§ 98.1.30393 - D.P.R. 5 aprile 1966, n. 1037.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/04/1966
Numero:1037


Sommario
Art. unico.      La tabella annessa all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, è modificata come segue


§ 98.1.30393 - D.P.R. 5 aprile 1966, n. 1037.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli Istituti e Scuole d'arte ed ai Conservatori di musica.

(G.U. 7 dicembre 1966, n. 308)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     La tabella annessa all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, è modificata come segue:

     5 - Applicazioni tecniche.

     b) Nelle Scuole medie funzionanti presso gli Istituti e le Scuole d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'Istituto o Scuola cui è annessa la Scuola media ed è affidato al professore di plastica dell'Istituto o Scuola d'arte.

     Qualora risultino ore eccedenti l'orario d'obbligo, dette ore sono affidate per incarico allo stesso o ad altro professore di plastica.

     c) Nelle Scuole medie funzionanti presso i Conservatori di musica non si istituisce la cattedra in quanto l'insegnamento è affidato al professore dello strumento del Conservatorio e gli alunni sono inseriti nella Scuola tenuta dal detto professore fino al raggiungimento del numero massimo di allievi previsto dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945: quando tale numero sia superato, l'insegnamento viene affidato per incarico per ogni gruppo di 10 alunni o frazione di 10, eccedenti il numero massimo anzidetto.

     6 - Educazione artistica.

     b) Nelle Scuole medie funzionanti presso gli Istituti e le Scuole d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'Istituto o Scuola cui è annessa la Scuola media ed è affidato al professore di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico dell'Istituto o Scuola d'arte.

     Qualora risultino ore eccedenti l'orario d'obbligo, dette ore sono affidate per incarico agli stessi o ad altri professori di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico.

     7 - Educazione musicale.

     b) Nelle Scuole medie funzionanti presso i Conservatori di musica non si istituisce la cattedra in quanto l'insegnamento è affidato al professore di teoria e solfeggio e dettato musicale e gli alunni sono inseriti nel corso tenuto dal detto professore fino al raggiungimento del numero di allievi previsto dall'art. 15 del decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; quando tale numero è superato l'insegnamento viene affidato per incarico, per ogni gruppo di 30 alunni o frazione di 30 eccedenti il numero anzidetto.