§ 98.1.27163 - Legge 3 agosto 1998, n. 271.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/08/1998
Numero:271


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997, è convertito [...]


§ 98.1.27163 - Legge 3 agosto 1998, n. 271.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997.

(G.U. 10 agosto 1998, n. 185)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 1998, N. 181.

     Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. - 1. L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito, con effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente:

     "Art. 5 (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: “Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione"".