§ 98.1.30364 - D.P.R. 26 maggio 1965, n. 1040.
Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/05/1965
Numero:1040


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dal [...]


§ 98.1.30364 - D.P.R. 26 maggio 1965, n. 1040. [1]

Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412.

(G.U. 10 settembre 1965, n. 228)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

     Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "I titoli di studio valevoli per l'ammissione ai concorsi della prima classe sono quelli richiesti per l'ammissione ai corsi universitari di ingegneria. Per il corso allievi di stato maggiore valgono anche il diploma dell'Istituto tecnico commerciale ed il diploma dell'Istituto tecnico agrario".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.