§ 57.4.74 – D.P.R. 15 novembre 1963, n. 2063.
Materie e gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:15/11/1963
Numero:2063


Sommario
Art. unico.      E' approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro nella quale sono, per la [...]


§ 57.4.74 – D.P.R. 15 novembre 1963, n. 2063.

Materie e gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento.

(G.U. 23 gennaio 1964, n. 18).

 

     Art. unico.

     E' approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro nella quale sono, per la scuola media statale:

     a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento;

     b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonchè precisati gli obblighi d'insegnamento;

     c) determinate le condizioni per l'istituzione dei posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario.

 

 

Tabella organica della scuola media

A) Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento - Condizioni per l'istituzione delle cattedre - Obblighi d'insegnamento

 

Materie o gruppi di materie

Cattedre di ruolo numero

Incarichi numero

Condizioni per l'istituzione della cattedra Obblighi d'insegnamento

1) Religione

1

Un'ora settimanale per classe.

2) Italiano storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino

2

Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà l'italiano, la storia ed educazione civica, la geografia nella prima classe, e l'italiano nella terza classe. L'altro docente assumerà l'italiano ed elementari conoscenze di latino, la storia ed educazione civica e la geografia nella seconda classe, la storia ed educazione civica, la geografia nella terza classe. Ogni anno i due docenti si avvicenderanno. Nelle scuole con alunni che scelgano nella terza classe il latino come materia facoltativa, detto insegnamento è assunto dal docente che insegna italiano nella terza classe, sempre che ai fini dell'insegnamento del latino risulti fornito di titolo pari o poziore rispetto a quello di cui è in possesso l'altro docente.

 

 

 

L'insegnamento del latino nella terza classe potrà essere, viceversa, affidato a quest'ultimo qualora sia fornito di titolo poziore; in tal caso il docente che insegna italiano assumerà anche l'insegnamento della storia, educazione civica e geografia.

3) Lingua straniera

1

Una cattedra per ogni due corsi - Con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di due corsi completi.

4) Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali

1

Una cattedra per ogni corso, con l'obbligo d'insegnamento nelle classi in un menti di corso. Nelle scuole con due o più corsi in organico può essere affidato, per ogni due corsi a docenti distinti, l'insegnamento della matematica e quello delle osservazioni ed elementi di scienze naturali con l'obbligo per il docente di quest'ultima disciplina del completamento di orario in una altra classe collaterale.

5) Applicazioni tecniche

1

a) Una cattedra per ogni quattro corsi. Per l'insegnamento delle applicazioni tecniche gli alunni di più prime, più seconde e più terze classi sono raggruppati in base al sesso in prime, seconde e terze classi costituite in conformità del terzo comma dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Il titolare assumerà l'insegnamento nel gruppo delle classi maschili o femminili a seconda che appartenga al ruolo dei professori di applicazioni tecniche maschili o a quello di applicazioni tecniche femminili ed è tenuto a completarlo in altre classi fino a 18 ore settimanali. L'insegnamento nell'altro gruppo di classi sarà affidato per incarico. Quando il numero dei corsi esistenti non consente l'istituzione della cattedra ai fini del conferimento degli incarichi si procederà ugualmente a raggruppare gli alunni in base al sesso formando classi costituite ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della citata legge.

 

 

 

b) Nelle scuole medie funzionanti presso gli istituti e le scuole d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'Istituto o scuola cui è annessa la scuola media ed affidato al professore di plastica dell'Istituto o scuola d'arte. Qualora risultino ore eccedenti l'orario d'obbligo, dette ore sono affidate per incarico allo stesso o ad altro professore di plastica [1] .

 

 

 

c) Nelle scuole medie funzionanti presso i conservatori di musica non si istituisce la cattedra in quanto l'insegnamento è affidato al professore dello strumento del Conservatorio e gli alunni sono inseriti nella scuola tenuta dal detto professore fino a raggiungimento del numero massimo di allievi previsto dall'art. 15 del regio decreto 1° dicembre 1930, n. 1945: quando tale numero sia superato, l'insegnamento viene affidato per incarico per ogni gruppo di dieci alunni o frazione di dieci, eccedenti il numero massimo anzidetto [2] .

6) Educazione artistica

1

a) Una cattedra per ogni tre corsi oppure per ogni due corsi e tre classi collaterali con l'obbligo per il titolare di insegnare nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali.

 

 

 

b) Nelle scuole medie funzionanti presso gli istituti e le scuole d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'Istituto o scuola cui è annessa la scuola media ed è affidato al professore di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico dell'Istituto o scuola d'arte. Qualora risultino ore eccedenti l'orario d'obbligo, dette ore sono affidate per incarico agli stessi o ad altri professori di siegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico [3] .

7) Educazione musicale

1

a) Una cattedra nelle scuole con almeno sei corsi. Il titolare è tenuto a completare l'orario fino a 18 ore settimanali anche in altre classi o in attività ricreative.

 

 

 

b) Nelle scuole medie funzionanti presso i conservatori di musica non si istituisce la cattedra in quanto l'insegnamento è affidato al professore di teoria e solfeggio e dettato musicale e gli alunni sono inseriti nel corso tenuto dal detto professore fino al raggiungimento del numero di allievi previsto dall'art. 15 del decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; quando tale numero è superato l'insegnamento viene affidato per incarico, per ogni gruppo di trenta alunni o frazione di trenta eccedenti il numero anzidetto [4] .

8) Educazione fisica

Due ore settimanali per classe.

 

B) Condizioni per la determinazione dei posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario

     9) Un posto di segretario per ogni scuola.

     10) Nelle scuole con una popolazione scolastica superiore a 300, 600, 1000 alunni, si istituiscono, rispettivamente, uno, due, tre posti di applicato. Nelle scuole con più di 1000 alunni si assegna un altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni.

     11) Nelle scuole aventi fino a 5 classi si istituiscono un posto di bidello capo ed uno di bidello. Per ogni successivo gruppo di quattro classi, a partire dalla prima classe di ciascun gruppo si istituisce un altro posto di bidello.


[1] Lettera così modificata dall'art. unico del D.P.R. 5 aprile 1966, n. 1037.

[2] Lettera così modificata dall'art. unico del D.P.R. 5 aprile 1966, n. 1037.

[3] Lettera così modificata dall'art. unico del D.P.R. 5 aprile 1966, n. 1037.

[4] Lettera così modificata dall'art. unico del D.P.R. 5 aprile 1966, n. 1037.