico o fino alla revoca del collocamento a disposizione. Fintanto che permangano funzionari collocati a disposizione con incarico speciale, il numero massimo dei funzionari che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del presente decreto, è ridotto di tante unità quanti sono i funzionari ancora collocati a disposizione.

     11. Per la determinazione del trattamento economico, disciplinato dall'articolo 112, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, si provvede a utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione. L'indennità di posizione spettante in base alla legge 2 ottobre 1997, n. 334, è assorbita nella componente stipendiale di base, per tutti gli appartenenti allo stesso grado della carriera diplomatica.

 

          Art. 18. Abrogazioni e disapplicazioni

     1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

     articolo 17 (Organizzazione delle direzioni generali e dei servizi);

     articolo 18, secondo comma;

     articolo 96 (Requisiti di promovibilità, periodicità delle promozioni);

     articolo 97 (Promozioni);

     articolo 98 (Commissioni di avanzamento);

     articolo 99, secondo comma;

     articolo 104 (Periodo di servizio presso altre amministrazioni);

     articolo 149 (Dotazioni organiche).

     2. Sono inoltre abrogati:

     a) l'articolo 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

     b) il comma 2 dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che prevede i collocamenti a disposizione presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo;

     c) la legge 4 agosto 1989, n. 285;

     d) il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, n. 330, recante norme regolamentari del concorso per titoli di servizio per le promozioni a consigliere di legazione;

     e) il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1977, n. 781, recante il regolamento che individua le sedi in cui i funzionari diplomatici possono svolgere funzioni proprie del grado superiore, a norma dell'articolo 101, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

     f) il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 377, recante il regolamento sulle procedure di avanzamento nella carriera diplomatica.

     3. Le disposizioni contenute nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali) non si applicano per quanto riguarda l'accesso alla carriera diplomatica.

 

     Tabella 1 - (di cui al terzo comma, lettera a), dell'articolo 101)

     Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero.

 

Gradi

Funzioni

Ambasciatore

Capo di rappresentanza diplomatica

Ministro plenipotenziario

Capo di rappresentanza diplomatica

 

Ministro presso rappresentanza diplomatica

 

Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)

 

Capo di consolato generale di 1ª classe

Consigliere di ambasciata

Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)

 

Capo di consolato generale

 

Console generale aggiunto presso consolato generale di 1ª classe

Consigliere di legazione

Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)

 

Console presso consolato generale di 1ª classe

 

Capo di consolato di 1ª classe (**)

Segretario di legazione con quattro anni di anzianità nel grado

Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*)

 

Capo di consolato

 

Console aggiunto presso consolato generale di 1ª classe o console presso consolato generale (*)

Segretario di legazione con meno di quattro anni di anzianità nel grado

Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*)

 

Capo d vice consolato

 

Vice console presso consolato generale di 1ª classe, consolato generale o consolato (*)

(*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con l'indicazione del settore di impiego.

(**) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

     Tabella 2 - (di cui al nono comma dell'articolo 101)

     Dotazione organica del personale della carriera diplomatica.

 

Ambasciatore.........................................................

22

Ministro plenipotenziario......................................

208

Consigliere di ambasciata .................................

232

Consigliere di legazione .....................................

270

Segretario di legazione........................................

387

Totale................................

1.119

 


[1] Comma inserito dall'art. 8 quater del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 e così modificato dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[2] Comma così modificato dall’art. 29 della Legge 23 aprile 2003, n. 109.