§ 98.1.29541 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 383.
Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale a contratto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale proveniente [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/04/1955
Numero:383


Sommario
Art. 1.      Al personale a contratto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale proveniente dall'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto [...]
Art. 2.      Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 98.1.29541 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 383.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale a contratto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale proveniente dall'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

(G.U. 17 maggio 1955, n. 113)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

     Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

     Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Al personale a contratto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale proveniente dall'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali, cui il predetto personale è parificato secondo il citato decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935.

 

          Art. 2.

     Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

     Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.