§ 98.1.29349 - D.L. 12 giugno 1998, n. 181 .
Proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/06/1998
Numero:181


Sommario
Art. 1.      1. I versamenti di imposta da eseguire con scadenza 15 giugno 1998 in base alle dichiarazioni possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 19 giugno [...]
Art. 1 bis.  [2]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29349 - D.L. 12 giugno 1998, n. 181 [1] .

Proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997.

(G.U. 13 giugno 1998, n. 136)

 

     Art. 1.

     1. I versamenti di imposta da eseguire con scadenza 15 giugno 1998 in base alle dichiarazioni possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 19 giugno 1998.

     2. Per il mese di giugno 1998, il termine per il versamento unificato di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato al 19 giugno.

     3. I riversamenti delle somme di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuati nei termini ordinari e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998.

 

          Art. 1 bis. [2]

     L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito, con effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente:

     "Art. 5 (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: 'Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione"

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998, n. 271.

[2]  Articolo inserito dalla legge di conversione.