§ 98.1.29482 - D.P.R. 3 ottobre 1952, n. 2590.
Modificazione dell'art. 44 (secondo comma) del regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua al clero.


Settore:Normativa nazionale
Data:03/10/1952
Numero:2590


Sommario
Art. unico.  [1]


§ 98.1.29482 - D.P.R. 3 ottobre 1952, n. 2590.

Modificazione dell'art. 44 (secondo comma) del regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua al clero.

(G.U. 10 gennaio 1953, n. 7)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per le spese di culto al clero, approvato col regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il

     Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico. [1]

     Fermo il diverso termine stabilito, per una parte del Clero sardo, dagli articoli 33 e 34 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228, il pagamento dell'assegno supplementare di congrua è effettuato a rate bimestrali posticipate, alle scadenze del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 15 dicembre 1960, n. 1834.