§ 98.1.28789 - D.L. 23 dicembre 1994, n. 729 .
Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1994
Numero:729


Sommario
Art. 1.  Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione
Art. 2.  Interventi didattici ed educativi
Art. 3.  Norma finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 98.1.28789 - D.L. 23 dicembre 1994, n. 729 [1].

Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.

(G.U. 30 dicembre 1994, n. 304)

 

     Art. 1. Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione

     1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:

     a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;

     b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

     2. Gli esami di idoneità di cui all'art. 192 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono in un'unica sessione estiva.

     3. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

     4. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati:

     a) il comma 6 dell'art. 74;

     b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 193;

     c) il comma 4 dell'art. 193;

     d) l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 194;

     e) il comma 2 dell'art. 196.

 

          Art. 2. Interventi didattici ed educativi

     1. Gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore attivano interventi didattici ed educativi per alunni il cui profitto, durante il corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.

     2. In attesa dell'entrata in vigore di una apposita legge regolatrice della materia, gli interventi di cui al comma 1, per l'anno scolastico 1994-1995, sono organizzati secondo modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 3.

 

          Art. 3. Norma finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad annue lire 205.580 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995 e a regime, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1995 e 1996, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 352, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.