§ 98.1.26997 - Legge 8 agosto 1995, n. 352.
Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1995
Numero:352


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei [...]


§ 98.1.26997 - Legge 8 agosto 1995, n. 352.

Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.

(G.U. 25 agosto 1995, n. 198)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 agosto 1994, n. 523, 29 ottobre 1994, n. 607, 23 dicembre 1994, n. 729, 25 febbraio 1995, n. 58, e 29 aprile 1995, n. 136.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1 (Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione). - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:

     a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero;

     b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

     2. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 74, il comma 6 è abrogato;

     b) all'art. 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "7-bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193-bis, comma 1.";

     c) all'art. 193, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.";

     d) all'art. 193, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Gli esami di idoneità di cui all'art. 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva.";

     e) all'art. 194, comma 1, l'ultimo periodo è abrogato;

     f) all'art. 196, il comma 2 è abrogato".

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2 (Interventi didattici ed educativi e relative modalità di attuazione). - 1. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'art. 193, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 193-bis (Interventi didattici ed educativi). - 1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma programmazione d'istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonchè interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3.

     2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull'efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale.

     3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera l'obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di classe, limitatamente all'avvio dell'anno scolastico 1995-1996.

     4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.

     5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

     6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione su base provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti dei provveditori agli studi.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali.

     Art. 193-ter (Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica). - 1. Gli interventi di cui all'art. 193-bis, comma 1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono durante tutto l'anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico.

     2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli organi competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolva ai propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell'ambito di tale flessibilità è assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli studenti dei corsi serali.

     3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'art. 193-bis, comma 1, primo periodo, e comma 3, può essere prevista un'articolazione diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilancio".

     2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui all'art. 193-bis, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. I Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri presentano, al termine del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai risultati degli interventi previsti dal presente articolo".

     All'art. 3, al comma 1, le parole: "dall'attuazione di quanto previsto nell'art. 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dallo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'art. 193-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dall'art. 2 del presente decreto".