§ 98.1.29262 - D.L. 22 luglio 1996, n. 386 .
Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996


Settore:Normativa nazionale
Data:22/07/1996
Numero:386


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello [...]
Art. 2.      1. I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Essi individuano le [...]
Art. 3.      1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dallalegge 4 dicembre 1993, n. 491, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, determinato in lire 517 miliardi per l'anno finanziario 1996, si provvede mediante [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29262 - D.L. 22 luglio 1996, n. 386 [1].

Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996

(G.U. 24 luglio 1996, n. 172)

 

     Art. 1.

     1. Al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1,130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi.

     2. La somma di cui al comma 1 è destinata:

     a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministero", relativi alle funzioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491;

     b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali;

     c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

     3. Le somme di cui al comma 2 sono assegnate dal CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministro", d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato "Comitato permanente".

     4. La proposta di assegnazione di cui al comma 3 deve essere corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     5. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con i fondi recati dal presente decreto, nonché con le risorse finanziarie di cui dispongono le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche per l'attuazione di regolamenti comunitari aventi finalità strutturali.

 

          Art. 2.

     1. I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Essi individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Nei programmi di cui al comma 1 devono essere previsti i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.

     3. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata tenendo conto degli elementi informativi forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Ministero.

     4. Qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori.

 

          Art. 3.

     1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dallalegge 4 dicembre 1993, n. 491, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

     2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di cui al comma 1 possono essere trasferiti, secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, previa richiesta contenente specifico impegno a garantire la continuità produttiva degli impianti medesimi, che non dovranno essere distolti dalla destinazione agroalimentare per un periodo di almeno dieci anni, in base al seguente ordine di priorità:

     a) a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione;

     b) alle regioni in cui sono dislocati;

     c) a favore di soggetti singoli o associati operanti nel settore agroindustriale e forestale.

     3. Qualora il trasferimento ai sensi del comma 2 non risulti possibile, gli impianti possono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

     4. Il Ministro, d'intesa con il Ministro del tesoro, può destinare gli importi derivanti dalle vendite di cui al comma 3 ai soggetti gestori i quali a seguito dell'attuazione del programma di cui al comma 1 abbiano avuto affidato l'impianto.

     5. Con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i limiti dell'intervento di cui al comma 4.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, determinato in lire 517 miliardi per l'anno finanziario 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 5 novembre 1996, n. 578, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.