§ 98.1.28378 - D.L. 29 marzo 1993, n. 83 .
Disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/03/1993
Numero:83


Sommario
Art. 1.      1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dal comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge 8 giugno [...]
Art. 2.      1. Alla copertura dei posti comunque disponibili per il personale maschile, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia [...]
Art. 3.      1. Per il personale assunto ai sensi dell'art. 2, il corso di formazione previsto dal comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è della durata [...]
Art. 4.      1. Le procedure di cui all'art. 2 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1995
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 22.870 milioni per l'anno 1993 ed in lire 39.330 milioni a decorrere dall'anno 1994, si [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28378 - D.L. 29 marzo 1993, n. 83 [1].

Disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti.

(G.U. 29 marzo 1993, n. 73)

 

     Art. 1.

     1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dal comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aumentato, nel ruolo degli agenti e degli assistenti, di mille unità. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Alla copertura dei posti comunque disponibili per il personale maschile, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, si provvede mediante l'assunzione, secondo il piano di cui alla tabella A allegata al presente decreto, di coloro che avevano già presentato domanda di assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria o di reclutamento nel Corpo, poi disciolto, degli agenti di custodia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da selezionarsi in base alle procedure previste anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

     2. Qualora l'assunzione di personale ai sensi del comma 1 non sia sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede all'assunzione dei candidati di sesso maschile risultati idonei nei concorsi per la corrispondente qualifica della Polizia di Stato, espletati dal Ministero dell'interno nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, compatibilmente con le esigenze della Polizia di Stato; nel caso di insufficienza di detti candidati, si provvede all'assunzione dei volontari in forma prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo, che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

 

          Art. 3.

     1. Per il personale assunto ai sensi dell'art. 2, il corso di formazione previsto dal comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è della durata di mesi tre e può essere svolto presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria o presso strutture delle Forze armate dello Stato e delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, a cura del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

 

          Art. 4.

     1. Le procedure di cui all'art. 2 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1995.

     2. Il comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

 

          Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 22.870 milioni per l'anno 1993 ed in lire 39.330 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 26 luglio 1993, n. 254, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.